MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 maggio 2002, n.153
Regolamento
recante disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 febbraio
1998, n. 41, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione
edilizia. (GU n. 174 del 26-7-2002) testo in vigore dal: 10-8-2002
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto
l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza
del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta
lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari
al 36 per cento delle spese sostenute sino a un importo massimo delle
stesse di lire 150 milioni, pari a euro 77.468,53, ed effettivamente rimaste
a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a),
b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle
parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1),
del codice civile; nonché per la realizzazione degli interventi
di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali
di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;
Visto il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo
di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia
di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia,
approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41;
Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, che
consente la detrazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 anche per le spese sostenute nell'anno 2002;
Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, in
base al quale l'incentivo fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 si applica anche nel caso degli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978,
n. 457 riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2003;
Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento approvato con decreto
18 febbraio 1998, n. 41 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione
edilizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988, effettuata
con nota n. 3-5062/UCL, del 19 marzo 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Nel regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo
di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia
di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con
decreto 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1:
-
nell'alinea, dopo le parole: "41 per cento delle spese sostenute"
sono inserite le seguenti: "negli anni 1998 e 1999, e del 36 per
cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002";
-
nella lettera a) le parole: "al centro di servizio delle imposte
dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale" sono
sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio delle entrate, individuato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"; le
parole "medesimo decreto dirigenziale" sono sostituite dalle
seguenti: "medesimo provvedimento"; le parole: "copia
delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa
all'anno 1997, se dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "copia
delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa
agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta";
-
nella lettera c), le parole: "1998 e 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "1998, 1999, 2000, 2001 e 2002" e le parole:
"ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 600";
-
nella lettera d), dopo le parole "il cui importo complessivo supera
la somma di" sono inserite le seguenti: "euro 51.645,69 pari
a";
b) dopo l'articolo 1, é aggiunto il seguente: "Art. 1-bis.
- 1. Ai fini della detrazione dell'articolo 9, comma 2, della legge
29 dicembre 2001, n. 448, non devono essere effettuati gli adempimenti
di cui all'articolo 1 del presente regolamento.";
c) all'articolo 2, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 é
da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.";
d) l'articolo 3 é sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1.
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le
quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate
in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato
da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione
e dei destinatari dei pagamenti.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 2002
Il
Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 1 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 169
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
al titolo: - Per l'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 448 del 2001, vedasi
in note alle premesse.
Note
alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica":
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero
del patrimonio edilizio). -
-
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese
sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni
ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art.
1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute
o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese
quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici,
e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni
e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione
di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune,
alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso
la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di
gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione
di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili
di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali e all'esecuzione di opere volte
ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici
o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto
di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis.
La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio nonché per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
-
La detrazione stabilita al comma 1 é ripartita in quote costanti
nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi
d'imposta successivi. É consentito, alternativamente, di ripartire
la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
-
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure
di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in
funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva,
ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali,
in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti
legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche
cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui
al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del
catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti
pagata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni a decorrere
dal 1997, se dovuta.
-
In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono
deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
-
I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori
al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti
al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse
o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota agevolata é applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
-
La detrazione compete, per le spese sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota
pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2000, per una quota pari
al 36 per cento.
-
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai
precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano
per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente
persona fisica dell'unità immobiliare.
-
I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla
lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e
con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).
-
I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza
tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'art.
39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni,
o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art.
39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni,
comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute,
da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte
dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41. É ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in
un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso,
gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla
data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate
in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della
prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata
medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria é subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera
oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo
restando quanto previsto dall'art. 38 della citata legge n. 47 del 1985,
e successive modificazioni.
-
L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela
del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza,
deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità
con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali é richiesta
la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione
stessa.
-
Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del
10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies)
é inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione
di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo
comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica; ".
- Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia
residenziale":
"Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente sono cosi definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari
e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti
a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme
le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939,
n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 1117, n. 1) del codice civile:
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani
o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune;".
- Il decreto 18 febbraio 1998, n. 41, reca:
"Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo
di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di
detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
- Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
"Art. 9 (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali). -
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno
2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico
del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati
nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente
al 1 gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese
ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo
fiscale previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo
comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano
alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero
eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole
unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del
valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del
prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto
dal medesimo art. 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note
all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre1997, n. 449, vedere
note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
18 febbraio 1998, n. 41, come modificati dal decreto qui pubblicato:
"Art. 1 (Adempimenti dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione
del 41%). - 1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento
delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle
spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002 per l'esecuzione degli interventi
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
tenuti a:
a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate,
individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio
i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento;
copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di
inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia;
i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della
domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta
comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio
residenziale di cui all'art. 1117 del codice civile, copia della delibera
assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se
i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto
che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore
di consenso all'esecuzione dei lavori;
b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le
fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
negli anni 1998, 1999, 2000 e 2002 per la realizzazione degli interventi
di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario
attraverso il quale é stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'art.
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese
può essere costituita da altra idonea documentazione;
d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma
di Euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei
lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri,
architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione
degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati
entro quaranta giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili é disposto mediante bonifico
bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale
del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico é effettuato.".
"Art. 2 (Ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali
costanti da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi). - 1. Il contribuente
opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in
cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa é stata
sostenuta. La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 é da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi):
"3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'art.
43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonché i documenti
probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento
alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed
ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni
ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio
competente".
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto",
é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre
1972.
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