SOTTOTETTO
Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11771, Riccardi c. Iotti. Parti comuni dell´edificio condominiale - Sottotetto. Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell´appartamento sito all´ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l´appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall´umidità mediante la creazione di una camera d´aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l´utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.): in questa ultima ipotesi l´appartenenza deve essere determinata in base al titolo, ed in mancanza, poichè il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell´edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo ecc.) o necessarie all´uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 c.c. si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in via potenziale, all´uso comune o all´esercizio di un uso comune. |