CORTE
DI CASSAZIONE
Sez. II, agosto 2002, n. 11938,
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Servitù – Servitù prediali – Esercizio
– Aggravamento Servitù di veduta da lastrico solare –
Sopraelevazione su di esso – Aggravamento della servitù –
Configurabilità – Esclusione.
Non
costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell’art.
1067 c.c., la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre
in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto
la trasformazione dell’affaccio occasionale dal parapetto del lastrico
stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento
della inspectio e della prospectio sugli appartamenti vicini, essendo
al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all’originario
affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo. (Nella specie, la sentenza
di merito, confermata dalla S.C., aveva altresì rilevato che la
presenza di inferriate alle finestre restringeva l’esercizio della
servitù di veduta, costringendo ad effettuare l’apertura
delle stesse per spingere lo sguardo lateralmente). (C.c., art. 1067)
(1).
(1)
Nello stesso senso, si veda Cass. 21 febbraio 1995, n. 1899, in Arch.
Civ. 1995, 1665.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO. Con citazione del 28 ottobre 1987 ………………….
conveniva dinanzi al Tribunale di Roma ……………
esponendo che costei aveva eseguito una sopraelevazione abusiva sul lastrico
solare sovrastante l’appartamento di esso attore sito in Roma in
via………………, e chiedendo la demolizione
dell’opera, o almeno il risarcimento del danno ed il pagamento della
indennità di cui all’art. 1127 c.c. Con altra citazione del
29 ottobre 1991 il …………………chiedeva
che fosse accertato l’aggravamento della servitù di veduta
a carico dei suoi appartamenti, interni 5 e 7, operato dalla ………………..trasformando
l’affaccio occasionale del parapetto del lastrico solare in quello
quotidiano dalle tre finestre aperte in altrettanti vani di abitazione
di nuova realizzazione, e quindi che tali vedute fossero eliminate.
La convenuta, costituitasi, resisteva alle domande, e quindi intervenivano
nel giudizio …………………………..
comproprietari di uno degli appartamenti.
All’esito il tribunale, con sentenza del 13 novembre 1995, condannava
la convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di lire
10.085.000 a titolo di indennità di sopraelevazione, respingendo
ogni altra domanda.
A seguito di impugnazione principale del ……………..
ed incidentale della …………………,
la Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 marzo 1998 confermava
la decisione di primo grado, disponendo tuttavia che la cifra di lire
10.085.000, indicata nel dispositivo della sentenza, fosse corretta in
lire 7.045.500.
La Corte, per quanto qui ancora interessa, rilevava in ordine al prospettato
aggravamento della servitù di veduta esercitata sugli immobili
dei ………………..che le doglianze da questi
prospettate risultavano smentite dalle risultanze peritali, dalle quali
si desumeva che l’originario e più gravoso affaccio esercitato
dal lungo parapetto del terrazzo della ……………..verso
quello a livello dell’attore era stato in realtà contenuto
o ristretto dalla costruzione abitativa,a ed era attualmente praticato
dalle tre finestre della faccita, peraltro dotate di grata protettiva
apribile, che consentivano l’insipicere ed il prospicere solo al
momento della loro apertura.
Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza i …………………in
base ad un unico motivo di ricorso, illustrato anche con memoria, al quale
resiste la ………………………
con controricorso, con il quale viene, tra l’altro eccepita l’inammissibilità
del ricorso.
MOTIVI
DELLA DECISIONE – Preliminarmente deve essere esaminata
l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla
………………..per essere la descrizione
dei fatti di a causa ivi contenuta una personale e soggettiva ricostruzione
degli stessi, in qualche punto anche inesatta. L’eccezione è
infondata poiché l’esposizione dei fatti della causa che
leggesi nella prima parte del ricorso, pur non riproducendo alla lettera
quella riportata nella sentenza impugnata, è sufficientemente oggettiva,
come risulta del resto dal fatto che la controricorrente non ha saputo
indicare quali sarebbero le inesattezze in cui sarebbe incorsa.
Denunziando la violazione dell’art. 1067 c.c. e l’omessa o
insufficiente motivazione della sentenza i ricorrenti lamentano che la
corte di appello non abbia tenuto conto della giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale un uso più costante ed indiscriminato della
servitù di veduta, come si ha ad esempio allorché numerose
finestre a prospetto vengano sostituite ad un unico balcone con ringhiera
sporgente da un muso senza altre aperture, costituisce aggravamento della
servitù.
Nel caso di specie la possibilità di prospicere ed inspeicere dalle
varie finestre aperte nei vani di nuova costruzione aveva aggravato la
servitù di veduta prima esercitata dal parapetto di una terrazza
scoperta, alla quale si accedeva molto più saltuariamente e con
minore comodità, a nulla rilevando la presenza di inferriate, in
quanto le stesse erano apribili, come attestato anche dalla sentenza impugnata.
La Corte, inoltre, aveva superato tutte le contrarie argomentazioni esposte
in grado di appello con una motivazione apodittica e quindi quasi inesistente.
Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, più che essere attestata
sui principi illustrati dai ricorrenti, pone piuttosto l’accento
su quello che è il contenuto essenziale della servitù, allorché
si tratti di stabilire se dalle modifiche apportate ai luoghi dai quali
la stessa venga esercitata possa esserne derivato un aggravamento. Così,
per esempio, in fattispecie aventi indubbia analoghi con quella in esame
è stato osservato che non costituisce aggravamento della servitù
di veduta, ai sensi dell’art. 1067 c.c. la copertura di una terrazza
da cui si esercita la veduta stessa, in quanto la copertura, pur potendo
consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne amplia
il contenuto essenziale, perché lascia inalterati i limiti della
inspectio e della prospectio sul fondo vicino.
Alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale, sicuramente condivisibile,
non può che rilevarsi l’esattezza della valutazione operata
dal giudice di appello, posto che nel caso in esame, se l’esercizio
della veduta dalle finestre aperte nel corpo di fabbrica costruito dalla
………………….consente ora di esercitare
la veduta stando al coperto e senza bisogno di uscire sul terrazzo, come
prima avveniva, tuttavia la veduta stessa risulta certamente meno ampia
e panoramica rispetto a quella che era possibile esercitare dal parapetto
del terrazzo preesistente, ed inoltre la presenza di inferriate, sia pure
mobili, costringe ad effettuare ogni volta l’apertura delle stesse
allorché, oltre a guardare in avanti, si voglia anche spingere
lo sguardo lateralmente.
Il ricorso deve quindi essere disatteso, con conseguente condanna dei
ricorrenti in via solidale alle spese di questo giudizio, liquidate come
nel dispositivo. (Omissis)
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