Circolare 24.02.98 n. 57 - Ministero delle Finanze

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 û Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unita' immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna e Calabria.

TESTO

1. Generalita'.                                                               

     L'articolo 1,   comma   1,   della   legge   27 dicembre 1997, n. 449, ha

introdotto una speciale detrazione dall'imposta lorda e fino a concorrenza del

suo ammontare   da  far valere, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, a   fronte   delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente

rimaste a    carico,    per    la  realizzazione sulle parti comuni di edifici

residenziali e   sulle   singole  unita' immobiliari residenziali di qualunque

categoria, anche   rurale,   di   taluni  interventi illustrati nei successivi

paragrafi. La  detrazione e' pari al 41 per cento delle spese sostenute per la

realizzazione di detti interventi. L'ammontare delle spese sul quale calcolare

la detrazione non puo' superare una soglia predeterminata dal legislatore.    

     Come disposto   dal  comma 3 dello stesso articolo 1, e' stato emanato il

decreto del   Ministro   delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori

pubblici, con   il   quale sono state dettate le modalita' di attuazione della

disposizione, nonche' le procedure di controllo. Nello stesso regolamento, per

espressa previsione   dell'articolo 1, comma 7, della legge in argomento, sono

state fissate alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.

     Con decreto   dirigenziale  e' stato approvato il modulo da presentare ai

Centri di   servizio delle imposte dirette e indirette competenti, individuati

con lo stesso decreto, nel quale devono essere indicati tutti i dati necessari

per fruire della detrazione in esame.                                         

     L'articolo 13,  comma 3, della stessa legge n. 449 del 1997, ha stabilito

l'applicabilita', tra  le altre, delle disposizioni contenute nell'articolo 1,

commi 1,   2   e   3,   anche   per le spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli

interventi di   ripristino   delle unita' immobiliari dichiarate o considerate

inagibili in    seguito    agli    eventi   sismici verificatisi nelle regioni

Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996.                                     

     Con la   presente  circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti in

merito alle   disposizioni   in   questione al fine di garantirne una uniforme

interpretazione.                                                              

2. Soggetti che possono fruire della detrazione e limite di spesa.            

     Tenuto conto    del    tenore    letterale  del comma 1, che introduce la

detrazione d'imposta    ai    fini    dell'Irpef a favore dei contribuenti che

sostengono spese   per   la  realizzazione degli interventi ivi previsti senza

porre ulteriori  condizioni ne' soggettive ne' oggettive, si deve ritenere che

possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti

e non  residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla

base di   un   titolo   idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli

interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che hanno sostenuto, nei

periodi d'imposta   1998   e 1999, le spese di cui trattasi, se le stesse sono

rimaste a   loro   carico.   Hanno,  quindi, diritto alla detrazione, se hanno

sostenuto le   spese   in   questione  e queste sono rimaste a loro carico, il

proprietario o   il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto

reale sullo   stesso   (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l'inquilino e il

comodatario. Tra    i    possessori    dell'immobile   sono compresi i soci di

cooperative non   a   proprieta' indivisa, assegnatari di alloggi anche se non

ancora titolari   di   mutuo   individuale. I soci di cooperative a proprieta'

indivisa, assegnatari   di   alloggi   sono  compresi, invece, tra i detentori

dell'immobile. Va,    inoltre,    precisato    che   il possessore o detentore

dell'unita' immobiliare   residenziale   puo'   anche assumere la qualifica di

imprenditore individuale,   anche agricolo, se l'immobile relativo all'impresa

sul quale   vengono realizzati gli interventi non costituisce bene strumentale

per l'esercizio dell'impresa, ne' bene alla cui produzione o al cui scambio e'

diretta l'attivita'    dell'impresa    medesima   e, conseguentemente, a norma

dell'articolo 57    del    Tuir,    concorre   a formare il reddito secondo le

disposizioni relative ai redditi fondiari. La norma in esame  trova, altresi',

applicazione nei   confronti  dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che

producono redditi   in  forma associata. Si tratta delle societa' semplici, in

nome collettivo   e in accomandita semplice e dei soggetti ad essi equiparati,

nonche' delle   imprese   familiari.   Per   i soggetti che svolgono attivita'

commerciale in   forma   associata,  valgono i chiarimenti forniti a proposito

degli imprenditori    individuali    con    l'ulteriore   precisazione che per

l'individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione e dell'importo

spettante, determinato  sulla base delle quote di partecipazione, si osservano

le previsioni contenute nello stesso articolo 5 del Tuir.                     

     Il limite   di   spesa su cui applicare la percentuale del 41% al fine di

determinare la   suddetta   detrazione  va riferito alla persona fisica e alla

singola unita' immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di

recupero. A tale conclusione si perviene sulla base di diverse argomentazioni.

In primo   luogo,   la   norma,   a differenza di altre disposizioni che hanno

previsto agevolazioni  fiscali in occasione della realizzazione di particolari

opere sulle  unita' immobiliari, come, ad esempio, l'articolo 29 della legge 9

gennaio 1991, n. 9 (norme per l'attuazione del piano energetico nazionale) che

consentiva una    deduzione     a    fronte  delle spese per interventi atti a

realizzare il   risparmio   energetico negli edifici, non correla il limite di

spesa per  la fruizione della detrazione al fabbricato sul quale sono eseguite

le opere   ne'   al   relativo reddito. Inoltre, e' previsto che, a fronte del

sostenimento di   dette   spese compete una detrazione nella misura del 41 per

cento sino    ad    un    importo    "massimo" delle stesse di 150 milioni. La

formulazione "sino   ad  un importo massimo" lascia chiaramente intendere che,

trattandosi di   imposta personale, ciascun contribuente non puo' superare, ai

fini della detrazione stessa, l'importo di 150 milioni. Va osservato, inoltre,

che la locuzione "sulle singole unita' immobiliari" assume rilievo autonomo ai

fini del    limite    di    150   milioni ed e' utilizzata in contrapposizione

all'espressione relativa "sulle parti comuni degli edifici residenziali".     

Pertanto, il limite soggettivo di 150 milioni va correlato al limite oggettivo

relativo alla  realizzazione degli interventi di ristrutturazione sulle unita'

immobiliari. Ciascun    contribuente    ha,    quindi,  diritto a calcolare la

detrazione su   un  importo massimo di 150 milioni per ogni unita' immobiliare

sulla quale   sono   realizzati  gli interventi previsti nella disposizione in

esame. Inoltre,   la detrazione compete per ciascun periodo d'imposta. L'Irpef

e', infatti,   una   imposta personale, dovuta per anni solari, a ciascuno dei

quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.                        

