Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 1994, n. 11202, Pace c. Bellanca.
La trasformazione della pensilina di copertura del corridoio comune che unisce i due androni di un edificio in balcone ad uso esclusivo dell'appartamento del piano cui si accede attraverso aperture praticate dal proprietario di tale appartamento, anche se non ne elimina l'originaria funzione di copertura e protezione del corridoio, altera, tuttavia, la destinazione della pensilina e comporta l'appropriazione della cosa comune da parte del proprietario dell'appartamento che ne utilizza la superficie come balcone, conseguentemente realizzando una modificazione della cosa comune non consentita al singolo condominio che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., non può servirsi della cosa comune in modo da alterarne la destinazione o da precludere agli altri condomini di farne parimenti uso secondo la sua destinazione. |