REGOLAMENTO CONTRATTUALE
Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1992, n. 13179, Cond. di via Santa Giovanna Elisabetta n. 26 di Roma c. Scrocca. Regolamento di condominio - Regolamento contrattuale. Il regolamento di condominio non può disciplinare, in quanto tale, le situazioni di diritto reale dei compartecipi in ordine alle parti comuni dell´edificio ed a quelle di proprietà esclusiva, salvo che sia stato predisposto dall´unico originario proprietario dell´edificio ed accettato con i singoli atti d´acquisto, ovvero adottato con il consenso unanime dei partecipanti manifestato nelle debite forme. Pertanto la clausola contenuta nel regolamento unilateralmente predisposto dall´unico proprietario dell´edificio vale a costituire detta proprietà comune solo con il primo atto di trasferimento di porzione dell´edificio, di modo che se questo sia successivo alla trascrizione del diritto di un terzo, la clausola stessa non è opponibile al terzo medesimo, indipendentemente dall´eventuale priorità della trascrizione del regolamento. |