     Dalle considerazioni sopra svolte consegue che:                          

- il   limite  di 150 milioni deve intendersi riferito separatamente a ciascun

  anno d'imposta.  Quindi, la detrazione puo' essere calcolata nel 1998 fino a

  un importo   complessivo   di   150  milioni per ciascuna unita' immobiliare

  relativamente alla   quale,   nello  stesso anno, sono sostenute e rimaste a

  carico le   spese e nel 1999 fino ad un ulteriore importo complessivo di 150

  milioni per   ciascuna  unita' immobiliare relativamente alla quale le spese

  sono sostenute e rimaste a carico nello stesso anno;                        

- la   detrazione   compete   a  ciascuno dei soggetti, possessori o detentori

  dell'immobile che   abbia   sostenuto  le spese in questione, effettivamente

  rimaste a carico, sempre nel limite massimo, per ciascuna unita' immobiliare

  sulla quale sono realizzati gli interventi, di 150 milioni;                 

- nello   stesso   limite   di 150 milioni per ogni unita' immobiliare ciascun

  avente diritto puo' calcolare la detrazione anche per le spese sostenute per

  gli interventi   sulle   parti  comuni condominiali indicate al paragrafo 3,

  attribuite sulla   base  delle quote millesimali, nonche' per gli interventi

  relativi a   ogni unita' immobiliare posseduta o detenuta da societa' di cui

  all'articolo 5   del   Tuir  e soggetti ad essi equiparati, cui  il soggetto

  interessato partecipa;                                                      

- in   caso   di   comproprieta',   di   contitolarita' del diritto reale o di

  coesistenza di   piu'  diritti reali, ciascun comproprietario o contitolare,

  indipendentemente dalla   percentuale di possesso, ha diritto a calcolare la

  detrazione sempre,   nei   limiti   sopra  indicati, in relazione alle spese

  sostenute ed   effettivamente rimaste a carico. Analogamente, in presenza di

  un proprietario  e di un inquilino o di un comodante e un comodatario, cosi'

  come in   presenza   di   un   nudo   proprietario e di un usufruttuario, la

  detrazione potra'   essere   calcolata   sulla  base delle spese da ciascuno

  sostenute, e   rimaste   a carico, fermo restando il limite individuabile di

  L. 150.000.000 per gli interventi realizzati su ciascuna unita' immobiliare.

     Va, inoltre,  precisato che qualora gli interventi elencati nei paragrafi

successivi siano    realizzati    su   unita' immobiliari residenziali adibite

promiscuamente all'esercizio     dell'arte     o     della professione, ovvero

all'esercizio dell'attivita'   commerciale, la detrazione spettante va ridotta

al 50   per   cento in ossequio ai principi generali applicabili agli immobili

promiscui.                                                                    

3. Interventi  che danno diritto alla detrazione .                            

     Ai sensi  della disposizione in commento danno diritto alla detrazione le

spese sostenute per:                                                          

a) interventi   di   manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di

   restauro e    risanamento    conservativo,    di  ristrutturazione edilizia

   realizzati sulle    "parti    comuni    di    edificio", cosi come definite

   all'art. 1117 C.C., "residenziale";                                        

b) gli   interventi di cui alla precedente lettera a) - con l'esclusione della

   sola manutenzione  ordinaria - realizzati sulle "singole unita' immobiliari

   residenziali".                                                             

     Si tratta,   evidentemente,   degli interventi di recupero del patrimonio

edilizio esistente   di  cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, con

l'esclusione, pertanto,   degli interventi di nuova costruzione, salvo il caso

di parcheggi pertinenziali.                                                   

Nell'ambito delle   categorie del recupero del patrimonio edilizio esistente e

della destinazione   residenziale,   la   legge  prevede un ampio ventaglio di

interventi che possono beneficiare delle disposizioni tributarie in questione,

che vanno dalla messa a norma degli edifici, alla realizzazione di posti auto,

alla eliminazione   delle barriere architettoniche, alle misure antisismiche e

di messa   in   sicurezza   statica  degli edifici, ecc., e che vengono meglio

descritti piu' avanti.                                                        

     Va precisato   che  gli interventi in questione devono riguardare edifici

destinati alla   residenza   o  singole unita' immobiliari residenziali. Sono,

quindi, esclusi    gli    edifici    a  destinazione produttiva, commerciale e

direzionale. Per   espressa  previsione normativa, e' necessario, inoltre, che

gli edifici   sui   quali   vengono   realizzati gli interventi siano "censiti

dall'ufficio del   catasto",  oppure sia stato chiesto l'accatastamento; e che

sia stata pagata l'Ici per l'anno 1997, ove dovuta.                           

     Gli immobili    sui    quali    possono  essere effettuati gli interventi

agevolabili devono   essere   situati   nel territorio nazionale, in quanto il

legislatore, riferendosi   espressamente   agli  interventi di cui all'art. 31

della legge 5 agosto 1978, n. 457, ha inteso prevedere l'agevolazione solo per

detti immobili. I lavori, invece, possono essere eseguiti anche da imprese non

residenti nel territorio dello Stato.                                         

   3.1. Unita' immobiliari residenziali.                                      

     La formulazione   della norma in commento, che prevede la possibilita' di

calcolare una   detrazione  a fronte delle spese per gli interventi realizzati

nelle "singole    unita'    immobiliari    residenziali di qualsiasi categoria

catastale, anche   rurali",  porta a comprendere nell'ambito applicativo della

disposizione gli   interventi realizzati sulle unita' immobiliari destinate ad

abitazione di   qualunque  categoria catastale. Al riguardo, si precisa che va

utilizzato un    criterio    d'uso   dell'unita' immobiliare "di fatto", ferma

restando l'applicabilita'    di    eventuali   sanzioni per mancata variazione

catastale o   per  infrazioni di natura edilizia ed urbanistica. Ai fini della

disposizione in    commento,    per    l'individuazione  degli edifici ammessi

all'agevolazione, non  puo' essere utilizzato un principio di prevalenza delle

unita' immobiliari   destinate   ad  abitazione rispetto a quelle destinate ad

altri usi   ed   e',   quindi,   ammessa al beneficio fiscale anche la singola

abitazione, realmente  utilizzata come tale, ancorche' unica all'interno di un

edificio. In    tale    fattispecie    puo'   essere ricompresa anche l'unita'

immobiliare adibita    ad    alloggio    del    portiere   per le cui spese di

ristrutturazione i   singoli   condomini   possono  calcolare la detrazione in

ragione delle quote millesimali di proprieta'.                                

