Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1994, n. 1366, Palmili c. Sciamanna.

Per decidere dell'appartenenza, in proprietà comune o esclusiva di un condomino, di un locale sito nel perimetro dell'edificio condominiale, non incluso fra quelli di proprietà comune elencati nell'art. 1117 c.c. o nel regolamento condominiale contrattuale, acquistano rilievo decisivo le vicende attinenti all'appartenenza in comunione pro indiviso ovvero in proprietà esclusiva del suolo e di quanto sopra vi si costruisce, essendo onere del condomino che pretenda la proprietà esclusiva del locale di per sé non destinato ad uso comune di fornire la prova del suo titolo di acquisto originario o derivativo.