ALBERI

Uso della cosa comune - Alberi.

Nel caso in cui un condomino chieda il risarcimento dei danni ed, innanzitutto, l´eliminazione totale o parziale di alberi che, piantati a distanza ravvicinata l´uno dall´altro in un´aiuola comune, con le loro chiome a ridosso del proprio alloggio impediscano l´ingresso a questo dell´aria e della luce, tale questione deve essere risolta non soltanto alla stregua dell´art. 892 c.c., occorrendo invece indagare se la mancata manutenzione degli alberi, anche se piantati alla distanza legale, non costituisca un comportamento negligente del condominio, idoneo a cagionare ingiusto danno ed a violare il principio per il quale l´uso delle parti comuni non deve mai risolversi in pregiudizio di alcun condomino.