   3.2. Parti comuni degli immobili.                                          

     Quanto esposto   al   punto precedente comporta che in caso di interventi

realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere

considerate ai   fini   del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un

edificio residenziale considerato nella sua interezza. Utilizzando, quindi, un

principio di   "prevalenza"   della  funzione residenziale rispetto all'intero

edificio, e' possibile ammettere alla detrazione fiscale, nel caso delle spese

sostenute per   le   parti   comuni  di un edificio anche il proprietario e il

detentore di   unita'   immobiliari non residenziali (purche' soggetto passivo

dell'Irpef) qualora    la    superficie   complessiva delle unita' immobiliari

destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. 

Qualora tale  percentuale sia inferiore, e' comunque ammessa la detrazione per

le spese  realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di

unita' immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.    

   3.3. Pertinenze.                                                           

     La possibilita'   di   calcolare  una detrazione relativamente alle spese

sostenute per   gli   interventi in questione e' estesa, nella disposizione in

commento, anche    alle    pertinenze    delle unita' immobiliari residenziali

possedute o   detenute.   La   detrazione compete anche se gli interventi sono

realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.                            

     La nozione  di pertinenza, nel caso in esame, deve essere intesa in senso

ampio, purche'    esistano    le   condizioni oggettive e soggettive, previste

all'art. 817   C.C.,   che   danno  vita al rapporto di pertinenza. L'elemento

oggettivo e'   costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio

od ornamento   tra   l'elemento  di pertinenza e l'elemento principale, per il

miglior uso  od ornamento di quest'ultima. L'elemento soggettivo e' dato dalla

volonta' del   proprietario   dell'elemento principale o di chi ne abbia sulla

medesima un  diritto reale o la detenzione, di porre la pertinenza in rapporto

di complementarieta'  o strumentalita' funzionale dell'elemento principale. Ne

consegue che   sono  compresi nell'ambito applicativo della disposizione tutti

gli interventi,    anche    innovativi,    realizzati  su pertinenze o su aree

pertinenziali (senza   alcun   limite   numerico)   gia' dotate del vincolo di

pertinenzialita' con   l'unita' immobiliare principale. E' esclusa, quindi, in

via generale,   la  possibilita' di realizzare volumi autonomi rispetto ad una

unita' immobiliare principale.                                                

   3.4. Categorie di intervento edilizio.                                     

     Gli interventi   edilizi   rubricati  nella legge di incentivazione sono,

innanzitutto, quelli   definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457,

ma anche   altri,  che traggono la loro definizione da specifici provvedimenti

legislativi. Risulta   necessario,   pertanto,  esaminare le varie definizioni

introdotte nel   1978   al  fine di specificare la diversa portata di ciascuna

categoria di   intervento.   E'  necessario, comunque, integrare la disciplina

generale di   ogni   singola  categoria definita nella legge n.457/1978 con le

eventuali maggiori   specificazioni   o  limitazioni contenute negli strumenti

urbanistici generali   o   nei   regolamenti edilizi. Di seguito si riporta la

nozione di   ogni  categoria di intervento con una elencazione esemplificativa

dei lavori ammissibili.                                                       

-- Manutenzione ordinaria (lett. a), art. 31, legge n.457/1978).              

     Gli interventi   di  manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le

opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici

e quelle   necessarie   ad   integrare  o mantenere in efficienza gli impianti

tecnologici esistenti.                                                        

     Dalla definizione   di legge sopra riportata si deduce che gli interventi

di manutenzione    ordinaria    riguardano    le    operazioni di rinnovo o di

sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonche' tutti

gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici,

con materiali   e   finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della

manutenzione ordinaria   e' il mantenimento degli elementi di finitura e degli

impianti tecnologici,    attraverso    opere    sostanzialmente di riparazione

dell'esistente.                                                               

     A titolo  esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i

seguenti interventi:                                                          

- la   sostituzione   integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di

  finitura e conservazione;                                                   

- la   riparazione   di   impianti  per servizi accessori (impianto idraulico,

  impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);                    

- rivestimenti   e   tinteggiature   di  prospetti esterni senza modifiche dei

  preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;                        

- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;                               

- rifacimento   pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai

  materiali;                                                                  

- sostituzione   tegole   e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento

  delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;                            

- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;                   

- riparazione recinzioni;                                                     

- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;                           

- sostituzione   infissi   esterni e serramenti o persiane con serrande, senza

  modifica della tipologia di infisso;                                        

-- Manutenzione straordinaria (lett. b), art. 31, legge n.457/1978).          

     Gli interventi   di   manutenzione straordinaria riguardano le opere e le

modifiche necessarie  per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli

edifici, nonche'   per   realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e

tecnologici, sempre   che   non alterino i volumi e le superfici delle singole

unita' immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.        

     La manutenzione   straordinaria   si   riferisce  ad interventi, anche di

carattere innovativo,   di   natura   edilizia  ed impiantistica finalizzati a

mantenere in   efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole

unita' immobiliari,    senza    alterazione    della situazione planimetrica e

tipologica preesistente,  e con il rispetto della superficie, della volumetria

e della   destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al

criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.              

     A titolo     esemplificativo,     sono     ricompresi  nella manutenzione

straordinaria i seguenti interventi:                                          

- sostituzione   infissi   esterni   e serramenti o persiane con serrande, con

  modifica di materiale o tipologia di infisso;                               

- realizzazione   ed   adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non

  comportino aumento   di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi

  tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza,

  canne fumarie;                                                              

- realizzazione    ed    integrazione    di    servizi igienico-sanitari senza

  alterazione dei volumi e delle superfici;                                   

- realizzazione   di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema

  distributivo delle unita' immobiliari e dell'edificio;                      

- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;               

- rifacimento vespai e scannafossi;                                           

- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;      

- rifacimento di scale e rampe;                                               

- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;                    

- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;     

- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unita'

  immobiliare;                                                                

- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;         

- interventi finalizzati al risparmio energetico;                             

-- Restauro e risanamento conservativo (lett. c), art. 31, legge n.457/1978). 

     Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti

a conservare   l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante

un insieme   sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,

formali e   strutturali   dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni

d'uso con  essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il

ripristino ed    il    rinnovo    degli    elementi costitutivi dell'edificio,

l'inserimento degli   elementi   accessori   e  degli impianti richiesti dalle

esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.

     La norma   descrive   due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma

differenti per   quanto   attiene   le finalita' e, soprattutto, riguardo alle

caratteristiche degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti.           

     Gli interventi   di restauro consistono nella restituzione di un immobile

di particolare    valore    architettonico,    storico    -  artistico, ad una

configurazione conforme   ai   valori   che  si intendono tutelare. Gli stessi

interventi, attraverso   la   preliminare   analisi  storica e artistica delle

trasformazioni subite   dall'edificio   nel   corso del tempo, sono effettuati

principalmente attraverso    la    conservazione   degli originari elementi di

fabbrica ovvero   con   la  sostituzione di elementi ricorrendo a tecnologie e

materiali coerenti con quelli originari di impianto dell'edificio stesso.     

     Il risanamento   conservativo  si riferisce al complesso degli interventi

finalizzati ad   adeguare   ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio

esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.    

     A titolo   esemplificativo,   sono  ricompresi nel restauro e risanamento

conservativo i seguenti interventi:                                           

- modifiche    tipologiche    delle    singole unita' immobiliari per una piu'

  funzionale distribuzione;                                                   

- innovazione delle strutture verticali e orizzontali;                        

- ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite

  la demolizione di superfetazioni;                                           

- adeguamento   delle   altezze   dei solai,  con il rispetto delle volumetrie

  esistenti;.                                                                 

- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;                  

-- Ristrutturazione edilizia (lettera d), art. 31, legge n. 457/1978).        

     Gli interventi    di    ristrutturazione   edilizia sono quelli rivolti a

trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che

possono portare   ad   un   organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal

precedente. Tali   interventi   comprendono il ripristino e la sostituzione di

alcuni elementi   costitutivi   dell'edificio, la eliminazione, la modifica  e

l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.                                  

     Gli interventi   di  ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due

elementi fondamentali:   il   primo  determinato dalla "sistematicita''" delle

opere edilizie   e   il   secondo, piu' rilevante, riguarda la finalita' della

trasformazione dell'organismo    edilizio    che   puo' portare ad un edificio

parzialmente o   completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti

di tale   trasformazione   sono  tali da incidere sui parametri urbanistici al

punto che  l'intervento stesso e' considerato di "trasformazione urbanistica",

soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di oneri concessori.

Attraverso gli  interventi di ristrutturazione edilizia e' possibile aumentare

la superficie utile, ma non il volume preesistente.                           

     A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia

i seguenti interventi:                                                        

- riorganizzazione  distributiva degli edifici e delle unita' immobiliari, del

  loro numero e delle loro dimensioni;                                        

- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi

  esistenti;                                                                  

- mutamento   di   destinazione  d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato

  dalle leggi regionali e dalla normativa locale;                             

- trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;                 

- modifiche   agli  elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta

  dei solai;                                                                  

- interventi di ampliamento delle superfici.                                  

     E' il   caso   di  rilevare che gli interventi previsti in ciascuna delle

categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi

di categorie    diverse;    ad    esempio,    negli interventi di manutenzione

straordinaria sono   necessarie,  per completare l'intervento edilizio nel suo

insieme, opere   di   pittura  e finitura ricomprese in quelle di manutenzione

ordinaria. Pertanto,   occorre   tener   conto  del carattere assorbente della

categoria "superiore"   rispetto   a   quella "inferiore", al fine dell'esatta

individuazione degli   interventi  da realizzare e della puntuale applicazione

delle disposizioni in commento.                                               

-- Eliminazione  delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13 e

   D.M. 14 giugno 1989, n. 236).                                              

     Trattasi di   opere  che possono essere realizzate sia sulle parti comuni

che sulle   unita' immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori:

la sostituzione   di   finiture  (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali

degli impianti),   il   rifacimento   o  l'adeguamento di impianti tecnologici

(servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli

interventi di natura edilizia piu' rilevante, quali il rifacimento di scale ed

ascensori, l'inserimento   di   rampe   interne   ed esterne agli edifici e di

servoscala o   piattaforme  elevatrici. In linea generale le opere finalizzate

all'eliminazione delle    barriere    architettoniche    sono inseribili nella

manutenzione straordinaria.                                                   

-- Opere   finalizzate   alla   cablatura degli edifici (legge 31 luglio 1997,

   n. 249).                                                                   

     Le opere   finalizzate  alla cablatura degli edifici sono quelle previste

dalla legge    31    luglio    1997,  n.249, che ha concesso agevolazioni  per

realizzare, nelle   nuove   costruzioni   o   in edifici soggetti ad integrale

ristrutturazione, antenne   collettive   o   reti  via cavo per distribuire la

ricezione nelle   singole unita' abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali

la tipologia   di   intervento   ammissibile e' limitata al caso di lavori, in

edifici esistenti,    che    interconnettano    tutte    le unita' immobiliari

residenziali.                                                                 

     Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di

cablatura degli   edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione

dati, informativi   e   di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione

dell'energia da    centrali    di    teleriscaldamento o di co-generazione, la

teleassistenza sanitaria e di emergenza.                                      

-- Opere   finalizzate   al  contenimento dell'inquinamento acustico (legge 26

   ottobre 1995, n.447 e D.P.C.M. 14 novembre 1997).                          

     La normativa   di   riferimento   e'   quella prevista dalla legge quadro

sull'inquinamento acustico,    e    dal    recente  D.P.C.M. 14 novembre 1997,

pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale   del 1 dicembre 1997, n.280. Le opere

finalizzate al    contenimento    dell'inquinamento    acustico possono essere

realizzate anche  in   assenza   di opere edilizie propriamente dette: (ad es.

sostituzione di   vetri   degli infissi). In tal caso occorre acquisire idonea

documentazione (ad    es.,    scheda    tecnica    del produttore) che attesti

l'abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all'abitazione, nei limiti

fissati dalla predetta normativa.                                             

-- Opere   finalizzate  al risparmio energetico (legge 9 gennaio 1991, n. 10 e

   D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412).                                            

     Le tipologie   di  opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste

dall'art.1 del    decreto    del    Ministro   dell'Industria, del commercio e

dell'artigianato del  15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

9 maggio   1992,   n.107.   Anche le opere finalizzate al risparmio energetico

possono essere   realizzate  in assenza di opere edilizie propriamente dette e

vale quanto detto a proposito dell'inquinamento acustico.                     

