| Gazzetta
Ufficiale N. 109 del 11 Maggio 2002
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n.28
Testo del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002), coordinato con la legge di
conversione 10 maggio 2002, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 8) recante: "Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei
procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche'
alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura
sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art.
15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella
1 (( 01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
"1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali
ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali
e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari
o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione
a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive,
degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle
parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria
non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali". ))
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
sostituito dal seguente:
"3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita
il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza
per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e' tenuta all'anticipazione
del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi
la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa
o svolga intervento
autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne
espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo
secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
(( presente legge.". )) (( 2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: "al
pagamento", sono inserite le seguenti: ", anche in via provvisionale,"
e, in fine, sono aggiunte le parole: "ed e' prenotato a debito per
essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento
del danno". ))
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso
di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e'tenuta
a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo,
secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita'
della domanda. (( Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti
periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte e'
ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione
deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la
dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del
valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella
1 allegata alla presente legge.". ))
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' inserito il seguente:
"5-bis. (( Entro trenta giorni )) dal momento in cui si determina
il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi
del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di
omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito
al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione
resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente
che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procedera'
alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio
legale. ((
L'invito puo' essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso
di mancata elezione di domicilio, puo' essere depositato presso la cancelleria
dell'ufficio giudiziario.". )) 5. Il comma 8 dell'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta
di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura,
nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti
in materia tavolare, i procedimenti cautelari
attivati in corso di causa, (( i procedimenti esecutivi mobiliari di valore
inferiore ad euro 2.500 )) ed i procedimenti di regolamento di competenza
e di giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui
al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e
cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonche'
quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo
II, capi I, II, III, IV, e V, del libro quarto del codice di procedura
civile.". (( 6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo
2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato
il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti
a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo
2002, una delle parti puo' valersi delle disposizioni del presente articolo
versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla
presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di
tale facolta' effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento.
Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo
di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria,
di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa".
6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante
speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie
per conto dello Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo
ordinarie".
6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' sostituito dal seguente:
"1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili
e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per
l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato
di iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:
a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad
euro 5.165;
c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad
euro 25.823;
d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad
euro 51.646;
e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad
euro 258.228;
f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino
ad euro 516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457".
7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' inserito il seguente:
"3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa
di fallimento alla chiusura e' dovuto il contributo di cui alla lettera
f) del comma 1".
8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
"4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel
libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'. Ai fini del
contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosita'
si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data
di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti
di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per
ogni anno". ))
9. Dopo il (( comma )) 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per
i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, (( capo ))
VI, del codice di procedura civile, e' dovuto il contributo indicato alla
lettera b) del (( comma )) 1 della presente tabella.".
10. Dopo il (( comma )) 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto per
i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
11. Dopo il (( comma )) 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione
senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo
dovuto e' pari a euro 103,30.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 e della Tabella 1 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)] come modificato dalla legge qui pubblicata:
(( "Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).
- 1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali
ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali
e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari
o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione
a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive,
degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle
parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria
non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali. ))
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese
le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma
1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato
di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella
1 allegata alla presente legge.
(( 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita
il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza
per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e' tenuta all'anticipazione
del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi
la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa
o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della
causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella
1 allegata alla presente legge. ))
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto
al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta
solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui
la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del
responsabile, ne chieda la condanna al pagamento, (( anche in via provvisionale,
)) di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui
al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al
valore dell'importo liquidato nella sentenza ((ed e' prenotato a debito
per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento
del danno.))
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10
e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita
dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
(( La dichiarazione deve essere resa anche se la parte e' ammessa alla
prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata
nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa
il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo
scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente
legge.
5-bis. Entro trenta giorni dal momento in cui si determina il presupposto
del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3,
il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente
pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo
dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente
scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato
pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione
mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. L'invito
puo' essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata
elezione di domicilio, puo' essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio
giudiziario. ))
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate
le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e
degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente
legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del
numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni
precedenti. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita'
di versamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione
dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate
all'interno dei palazzi di giustizia.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio
dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al
presente articolo.
(( 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti
gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo,
o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche'
i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia
tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti
esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500, ed i procedimenti
di regolamento di competenza e di giurisdizione. Non sono in ogni caso
soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche
esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento
per la prole, nonche' quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti
di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice
di procedura civile. ))
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione
di valore non superiore a lire 100 milioni.
(( 10. (Comma abrogato dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre
2000, n. 388).
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002
ai procedimenti iscritti a ruolo e per i quali e' stato depositato il
ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti gia' iscritti
a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo
2002, una delle parti puo' valersi delle disposizioni del presente articolo
versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla
presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di
tale facolta' effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento.
Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo
di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria,
di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante
speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie
per conto dello Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo
ordinarie.
Tabella 1
(Art. 9, comma 2)
1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili
e amministrativi, fermo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, per l'esercizio
dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione
a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:
a) nulla e' dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad
euro 5.165;
c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad
euro 25.823;
d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad
euro 51.646;
e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad
euro 258.228;
f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino
ad euro 516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457".
))
2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della
domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera
d) del comma 1 della presente tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello
scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei
procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile,
di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato e'
dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del
comma 1 della presente tabella.
(( 3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura e' dovuto il contributo di cui alla lettera f)
del comma 1.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro
quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla meta'.
Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per
morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare
del canone per ogni anno".
4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per i procedimenti
speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile, e'dovuto il contributo indicato alla lettera b) del comma 1 della
presente tabella.". ))
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare e'dovuto esclusivamente
il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.
Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto
e'quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella,
ridotto alla meta'.
(( 5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo
dovuto e' pari ad euro 103,30. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti
esecutivi per consegna e rilascio.
5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione
senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo
dovuto e' pari a euro 103,30. ))
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari,
e' dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche
se composto di piu' fogli o piu' pagine".
- Per opportuna conoscenza i capi I, II, III, IV, V e VI del titolo II
del libro quarto del codice di procedura civile, trattano rispettivamente:
della separazione personale dei coniugi; dell'interdizione e dell'inabilitazione;
disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati; dei
rapporti patrimoniali tra i coniugi; disposizioni comuni ai procedimenti
in camera di consiglio.
Art. 2.
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il
seguente:
"Art. 5-bis (Gratuita' del procedimento). - 1. Il procedimento di
cui all'articolo 3 e' esente dal pagamento del contributo unificato di
cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (( Il procedimento
iscritto prima del 13 marzo 2002 e' esente dall'imposta di bollo, dai
diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.". )) Riferimenti normativi:
- La legge 24 marzo 2001, n. 89, reca: "Previsioni di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell'art. 375 del codice di procedura civile".
- Per il titolo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Art. 3.
Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile 1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive
modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti," sono
sostituite dalle seguenti: (( "l'indicazione delle parti, nonche'
le generalita' ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive
la causa a ruolo,". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 71 delle norme di attuazione del codice
di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 71 (Nota d'iscrizione a ruolo). - La nota d'iscrizione della
causa nel ruolo generale deve contenere (( l'indicazione delle parti,
nonche' le generalita' ed il codice fiscale ove attribuito della parte
che iscrive la causa a ruolo, )) del procuratore che si costituisce, dell'oggetto
della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza
fissata per la prima comparizione delle parti.".
Art. 4.
Norma transitoria
1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fatti
salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o
a integrazioni di quanto pagato.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |