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CORTE
DI CASSAZIONE
Sez. II, 30
marzo 2001, n. 4721.
Pres. Calfapietra
- Est. Napoletano - P.M. Apice (parz. Diff.) - condominio via peschiera
15, Genova (avv.ti Romanelli e Vigotti) c. Oliva (avv.ti Manzi e Glendi).
Assemblea
dei condomini - deliberazioni - condominio costituito da due soli condomini
- formazione della maggioranza - criteri - nomina dell'amministratore
- disciplina.
Nell'ipotesi
di un condominio costituito da soli due condomini (cosiddetti condomini
minimi) non si applica la disciplina dettata dall'art. 1136 c.c., la quale
richiede per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità
delle relative delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero
dei partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio
condominiale; ma, in forza della norma di rinvio contenuta nell'art. 1139
c.c., le deliberazioni di detto condominio, ivi comprese quelle attinenti
la nomina dell'amministratore, sono soggette alla regolamentazione prevista
dagli artt. 1105 e 1106 c.c. per l'amministrazione della comunione legale,
di cui il condominio di edifici costituisce una specie.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO - Andrea Oliva, proprietario per una quota pari a 250 millesimi
del fabbricato sito in Genova, alla via Peschiera n. c. 15, con atto di
citazione notificato il 5 giugno 1991 convenne innanzi al Tribunale di
Genova Cesare Oliva, proprietario della residua quota di 750 millesimi,
per sentir annullare la delibera assembleare del 6 maggio 1991, approvata
con la sua opposizione, con la quale era stato affidato ad un terzo l'incarico
di amministrare il condominio nonché il compito di redigere il
regolamento condominiale.
La ragione dell'invalidità
della delibera venne individuata dall'attore nella mancanza del quorum
deliberativo richiesto dall'art. 1136 comma secondo, c.c. con riferimento
al numero delle persone.
Il condominio
si costituì per resistere alla domanda, opponendo che, trattandosi
di <<condominio minimo>>, la maggioranza richiesta era quella
prevista dagli artt. 1105 e 1106 c.c.
Con atto di
citazione notificato il 13 marzo 1992 lo stesso Oliva chiese, tra l'altro,
l'annullamento, per identiche ragioni, della delibera assembleare del
13 febbraio 1992, con la quale era stato confermato nell'incarico lo stesso
amministratore designato con la precedente delibera.
L'adito tribunale,
con distinte sentenze, accolse, entrambe le domande, dichiarando nulle
le sue delibere impugnate e le sue decisioni, impugnate con distinti gravami
dall'Oliva Cesare, hanno trovato conferma nella sentenza resa in data
5 dicembre 1997 dalla Corte di Appello di Genova previa riunione dei due
gravami.
Disattendendo
l'orientamento giurisprudenziale di questa Suprema corte ed in adesione
all'orientamento della dottrina maggioritaria e di vari giudici di merito,
il giudice d'appello ha ritenuto che anche per la validità delle
delibere dei <<condomini minimi>> siano necessarie le maggioranze
richieste dall'art. 1136 c.c., perché nessuna norma positiva autorizza
l'interprete ad escludere il <<condominio minimo>> dalla disciplina
del capo II, titolo VII, del libro III c.c. e la diversa tesi sostenuta
dall'appellante varrebbe ad annullare, per il condominio di quota minoritaria,
ogni possibilità di interloquire nelle decisioni condominiali,
comprese quelle nelle quali l'elemento personale deve, per legge, venire
in evidenza.
Né ha
pregio, ad avviso della corte territoriale, il rilievo del pericolo di
paralisi per l'amministrazione del condominio, perché da un canto,
sarebbe sempre possibile deliberare ai sensi del terzo comma dell'art.
1136 c.c.; dall'altro residuerebbe la possibilità di ricorrere
all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105, comma terzo, c.c.
la cui applicazione in tema di condominio non si contesta da alcuno.
Per la cassazione
di tale sentenza ha proposto ricorso il Condominio di via Peschiera n.c.
15 in Genova, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con
controricorso l'Oliva Andrea, che, a sua volta, propone ricorso incidentale
condizionato, fondato su di un unico motivo, al quale il condominio oppone
controricorso.
Vi è
anche memoria difensiva del condominio.
All'odierna
udienza i due ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
MOTIVI
DELLA DECISIONE - con l'unico motivo formulato il ricorrente principale
censura l'impugnata sentenza per violazione o falsa applicazione degli
artt. 1105, 1106 e 1136 c.c., adducendo che erroneamente la corte di appello
si è discostata dall'orientamento di questa Suprema Corte in tema
di <<condomini minimi>>, secondo cui la disciplina dettata
dall'art. 1136 in tema di costituzione delle assemblee condominiali e
di deliberazione delle decisioni presuppone necessariamente una pluralità
di partecipanti al condominio, superiore almeno a due, perché altrimenti
non sarebbe attuabile la possibilità, sulla quale il sistema è
imperniato, che l'assemblea si costituisca e deliberi validamente a maggioranza
con i criteri e nei modi stabiliti dalla legge.