-- Opere   finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica (legge 2 febbraio

   1974, n. 64).                                                              

     La normativa   tecnica  regolamentare a cui fare riferimento e' contenuta

nel decreto   del   Ministro  dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro

dell'interno, del   16  gennaio 1996 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla

G.U. n.29  del 5 febbraio 1996. Gli interventi di messa in sicurezza statica e

quelli relativi  all'adozione di misure antisismiche sono, in genere, riferiti

ad opere    di    consolidamento    statico    riconducibili alla manutenzione

straordinaria o    alla    ristrutturazione   edilizia. Gli interventi possono

interessare anche le strutture di fondazione nonche' la rete dei servizi ed in

particolare acquedotti, fognature, elettricita'. Ma la legge, oltre a disporre

che gli    interventi    in    questione  devono essere realizzati sulle parti

strutturali degli   edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e

comprendente interi   edifici,   stabilisce che nell'ambito dei centri storici

essi "devono   essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole

unita' immobiliari".   La  norma rende necessario non solo la cooperazione tra

proprietari interessati,   ma  anche l'intervento attivo degli enti locali. La

rilevanza degli   interventi   - che interessano edifici e ambienti tutelati e

chiamano direttamente    in    causa    i   comuni, anche per la necessita' di

intervenire, come   si   e' detto, sulla rete dei servizi - non puo', infatti,

essere sottovalutata.  Pertanto, e' da ritenere che, ai fini dell'applicazione

della disposizione,    debbano    essere    i privati, di norma, a predisporre

"progetti unitari", ed a sottoporli all'esame del comune, per una approvazione

di tipo   "edilizio":   ovverosia  mediante una concessione, stante che non si

tratta, nel   caso  in esame, di piano urbanistico. Ma non puo' essere esclusa

l'iniziativa dei  comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo

per la formazione dei progetti unitari.                                       

     E' appena  il caso di rilevare che le disposizioni in questione, per ovvi

motivi tecnici    ed    esecutivi,    deve    essere  estesa a tutti i casi di

miglioramento o di adeguamento della sicurezza statica ed antisismica, dovendo

interpretare l'ulteriore   specificazione  del legislatore nel caso dei centri

storici come  una indicazione di metodo circa la particolare cautela da tenere

nel caso  di edifici realizzati con tecnologie e materiali oggi non utilizzati

correntemente.                                                                

-- Interventi   di   messa  a norma degli edifici (legge 5 marzo 1990, n. 46 e

   legge 6 dicembre 1971, n. 1083).                                           

     La normativa   regolamentare   di   riferimento,  nel caso degli impianti

tecnologici, e' quella prevista dal D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.38. Ai fini del beneficio fiscale

sono richiamate  le norme applicabili alle unita' immobiliari abitative e alle

relative parti   comuni,   soggette   all'applicazione della legge 46/1990, Si

tratta, quindi,   di   interventi  che riguardano la pluralita' degli impianti

tecnologici dell'abitazione   meglio   individuati  all'articolo 1 della legge

46/1990 e  definiti nel successivo regolamento attuativo. Sono quindi compresi

tutti gli   interventi   effettuati   e   debitamente dotati di certificato di

conformita' ,   rilasciato  da soggetti abilitati, anche se di entita' minima,

indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio.            

-- Opere interne.                                                             

     La definizione   di   "opere   interne"  si riferisce, come e' noto, alle

diverse categorie    rubricate    nell'art.    31 della legge 457/1978, le cui

caratteristiche principali   ed   unificanti   sono,  in sintesi, l'assenza di

alterazione dell'aspetto    esterno    degli    edifici,  nonche' la natura di

interventi edilizi  che non comportino trasformazioni urbanistiche, oggetto di

concessione edilizia.   Sulla   natura   ed   i  limiti delle opere interne e'

intervenuta la legge n.662/1996, all'art. 2, comma 60, laddove si assoggettano

a denuncia  di inizio attivita' le opere interne di singole unita' immobiliari

che non   comportino   modifiche   della  sagoma e dei prospetti e non rechino

pregiudizio alla   statica   dell'immobile.   Si tratta di una definizione che

chiarisce il limite delle potenzialita' dell'intervento "interno" il quale, in

conformita' del   titolo   abilitativo necessario, non deve eccedere il limite

dell'intervento meramente    edilizio,    potendosi  realizzare, quindi, opere

comprese nella    manutenzione    straordinaria    o di restauro e risanamento

conservativo, anche   connesse   con  opere di manutenzione ordinaria. Pur non

essendo espressamente citata nell'articolo 1 della legge 449/1997, e' evidente

come la   modalita'  di intervento in commento riguardi la maggior parte delle

opere eseguibili   all'interno di una singola unita' immobiliare, per le quali

le opere   stesse   devono  essere considerate nell'insieme della categoria di

intervento edilizio   di  maggior rilievo, come identificata all'art. 31 della

legge 457/1978.                                                               

-- Parcheggi pertinenziali (legge 24 marzo 1989, n. 122).                     

     La legge   24   marzo  1989, n.122 e successive modificazioni, relativa a

disposizioni in materia di parcheggi, consente, anche in deroga agli strumenti

urbanistici ed  ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi,

in due condizioni:                                                            

a) a  privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli stessi e

   nei locali  al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne

   agli edifici,   purche'   cio'  non sia in contrasto con i piani urbani del

   traffico e   nel   rispetto  dell'uso della superficie soprastante e con la

   tutela dei corpi idrici;                                                   

b) su   aree   pubbliche   (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali

   individuano privati   o   societa' cooperative concessionari del diritto di

   superficie, i    quali,    in    conformita' al piano urbano dei parcheggi,

   realizzano parcheggi  in superficie o interrati, da "destinare a pertinenza

   di immobili privati".                                                      

     La norma   ha origine dalla riscontrata carenza di parcheggi, sia privati

che pubblici,    e    consente,    con    una  serie di agevolazioni di natura

regolamentare e finanziaria la promozione degli interventi di realizzazione di

immobili destinati   a  parcheggio. In ambedue le fattispecie la legge prevede

l'obbligo di   pertinenzialita' ad una unita' immobiliare e di inalienabilita'

della pertinenza   dall'immobile principale, essendo considerato il parcheggio

spazio "asservito", indispensabile all'uso dell'unita' immobiliare. In genere,

le amministrazioni   locali   hanno  imposto un limite massimo di distanza del

parcheggio dall'unita' immobiliare da asservire.                              

