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Cass.civ.,sez.II,22 marzo 2000,n.3409,A ostino c.Baletrieri.(C.c.,art.1117 ). La presunzione di comunione,tra i condomini di un edificio condominiale,delle parti comuni indicate dalart.1117 c.c.,può esser superata soltanto se il contrario risulta dal titolo,non dalla singola situazione di fatto (principio affermato dalla Cassazione in una specie in cui unitamente all'acquisto del primo piano era stato acquistato,in proprietà esclusiva,accesso ad esso da una scala esterna,mentre era stato murato altro accesso attraverso una scala interna comune,che però costituiva unico transito per accedere ai lastrici solari,comuni anche al proprietario del primo piano). |