Cass.civ., sez.II, 12 ottobre 2000, n.13606, Bettino c.Cambiaso.
(C.c., art.1117 ;c.c., art.1125 ).

Il solaio che divide due unità abitative l’una all’altra sovrastante, e appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salva prova contraria, di proprietà comune, costituendo l’inscindibile struttura divisoria tra le due strutture immobiliari, con utilità e uso eguale e inseparabile per le medesime, sì che la manutenzione e ricostruzione di tutte le sue parti e, quindi, anche delle travi che ne costituiscono la struttura portante, e non siano meramente decorative del soffitto dell’appartamento sottostante compete in parti eguali ai due proprietari.