     Cio' premesso,   e'   evidente  che l'ipotesi a) non comporta particolari

problemi interpretativi,   ed   e',  quindi, consentito usufruire dei benefici

fiscali sia   per   interventi  di realizzazione di parcheggi che per opere di

recupero degli    stessi,    purche'    esista    o venga creato un vincolo di

pertinenzialita' con   una   unita' immobiliare abitativa. Viceversa, nel caso

dell'ipotesi b),    la    detrazione    puo'    essere   concessa se ricorrono

contemporaneamente le seguenti condizioni:                                    

1. qualora   si sia instaurato un rapporto di proprieta' o di patto di vendita

   di cosa   futura   del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da

   parte di un contribuente soggetto all'Irpef;                               

2. qualora   vi sia un vincolo di pertinenzialita' con una unita' immobiliare,

   di proprieta' del contribuente soggetto all'Irpef, oppure, se il parcheggio

   e' in  corso di costruzione, vi sia una obbligazione per la creazione di un

   vincolo di pertinenzialita' con un immobile esistente;                     

3. qualora   siano   contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola

   realizzazione dei   parcheggi,   e  quelli relativi ai costi accessori, non

   ammissibili a beneficio fiscale.                                           

     Nella ipotesi   sopra   descritta,   appare evidente che la comunicazione

all'Ufficio finanziario   da   parte  del contribuente soggetto all'Irpef puo'

intervenire successivamente     all'inizio     dei     lavori,   iniziati, dal

concessionario. Al   concessionario,   quindi,  e' fatto obbligo di fornire la

documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale.              

   3.5. Titoli abilitativi.                                                   

     Per l'abilitazione   alla  realizzazione degli interventi di recupero, la

legge non   prevede   procedure speciali o semplificate. Pertanto, procedure e

procedimenti sono   quelli   stabiliti   dalle normative - a tutti i livelli -

vigenti. E',   tuttavia,   appena il caso di sottolineare l'opportunita' che i

comuni e   gli altri enti ed uffici competenti adottino comportamenti idonei a

rendere piu'    agevole    l'attuazione    della    nuova normativa. Non e' da

sottovalutare, infatti, la potenzialita' delle disposizioni di legge di creare

sinergie tra   lo   Stato   - attraverso i benefici fiscali - e i comuni - che

possono operare sulle aliquote ICI - per incentivare, da parte dei privati, il

recupero di   ampie   zone del patrimonio edilizio esistente. Comunque, a solo

titolo indicativo,   e  salva la necessita' di verificare le indicazioni delle

norme e   dei   regolamenti   locali,   si riportano, qui di seguito, i titoli

abilitativi necessari in relazione alle varie categorie di intervento:        

- la   manutenzione   ordinaria   non  necessita di alcun titolo abilitativo o

  comunicazione all'amministrazione comunale;.                                

- la  manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo sono

  soggetti, nel caso di immobili non vincolati da leggi di tutela ambientale o

  monumentale, alla  denuncia di inizio attivita', prevista dall'art. 2, comma

  60, della   legge   23 dicembre 1996, n.662. Viceversa, nel caso di immobili

  soggetti a tutela, oltre all'acquisizione del nulla - osta di compatibilita'

  delle opere   da realizzare con la tutela del bene, e' necessario presentare

  istanza di   autorizzazione   edilizia,   ai  sensi dell'art. 48 della legge

  457/1978 e dell'art. 7 della legge 25 marzo 1982, n.94. In tale ultimo caso,

  tuttavia, il  rilascio dell'autorizzazione edilizia dovra' avvenire in forma

  esplicita, non   essendo   prevista   dalle  norme citate, la formazione del

  "silenzio - assenso" sulle domande di autorizzazione edilizia che riguardino

  opere da eseguire su immobili soggetti a tutela;.                           

- la   ristrutturazione   edilizia   e'  sottoposta al rilascio di concessione

  edilizia, tramite  la procedura stabilita nell'art. 4 della legge 4 dicembre

  1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni.                         

     Ai fini    dell'individuazione    del    corretto  titolo abilitativo per

l'esecuzione delle   opere   da utilizzare per l'esecuzione delle medesime, le

tipologie di  intervento di seguito descritte, devono, quindi, essere inserite

nella categoria   descritta all'art. 31 della legge n.457/1978, in base ad una

verifica concreta tra gli interventi da effettuare e la possibile natura degli

stessi.                                                                       

4. Spese che danno diritto alla detrazione e detrazione d'imposta.            

     Come gia'   precisato le spese sostenute, rispettivamente, nei periodi di

imposta 1998   e   1999   per   la realizzazione degli interventi elencati nel

paragrafo precedente,  e rimaste effettivamente a carico, danno diritto ad una

detrazione del  41 per cento dall'Irpef dovuta per gli stessi anni e l'importo

massimo delle  suddette spese, sul quale e' possibile calcolare la detrazione,

non puo'   superare,  per ciascun avente diritto, il limite complessivo di 150

milioni per    ogni    unita'    immobiliare   sulla quale sono realizzati gli

interventi.                                                                   

     Ai fini  della imputazione delle spese di cui trattasi la disposizione in

commento fa  riferimento alle spese sostenute e, quindi, al criterio di cassa,

nel senso   che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento. Il momento

del pagamento puo' anche cadere in un periodo d'imposta diverso, antecedente o

successivo, a quello in cui sono completati i lavori o e' emessa la fattura.  