Secondo tale
orientamento, nell'ipotesi di condominio costituito da due soli condomini,
non essendo possibile la formazione di una maggioranza con riferimento
al numero dei partecipanti ed essendo, conseguentemente, esclusa la possibilità
per l'assemblea di costituirsi e deliberare validamente a maggioranza
con i criteri stabiliti dall'art. 1136 c.c., deve necessariamente applicarsi,
in forza del rinvio alle norme sulla comunione in generale disposto dall'art.
1139 c.c., la disciplina prevista dagli artt. 1105 e 1106 c.c..
Il ricorrente
sostiene, inoltre, che le ragioni esposte dal giudice di appello per superare
l'esposto orientamento sono infondate perché:
a)
la sentenza n. 5914/1993 di questa Suprema Corte, che, ad avviso della
corte territoriale, avrebbe operato in materia un consapevole revirement,
al contrario ribadì ancora l'inapplicabilità delle norme
dettate dall'art. 1136 c.c. al "condominio minimo";
b) contrariamente
a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, anche le sentenze n. 745/1966
e 535/1978 di questa Suprema Corte riguardavano delibere di nomina dell'amministratore
condominiale e casi di condomini titolari di quote di pari valore; comunque,
in caso di parità di quote, sarebbe impossibile anche l'applicazione
del criterio dettato dall'art. 1105 c.c.,;
c) anche gli
artt. 1105 e 1106 c.c. si preoccupano di limitare la preponderanza della
consistenza proprietaria, perché opportunamente limitano il potere
deliberativo del condomino di maggioranza alla sola materia dell'ordinaria
amministrazione.
Il
ricorso è fondato.
L'impugnata
sentenza ha fatto erronea applicazione dell'art. 1136 c.c., ritenendo
che le norme da esso dettate in tema di costituzione delle assemblee condominiale
e di approvazione delle delibere assembleari possano essere applicate
anche in tema di <<condominio minimo>>, vale a dire di condominio
formato da due soli partecipanti.
Le considerazioni
svolte dal giudice d'appello per giustificare tale decisione non valgono,
invero, a superare l'argomento decisivo desumibile dalla norma in esame,
che, condizionando la regolare costituzione dell'assemblea dei condomini
e la validità delle sue delibere a maggioranze qualificate, da
formarsi sia con riferimento al numero dei partecipanti al condominio
sia con riferimento al valore dell'edificio condominiale, mostra di volere
escludere dal suo campo di applicazione i condomini costituiti da non
più di due partecipanti, nei quali non sarebbe mai possibile la
formazione di una maggioranza in rapporto al numero dei partecipanti e,
quindi, resterebbe esclusa la possibilità, per l'assemblea, di
costituirsi e deliberare con i criteri stabiliti dalla norma in esame.
Il riferimento
indiretto fatto da tale norma ad un elemento strutturale del condominio
- quello del numero dei suoi membri, necessariamente superiore a due -
per definizione non riscontrabile nei <<condomini minimi>>,
esclude, ad avviso di questa corte, ogni possibilità di far ricadere
sotto la sua disciplina anche il regolamento delle assemblee di detti
condomini, sicché, in forza del rinvio disposto dall'art. 1130
c.c., che, dettato per l'ipotesi di mancanza di una specifica disciplina
nelle norme che regolano il condominio, è indubbiamente estensibile
anche all'ipotesi di inapplicabilità delle norme sul condominio,
la costituzione dell'assemblea condominale nel caso di <<condomini
minimi>> e l'approvazione delle relative delibere sono soggette
alla disciplina dettata per la comunione in generale dagli artt. 1105
e 1106 c.c..
La tesi contraria
oppone, ed i suoi argomenti sono puntualmente ripresi dalla Corte d'appello
di Genova, che, in realtà, anche nell'ipotesi di <<condominio
minimo>> e persino in quella che le quote dei due condomini ovvero
con la maggioranza richiesta dal terzo comma dell'art. 1136 c.c. per l'assemblea
in seconda convocazione e che, comunque, anche nel condominio con più
di due partecipanti, quando si verifichi parità tra gruppi contrapposti
di condomini, sono ipotizzabili casi di stallo, risolvibili, ai sensi
dell'art. 1105 c.c., col ricorso all'autorità giudiziaria, sicché
non vi sarebbe ragione per negare la stessa soluzione nei condomini a
due.
