GODIMENTO DELLA COSA COMUNE

Cass. civ., sez. II, 11 dicembre 1992, n. 13107, Franco c. Del Buono.

Parti comuni dell´edificio condominiale - Potere di godimento e di utilizzazione.

Il giudice del merito, per accertare se l´uso più intenso della cosa comune da parte di un condomino venga ad alterare il rapporto di equilibrio tra i partecipanti al condominio e debba perciò ritenersi non consentito ex art. 1102 c.c., non deve tener presente l´uso fatto in concreto di detta cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. (Nella specie in base al principio surriportato, è stata ritenuta corretta la decisione di merito, la quale aveva affermato che la collocazione da parte di un condomino sul muro perimetrale comune di tre bacheche, fornite di impianto di illuminazione, per l´esposizione di quadri in vendita, era illegittima, perchè tale da impedire agli altri condomini ogni eventuale uso che in avvenire essi avrebbero voluto fare di detto muro, per collocarvi targhe professionali o commerciali).