Al riguardo si precisa che, relativamente agli interventi eseguiti sulle parti

comuni di   edifici residenziali, ovvero su unita' immobiliari residenziali di

proprieta' di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, rileva, ai fini

dell'imputazione al periodo d'imposta, la data in cui l'amministratore o altro

soggetto incaricato procede al pagamento delle spese. Resta fermo, ovviamente,

relativamente alle   parti   comuni,   che ciascun condomino puo' calcolare la

detrazione tenendo  conto delle sole quote effettivamente pagate al condominio

entro la  fine del periodo d'imposta. Cosi', ad esempio, se il pagamento delle

spese da   parte   dell'amministratore e' avvenuto nel corso del 1998, ciascun

condomino, con   riferimento  al periodo d'imposta relativo a detto anno, puo'

calcolare la   detrazione   sulla   parte di spese dal medesimo versate a tale

titolo, in  base alla ripartizione millesimale e alla delibera assembleare. In

tal modo    rilevano    i    versamenti  eventualmente anticipati nel 1997 per

consentire all'amministratore   di procedere nel 1998 al pagamento delle spese

per gli interventi effettuati, mentre restano escluse le quote non versate dal

condomino entro il 31 dicembre 1998 anche se l'amministratore ha provveduto al

pagamento.                                                                    

     Tra le  spese che danno diritto alla detrazione, nel limite gia' esposto,

rientrano le spese per:                                                       

- progettazione dei lavori;                                                   

- acquisto di materiali;                                                      

- esecuzione dei lavori;                                                      

- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;           

- relazione di conformita' degli stessi alle leggi vigenti;                   

- perizie e sopralluoghi;                                                     

- imposta   sul   valore   aggiunto,  imposta di bollo e diritti pagati per le

  concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;               

- oneri di urbanizzazione;                                                    

- altri    eventuali    costi    strettamente  inerenti la realizzazione degli

  interventi e   gli   adempimenti   posti dal regolamento di attuazione delle

  disposizioni in esame.                                                      

     Non rientrano,   invece,  tra le spese che danno diritto alla detrazione,

gli interessi   passivi   pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto

corrente, etc)    eventualmente    stipulati    per sostenere le spese per gli

interventi di   recupero   edilizio,  ne' i costi di trasloco e di custodia in

magazzino dei   mobili   per   tutto   il  periodo di esecuzione dei lavori di

ristrutturazione.                                                             

     Una considerazione  va svolta con riferimento alla disposizione contenuta

nell'art. 23   della   legge n. 392 del 1978, la quale prevede che, in caso di

esecuzione di lavori di ristrutturazione su immobili concessi in locazione, il

proprietario ha diritto a ripetere all'inquilino il 5 per cento all'anno quale

interesse legale.   Al   riguardo va precisato che tale previsione non esplica

alcun effetto   ai  fini del limite di 150 milioni. Infatti l'importo imputato

all'inquilino entra   a  comporre il canone di locazione, che il proprietario,

osservando le   disposizioni contenute nell'articolo 129 del Tuir assoggetta a

tassazione quale reddito del fabbricato.                                      

     La detrazione   spettante va ripartita in quote costanti nell'anno in cui

sono sostenute   le   spese   e   nei quattro periodi d'imposta successivi. In

alternativa, il    contribuente    puo'   scegliere di ripartire la detrazione

spettante in    dieci    quote    annuali  di pari importo. L'opzione, in base

all'articolo 2   del regolamento di attuazione, e' effettuata irrevocabilmente

nella dichiarazione   dei   redditi relativa all'anno in cui sono sostenute le

spese. L'importo   della   quota   di detrazione spettante per ciascun periodo

d'imposta, non   fruito in uno degli anni perche' superiore all'imposta dovuta

per lo   stesso   anno, non puo' essere cumulato con la quota spettante per un

altro periodo   d'imposta,   non   puo'  essere richiesto in diminuzione dalle

imposte dovute   per l'anno successivo e non puo' essere richiesto a rimborso,

ne' utilizzato   in  compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241

del 1997.                                                                     

     In base   a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 1 in esame, in caso

di vendita   dell'unita'   immobiliare   sulla quale sono stati realizzati gli

interventi elencati   nel   paragrafo   precedente, le quote di detrazioni non

utilizzate in  tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi

d'imposta all'acquirente   persona fisica dell'unita' immobiliare. In pratica,

il legislatore   ha   voluto   stabilire   che  in caso di vendita dell'unita'

immobiliare prima   che   il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle

quote di   detrazione spettanti per i singoli periodi d'imposta la detrazione,

invece di   rimanere   attribuita   al   soggetto   che ha posto in essere gli

interventi si   trasferisca all'acquirente. La realizzazione degli interventi,

aumentando il  valore dell'immobile ne ha influenzato il prezzo di acquisto ed

ha comportato    una    traslazione    dell'onere   economico sostenuto per la

realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti

al passaggio   di   proprieta'.   Tenuto  conto della finalita' perseguita dal

legislatore, al   fine   di evitare che situazioni analoghe abbiano un diverso

trattamento fiscale,  che si tradurrebbe in una discriminazione di alcuni tipi

di passaggi  di proprieta', si deve ritenere che, benche' il legislatore abbia

utilizzato il  termine "vendita" la disposizione possa trovare applicazione in

tutte le   ipotesi   in  cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche

nelle cessioni   a   titolo   gratuito. Pertanto, anche in caso di decesso del

contribuente la   detrazione   che non puo' essere piu' fruita dal deceduto si

trasmette agli   eredi   del  contribuente deceduto ed in caso di donazione e'

attribuita al   donatario.   Analoghe considerazioni non possono essere svolte

nell'ipotesi in   cui   la   detrazione  spetti al detentore dell'immobile (ad

esempio, l'inquilino   o il comodatario) in quanto lo stesso continua ad avere

diritto alla   detrazione   anche se la detenzione cessa, mentre la detrazione

stessa non si trasmette agli eredi.                                           

5. Cumulabilita' con altre agevolazioni.                                      

     Per espressa    previsione    normativa,    gli   effetti derivanti dalle

disposizioni in   esame  sono cumulabili con le agevolazioni gia' previste per

gli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1  giugno 1939, n. 1089 e

successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.              

