LASTRICO SOLARE Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11774, Salvo c. Cond. di via Berti n. 63 di Roma. Parti comuni dell´edificio condominiale - Lastrico solare e terrazza a livello. Il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò l´obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all´art. 1126 c.c.; di conseguenza il condominio risponde, quale custode ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare, non rilevando a tal fine che i necessari interventi riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica modifica od integrazione in conseguenza di vizi o carenze costruttive originarie, salva in questo caso l´azione di rivalsa nei confronti del costruttore-venditore. (Nella specie per impedire infiltrazioni d´acqua ai piani sottostanti, era necessaria la messa in opera di materiale isolante, idoneo a sopperire all´inadeguata coibentazione delle strutture originarie). |