MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2003, n.47


Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. (GU n. 70 del 25-3-2003)

testo in vigore dal: 9-4-2003

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, di seguito denominata "legge n. 410 del 2001", recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare";
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge n. 410 del 2001 che ha apportato modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo altresi' che "il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti ed ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter.";
Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "Testo unico";
Visto l'articolo 37 del predetto Testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che "i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400." di seguito denominata "legge n. 400 del 1988";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999";
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
Vista la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al parere interlocutorio dell'8 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002;
Considerato che il riferimento normativo di cui all'articolo 12-bis, all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) del Testo unico appare pertinente in considerazione dell'opportunita' di richiamare espressamente, al fine di evitare incertezze interpretative, il potere della Banca d'Italia di disciplinare i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio e la periodicita' della valutazione, nei casi di acquisto o conferimento di beni diversi da quelli disciplinati dal medesimo articolo 12-bis del presente regolamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 7 gennaio 2003, con nota ACG/25/DGT/39179;


A d o t t a
il seguente regolamento:


Art. 1.
Definizioni

  1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) "fondi immobiliari : i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;";
    b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) "fondazioni bancarie : le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;";
    c) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) "partecipazioni in societa' immobiliari : le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;";
    d) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) "gruppo rilevante : il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico

Art. 2.
Pubblicita'

  1. All'articolo 3 del regolamento n. 228 del 1999 e' aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma:
    "5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicita', anche per estratto:
    a) delle relazioni di stima;
    b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
    c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;
    d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).".


Art. 3.
Oggetto dell'investimento

  1. All'articolo 4 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la seguente modifica:
    a) al comma 2, lettera d), le parole "beni immobili e diritti reali immobiliari;" sono sostituite dalle seguenti: "beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;".


Art. 4.
Quotazione dei certificati

  1. All'articolo 5 del regolamento n. 228 del 1999 e' apportata la seguente modifica: al comma 3, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "entro ventiquattro mesi".


Art. 5.
Modalita' di partecipazione ai fondi aperti

  1. All'articolo 10 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformita' del quale il fondo investe.".


Art. 6.
Fondi chiusi

  1. All'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo."


Art. 7.
Fondi immobiliari

  1. Dopo l'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 e' inserito il seguente:
    "Art. 12-bis (Fondi immobiliari). - 1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
  2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, e' investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresi' investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operativita'.
  3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso puo' essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve:
    a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento;
    b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali.
  4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della societa' di gestione dei fondi immobiliari o delle societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:
    a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non puo' superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione non puo' superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del valore del fondo;
    b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua;
    c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;
    d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
    e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;
    f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.
  5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.
  6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.
  7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti
    anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui e' investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.
  8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo.".

Art. 8.
Fondi immobiliari con apporto pubblico

  1. All'articolo 13 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo le parole: "articolo 14-bis," sono aggiunte le seguenti: "in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato,";
    b) al comma 2, dopo le parole: "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12-bis.";
    c) il comma 3 e' abrogato.


Art. 9.
Modalita' di partecipazione ai fondi chiusi

  1. All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole: "un'unica emissione" sono sostituite dalle seguenti: "una o piu' emissioni, secondo le modalita' stabilite dal regolamento,";
    b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il regolamento del fondo disciplina le modalita' concernenti le emissioni successive alla prima.";
    c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data e' prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.".



Art. 10.
Rubrica del Capo III

  1. La rubrica del Capo III del regolamento n. 228 del 1999 e' cosi' sostituita:
    "Capo III (Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi).".