BALCONI
Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11775, Cond. Zanardelli c. Mkjaternini. Parti comuni dell´edificio condominiale - Sporti chiusi e balconi. La presunzione di proprietà comune delle parti dell´edificio in condominio di cui all´art. 1117 c.c. (la cui elencazione non è tassativa) postula la destinazione delle cose al servizio dell´edificio, trattandosi di parti dell´immobile che ne costituiscono la struttura fondamentale o di accessori destinati all´uso comune. Ne deriva che gli sporti chiusi (analogamente ai balconi), essendo accidentali rispetto alla struttura del fabbricato e non avendo funzione portante (assolta da pilastri ed architravi), non costituiscono parti comuni, anche se inseriti nella facciata, in quanto formano parte integrante dell´appartamento che vi ha accesso come un prolungamento del piano. |