Cass.civ.,sez.II,12 gennaio 2000,n.238,Crescini c.Condominio Viale Val Padana 14 Roma.(C.c.,art.1135 ;c.c.,art.1123 ).

La sostituzione della caldaia termica (bruciatore),se quella esistente è obsoleta o guasta,deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione,in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalità dell ’impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune (l’impianto di riscaldamento).Deve essere ricondotta invece alle modifiche migliorative dell ’impianto,e non alle innovazioni dello stesso,la sostituzione della caldaia termica,ancora funzionante,se a lo scopo di consentire l ’utilizzazione di una fonte di energia più redditizia e meno inquinante.