CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II, agosto 2002, n. 11938,
..............


Servitù – Servitù prediali – Esercizio – Aggravamento Servitù di veduta da lastrico solare – Sopraelevazione su di esso – Aggravamento della servitù – Configurabilità – Esclusione.

Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art. 1067 c.c., la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell’affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della inspectio e della prospectio sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all’originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva altresì rilevato che la presenza di inferriate alle finestre restringeva l’esercizio della servitù di veduta, costringendo ad effettuare l’apertura delle stesse per spingere lo sguardo lateralmente). (C.c., art. 1067) (1).

(1) Nello stesso senso, si veda Cass. 21 febbraio 1995, n. 1899, in Arch. Civ. 1995, 1665.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con citazione del 28 ottobre 1987 …………………. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma …………… esponendo che costei aveva eseguito una sopraelevazione abusiva sul lastrico solare sovrastante l’appartamento di esso attore sito in Roma in via………………, e chiedendo la demolizione dell’opera, o almeno il risarcimento del danno ed il pagamento della indennità di cui all’art. 1127 c.c. Con altra citazione del 29 ottobre 1991 il …………………chiedeva che fosse accertato l’aggravamento della servitù di veduta a carico dei suoi appartamenti, interni 5 e 7, operato dalla ………………..trasformando l’affaccio occasionale del parapetto del lastrico solare in quello quotidiano dalle tre finestre aperte in altrettanti vani di abitazione di nuova realizzazione, e quindi che tali vedute fossero eliminate.
La convenuta, costituitasi, resisteva alle domande, e quindi intervenivano nel giudizio ………………………….. comproprietari di uno degli appartamenti.
All’esito il tribunale, con sentenza del 13 novembre 1995, condannava la convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di lire 10.085.000 a titolo di indennità di sopraelevazione, respingendo ogni altra domanda.
A seguito di impugnazione principale del …………….. ed incidentale della …………………, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 marzo 1998 confermava la decisione di primo grado, disponendo tuttavia che la cifra di lire 10.085.000, indicata nel dispositivo della sentenza, fosse corretta in lire 7.045.500.
La Corte, per quanto qui ancora interessa, rilevava in ordine al prospettato aggravamento della servitù di veduta esercitata sugli immobili dei ………………..che le doglianze da questi prospettate risultavano smentite dalle risultanze peritali, dalle quali si desumeva che l’originario e più gravoso affaccio esercitato dal lungo parapetto del terrazzo della ……………..verso quello a livello dell’attore era stato in realtà contenuto o ristretto dalla costruzione abitativa,a ed era attualmente praticato dalle tre finestre della faccita, peraltro dotate di grata protettiva apribile, che consentivano l’insipicere ed il prospicere solo al momento della loro apertura.
Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza i …………………in base ad un unico motivo di ricorso, illustrato anche con memoria, al quale resiste la ……………………… con controricorso, con il quale viene, tra l’altro eccepita l’inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla ………………..per essere la descrizione dei fatti di a causa ivi contenuta una personale e soggettiva ricostruzione degli stessi, in qualche punto anche inesatta. L’eccezione è infondata poiché l’esposizione dei fatti della causa che leggesi nella prima parte del ricorso, pur non riproducendo alla lettera quella riportata nella sentenza impugnata, è sufficientemente oggettiva, come risulta del resto dal fatto che la controricorrente non ha saputo indicare quali sarebbero le inesattezze in cui sarebbe incorsa.
Denunziando la violazione dell’art. 1067 c.c. e l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza i ricorrenti lamentano che la corte di appello non abbia tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale un uso più costante ed indiscriminato della servitù di veduta, come si ha ad esempio allorché numerose finestre a prospetto vengano sostituite ad un unico balcone con ringhiera sporgente da un muso senza altre aperture, costituisce aggravamento della servitù.
Nel caso di specie la possibilità di prospicere ed inspeicere dalle varie finestre aperte nei vani di nuova costruzione aveva aggravato la servitù di veduta prima esercitata dal parapetto di una terrazza scoperta, alla quale si accedeva molto più saltuariamente e con minore comodità, a nulla rilevando la presenza di inferriate, in quanto le stesse erano apribili, come attestato anche dalla sentenza impugnata. La Corte, inoltre, aveva superato tutte le contrarie argomentazioni esposte in grado di appello con una motivazione apodittica e quindi quasi inesistente.
Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, più che essere attestata sui principi illustrati dai ricorrenti, pone piuttosto l’accento su quello che è il contenuto essenziale della servitù, allorché si tratti di stabilire se dalle modifiche apportate ai luoghi dai quali la stessa venga esercitata possa esserne derivato un aggravamento. Così, per esempio, in fattispecie aventi indubbia analoghi con quella in esame è stato osservato che non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art. 1067 c.c. la copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta stessa, in quanto la copertura, pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati i limiti della inspectio e della prospectio sul fondo vicino.
Alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale, sicuramente condivisibile, non può che rilevarsi l’esattezza della valutazione operata dal giudice di appello, posto che nel caso in esame, se l’esercizio della veduta dalle finestre aperte nel corpo di fabbrica costruito dalla ………………….consente ora di esercitare la veduta stando al coperto e senza bisogno di uscire sul terrazzo, come prima avveniva, tuttavia la veduta stessa risulta certamente meno ampia e panoramica rispetto a quella che era possibile esercitare dal parapetto del terrazzo preesistente, ed inoltre la presenza di inferriate, sia pure mobili, costringe ad effettuare ogni volta l’apertura delle stesse allorché, oltre a guardare in avanti, si voglia anche spingere lo sguardo lateralmente.
Il ricorso deve quindi essere disatteso, con conseguente condanna dei ricorrenti in via solidale alle spese di questo giudizio, liquidate come nel dispositivo. (Omissis)