USO DELLA COSA COMUNE
Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 1992, n. 2363, Sas Girotondo c. Agosti. Uso della cosa comune - Limiti. Il potere di ogni condomino di agire per la gestione ordinaria del bene comune, traendo origine dal diritto di concorrere alla amministrazione di tale bene (art. 1105 c.c.), incontra il suo limite nell´obbligo di rispettare la volontà della maggioranza con la conseguenza che, ove questa non possa essere raggiunta, nessuno dei condomini può porre in esecuzione, contro la volontà espressa degli altri condomini, il cennato potere di amministrazione con azioni giudiziarie in relazione alle quali la sua carenza di legittimazione attiva deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio (nella specie, trattavasi di azione per la determinazione del canone locativo dovuto dal conduttore dell´immobile comune). |