MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2003, n.47
Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo
37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi
comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. (GU n. 70 del 25-3-2003)
testo
in vigore dal: 9-4-2003
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, di seguito denominata
"legge n. 410 del 2001", recante "Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare";
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge n. 410 del 2001 che ha apportato
modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, prevedendo altresi' che "il Ministro dell'economia e delle finanze,
la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per quanto di competenza,
le modifiche ai regolamenti ed ai provvedimenti necessari per dare attuazione
a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.";
Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
seguito denominato "Testo unico";
Visto l'articolo 37 del predetto Testo unico il quale prevede che il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro
dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati
i fondi comuni di investimento;
Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che "i
regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."
di seguito denominata "legge n. 400 del 1988";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n.
228, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico,
di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999";
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
Vista la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al parere
interlocutorio dell'8 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002;
Considerato che il riferimento normativo di cui all'articolo 12-bis, all'articolo
6, comma 1, lettera c), numero 5) del Testo unico appare pertinente in
considerazione dell'opportunita' di richiamare espressamente, al fine
di evitare incertezze interpretative, il potere della Banca d'Italia di
disciplinare i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei
beni in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione,
nei casi di acquisto o conferimento di beni diversi da quelli disciplinati
dal medesimo articolo 12-bis del presente regolamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data
7 gennaio 2003, con nota ACG/25/DGT/39179;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
-
All'articolo 1, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis)
"fondi immobiliari : i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente
in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa'
immobiliari;";
b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) "fondazioni
bancarie : le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, e successive modificazioni;";
c) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis)
"partecipazioni in societa' immobiliari : le partecipazioni in
societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione,
acquisto, alienazione e gestione di immobili;";
d) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis)
"gruppo rilevante : il gruppo come definito ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera a) del Testo unico
Art. 2.
Pubblicita'
-
All'articolo 3 del regolamento n. 228 del 1999 e' aggiunto, dopo il
comma 5, il seguente comma:
"5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede,
in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita'
per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicita',
anche per estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di
beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo
gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni
di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario
di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).".
Art. 3.
Oggetto dell'investimento
-
All'articolo 4 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la seguente
modifica:
a) al comma 2, lettera d), le parole "beni immobili e diritti
reali immobiliari;" sono sostituite dalle seguenti: "beni
immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;".
Art. 4.
Quotazione dei certificati
-
All'articolo 5 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la seguente
modifica: al comma 3, le parole: "entro dodici mesi" sono
sostituite dalle parole: "entro ventiquattro mesi".
Art. 5.
Modalita' di partecipazione ai fondi aperti
-
All'articolo 10 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
"1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote
di un comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in comparti,
ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore
delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del
fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella
composizione che riproduce l'indice in conformita' del quale il fondo
investe.".
Art. 6.
Fondi chiusi
-
All'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati
delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore
del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel
caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano
quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il patrimonio
del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente
ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale
o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono
essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.
Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito in strumenti
finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi
ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da
soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per
cento del valore del fondo."
Art. 7.
Fondi immobiliari
-
Dopo l'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 e' inserito il
seguente:
"Art. 12-bis (Fondi immobiliari). - 1. I fondi immobiliari sono
istituiti in forma chiusa.
-
Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei
criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto
disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5,
del Testo unico, e' investito nei beni di cui all'articolo 4, comma
2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo
del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento qualora il
patrimonio del fondo sia altresi' investito in misura non inferiore
al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi
di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili,
diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare.
I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere
raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operativita'.
-
La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote
di un comparto del fondo stesso puo' essere effettuata, ove il regolamento
del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva
alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso
di conferimenti deve:
a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati,
un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a
trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di
cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore
attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore
delle quote emesse a fronte del conferimento;
b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato
di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti
rispetto alla politica di gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione
all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione puo'
essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla
lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari
requisiti professionali.
-
Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento
non trova applicazione, nei confronti dei soci della societa' di gestione
dei fondi immobiliari o delle societa' facenti parte del gruppo rilevante
cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente
alle seguenti cautele:
a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto
o conferimento non puo' superare il 10 per cento del valore del fondo;
il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci
della societa' di gestione non puo' superare il 40 per cento del valore
del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente,
con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non
puo' superare il 60 per cento del valore del fondo;
b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo
bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il
totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci
della societa' di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo
rilevante non puo' superare il 10 per cento del valore complessivo
del fondo su base annua;
c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire
oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti
previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;
d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti
devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore
al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di
almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo
disciplina le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti
si impegnano al rispetto dell'obbligo;
e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera
b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;
f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve
illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione
e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.
-
Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano
ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.
-
Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai
fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.
-
I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del
60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari
e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento
degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti
anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni
in cui e' investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche
il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.
-
I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati
delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare
non superiore al 10 per cento del valore del fondo.".
Art.
8.
Fondi immobiliari con apporto pubblico
-
All'articolo 13 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "articolo 14-bis,"
sono aggiunte le seguenti: "in quanto compatibili con le disposizioni
del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con
apporto privato,";
b) al comma 2, dopo le parole: "beni immobili"
sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei limiti indicati
al comma 4 dell'articolo 12-bis.";
c) il comma 3 e' abrogato.
Art. 9.
Modalita' di partecipazione ai fondi chiusi
-
All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "un'unica emissione"
sono sostituite dalle seguenti: "una o piu' emissioni, secondo
le modalita' stabilite dal regolamento,";
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
"Il regolamento del fondo disciplina le modalita' concernenti
le emissioni successive alla prima.";
c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma: "6-bis.
Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima,
i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in
coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data e' prevista la
determinazione periodica del valore delle quote del fondo.".
Art. 10.
Rubrica del Capo III
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La rubrica del Capo III del regolamento n. 228 del 1999 e' cosi' sostituita:
"Capo III (Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi).".
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