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Cass. civ., sez.II, 22 dicembre 1999,n.14461,Cond.Il tetto,via U. La Malfa,24,Velletri c. Capitani ed altri. (C.c., art.1136 ;c.c.,art.1137;c.c.,art. 1130 ). È nulla e perciò è impugnabile anche dai condomini che vi hanno partecipato la delibera condominiale se la convocazione non indica il luogo di riunione ed esso è assolutamente incerto per la legittima aspettativa dei medesimi in un luogo diverso dal solito stante l’assoluta inidoneità di quest’ultimo. Infatti, in mancanza di indicazione nel regolamento condominiale della sede per le riunioni assembleari,l’amministratore a il potere di scegliere quella più opportuna,ma con il duplice limite c e essa sia nei confini della città ove è ubicato l’edificio e che il luogo sia idoneo,fisicamente e moralmente,a consentire a tutti i condomini di esser presenti e di partecipare ordinatamente alla discussione. (Nella specie la Suprema Corte a ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sull’assoluta incertezza del luogo,non indicato nell’avviso di convocazione,e sull’inidoneità di quello solitamente adibito a sede assembleare,normalmente destinato alla raccolta dei rifiuti). |