Le obiezioni
non convincono, perché, a prescindere da quella che fa riferimento
all'ipotesi di delibere adottate all'unanimità, che con tutta evidenza
prova troppo, poiché l'applicabilità di una norma va verificata
in relazione alle ipotesi di contrasto tra i suoi destinatari, le altre
fanno leva sulla disciplina prevista, rispettivamente dal comma terzo
dall'art. 1136 e dall'art. 1105, ult. comma, c.c per ipotesi - quella
dell'assemblea in seconda convocazione e quella della perfetta parità
tra gruppi contrapposti di condomini - che sono solo eventuali nella vita
del condominio costituito da più partecipanti. Va, invero, sottolineato
che significativamente il legislatore, con riferimento all'ipotesi, principale
e normale, di assemblea in prima convocazione, ha indirettamente richiesta
la presenza di un elemento strutturale - quello del numero dei condomini,
superiore a due - che è assente, per definizione, nei <<condomini
minimi>> e che, mentre nei condomini costituiti da più di
due partecipanti la situazione di stallo sarebbe un fatto solo eventuale,
nei <<condomini minimi>> la situazione di stallo sarebbe fisiologica
e non è concepibile che una norma sia dettata nella previsione
di una sua più che probabile impossibilità di applicazione.
Né va
taciuto che l'argomento della maggioranza non qualificata richiesta dal
terzo comma dell'art. 1136 c.c. per l'assemblea in seconda convocazione
non sarebbe applicabile alle deliberazioni che concernono la nomina e
la revoca dell'amministratore od alle altre deliberazioni indicate dal
quarto comma dello stesso art. 1136, per le quali è, comunque,
richiesta la doppia maggioranza qualificata prevista dal secondo comma.
Le considerazioni
svolte, incentrate sulla chiara formulazione dell'art. 1136 c.c., non
consentono di dare spazio ad altri criteri interpretativi, in particolare
a quello fondato sulla ratio della norma, volta ad evitare, mediante la
valorizzazione anche dell'elemento personale, il pericolo della preponderanza
della consistenza proprietaria quando si debba deliberare su argomenti
di particolare importanza ed involgenti aspetti di natura personale, come
quello della nomina o revoca dell'amministratore condominiale. Senza dire
che, come esattamente osserva il condominio ricorrente, tale preoccupazione
è presente anche negli artt. 1105 e 1106 c.c., che risolvono il
problema ad un livello diverso rispetto all'art. 1136 c.c., limitando
il potere deliberativo del condominio di maggioranza all'ordinaria amministrazione.
Non v'è
dunque, ragione per modificare l'orientamento costantemente affermato
in materia da questa Suprema Corte (cfr. sent. N. 745/1966; sent. N. 1604/1975;
sent. N. 5664/88), alla cui giurisprudenza, contrariamente a quanto ritenuto
dalla impugnata sentenza, non fa eccezione neppure la sentenza n. 5914/1993,
che riafferma l'inapplicabilità ai <<condomini minimi>>
delle norme procedimentali dettate dall'art. 1136 c.c., per ogni aspetto
di natura sostanziale ritenendo correttamente applicabile le norme sui
condomini.
Va ora, esaminato
il ricorso incidentale, proposto condizionatamente all'ipotesi, verificatasi,
di accoglimento del ricorso principale.
Con l'unico
motivo proposto il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1105 e 1106 c.c., osservando che, come dedotto in via subordinata
in sede di merito, le norme citate, ove ritenute applicabili, sarebbero
state comunque violate, perché l'assemblea, o meglio il condomino
di maggioranza, ha nominato l'amministratore senza determinarne né
i poteri né gli obblighi ed ha, inoltre, deliberato di conferire
a terzi l'incarico di formare il regolamento di condominio, senza neppure
individuarne l'oggetto, limitatamente all'ordinaria amministrazione ed
al miglior godimento della cosa comune. Osserva la Corte che il ricorso
è, con tutta evidenza, inammissibile, proponendo, proponendo esso,
solo questioni esplicitamente ritenute assorbite dal giudice d'appello
che, comunque, a seguito dell'accoglimento del ricorso principale, il
giudice del rinvio avrà il dovere di esaminare.
E' dunque,
evidente che l'Oliva Andrea, totalmente vittorioso in sede d'appello,
non aveva interesse a riproporre in cassazione dette questioni.
Conclusivamente,
in accoglimento del ricorso principale, l'impugnata sentenza va cassata
e la causa va rinviata, anche per la decisione sulle spese del giudizio
di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova,
che giudicherà, attenendosi al principio di diritto qui affermato.
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