REGOLAMENTO CONTRATTUALE

Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1992, n. 11626, Soc. Panoramica Balduina c. Cerfogli e altri.

Regolamento di condominio - Regolamento contrattuale.

Il regolamento predisposto dall´unico originario proprietario dell´edificio successivamente caduto in condominio se sia richiamato negli atti d´acquisto dei singoli condomini sì da formare parte integrante degli atti stessi, trae la sua forza vincolante non già dal consenso della semplice maggioranza dei condomini, come nel caso di vero e proprio regolamento di condominio disciplinato dall´art. 1138 c.c., bensì dalla volontà negoziale delle parti. Ne consegue che le modificazioni al regolamento di origine contrattuale possono essere apportate soltanto con il consenso di tutte le parti contraenti o con la partecipazione al giudizio delle stesse e non soltanto per deliberazione della maggioranza sì che l´azione proposta da uno o più condomini per conseguire la declaratoria di nullità del regolamento contrattuale deve avere necessari litisconsorti tutti gli altri condomini, non potendo altrimenti l´eventuale sentenza d´accoglimento ritenersi.