     Al riguardo   si  precisa in primo luogo che il termine "ridotte" risulta

riferito alle  "agevolazioni" e pertanto la riduzione al 50 per cento riguarda

evidentemente le   agevolazioni   previste per gli immobili vincolati ai sensi

della citata   legge   n.   1089   del  1939. Inoltre, si deve ritenere che il

legislatore abbia   inteso   richiamare le altre agevolazioni per gli immobili

storici e  artistici gia' previste in materia di Irpef (non quelle disposte ai

fini di   altre   imposte)   e   cio'  al solo fine di ridurre al 50 per cento

l'importo spettante  per le agevolazioni medesime. Si deve ritenere, pertanto,

che il principio della riduzione al 50 per cento sia applicabile soltanto alle

agevolazioni previste   per   gli  immobili storici e artistici e non ad altre

agevolazioni come,   ad   esempio   alle spese di deambulazione, locomozione e

sollevamento di   portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o

impedite capacita'  motorie, che costituiscono spesa sanitaria che da' diritto

ad una   detrazione  ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir,

anche se    talune    di    esse potrebbero essere comprese contemporaneamente

nell'intervento relativo al superamento delle barriere architettoniche.       

     Per quanto  riguarda le altre agevolazioni vigenti in materia di immobili

vincolati in    materia    di    Irpef    queste  sono contenute, in generale,

nell'articolo 13-bis,   comma  1, lettera g), del Tuir. La citata disposizione

prevede, infatti,  quale onere che da' diritto ad una detrazione d'imposta, le

spese sostenute    dai    soggetti   obbligati alla manutenzione, protezione o

restauro delle   cose vincolate ai sensi della legge 1  giugno 1939, n. 1089 e

nel decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella

misura rimasta a carico.                                                      

     Va, inoltre,  sottolineato che l'articolo 12, comma 2, della stessa legge

27 dicembre   1997, n. 449 stabilisce che il contributo eventualmente concesso

ai soggetti   danneggiati   per  effetto degli eventi sismici verificatisi nel

settembre e   nell'ottobre  1997 nelle regioni Umbria e Marche, corrispondente

all'ammontare dell'Iva pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e

all'importazione di    beni    utilizzati   e di servizi, anche professionali,

ricevuti per   la   riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere

pubbliche distrutti   o   danneggiati,  non preclude il diritto a fruire della

detrazione del   41   per cento in commento, pertanto, le spese si considerano

interamente sostenute,   benche'   sia   concesso   un contributo a fronte del

sostenimento delle stesse.                                                    

     E' appena  il caso di precisare che, in caso di erogazione di contributi,

sovvenzioni, etc.   per   l'esecuzione degli interventi di cui al paragrafo 3,

tali contributi   devono   essere  sottratti interamente dalle spese sostenute

prima di   effettuare   il   calcolo della detrazione in quanto, come e' stato

precisato, le   spese che rilevano ai fini di che trattasi sono quelle rimaste

effettivamente a carico. Qualora i contributi in questione siano erogati in un

periodo d'imposta   successivo   a quello in cui il contribuente fruisce della

detrazione, si   applica   la   disposizione  di cui all'articolo 16, comma 1,

lettera n-bis),  del Tuir, che prevede l'assoggettamento a tassazione separata

delle somme  conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si e' fruito

della detrazione in periodi d'imposta precedenti.                             

6. Adempimenti   richiesti   dal   regolamento  di attuazione per fruire della

   detrazione.                                                                

     Come gia'  precisato, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto

con il   Ministro   dei  lavori pubblici, emanato in forma di regolamento sono

state dettate  le   modalita'   di  attuazione delle disposizioni in rassegna.

Rispettando le    prescrizioni    contenute    nel comma 3 dell'articolo 1, le

modalita' di   attuazione  contengono, altresi', le procedure di controllo, da

effettuare anche    mediante    l'intervento    delle  banche, in funzione del

contenimento del    fenomeno    dell'evasione   fiscale e contributiva, ovvero

mediante l'intervento   delle   aziende   unita' sanitarie locali, in funzione

dell'osservanza delle   norme   in   materia   di  tutela della salute e della

sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi

19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni

e integrazioni e fissano alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione

d'imposta.                                                                    

     L'articolo 1,    comma    1,    lettera a), del regolamento di attuazione

stabilisce che  per fruire della detrazione i contribuenti devono trasmettere,

mediante raccomandata,    al    Centro    di  servizio delle imposte dirette e

indirette, una   comunicazione   concernente   la data in cui avranno inizio i

lavori, redatta   su  apposito modulo approvato con decreto dirigenziale. Tale

decreto, che contiene anche l'individuazione dei centri di servizio competenti

a ricevere la comunicazione, e' pubblicato in gazzetta ufficiale unitamente al

regolamento stesso.  A norma dello stesso comma 1, per i lavori iniziati prima

dell'entrata in   vigore  del regolamento, che, come tutti gli atti pubblicati

nella gazzetta   ufficiale  entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della

sua pubblicazione, la comunicazione va effettuata entro 40 giorni dall'entrata

in vigore del regolamento stesso.                                             

     Il modulo   per   effettuare la comunicazione e' reperibile gratuitamente

presso gli uffici delle Entrate e presso quelli del Territorio.               

     Va precisato che, in base allo stesso articolo 1, comma 1, lettera a), al

modulo, che deve recare i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti

i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli atti di acquisto) o gli

estremi della   domanda di accatastamento, vanno obbligatoriamente allegati in

fotocopia:.                                                                   

1. le    abilitazioni    amministrative   richieste dalla vigente legislazione

   edilizia per  l'esecuzione dei lavori e cioe', a seconda della tipologia di

   lavori, la denuncia di inizio attivita', l'autorizzazione o la concessione.

   In merito  alla corrispondenza tra le categorie di intervento come definite

   all'articolo 31   della   legge  5 agosto 1978, n. 457 e il relativo titolo

   abilitativo per  l'esecuzione delle stesse, si rinvia a quanto gia' esposto

   al punto   3.5,  ribadendo la necessita' di operare il coordinamento tra la

   normativa nazionale   e  quella regionale e comunale in merito alle diverse

   possibilita' di   intervento ammesse o limitate all'interno degli strumenti

   urbanistici e   nei regolamenti edilizi. E' sufficiente inoltrare fotocopia

   della denuncia    di    inizio    di attivita', dell'autorizzazione o della

   concessione edilizia.   Nel  caso della manutenzione ordinaria, non essendo

   previsto alcun    titolo    abilitativo,    e  trattandosi solo del caso di

   intervento sulle  parti comuni, e' sufficiente inoltrare quanto indicato al

   successivo punto 4;                                                        

2. la    fotocopia    della    domanda  di accatastamento in mancanza dei dati

   catastali. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralita'

   e non   ancora accatastati in forza dell'articolo 14, comma 13, della legge

   n. 449   del   1997,   la copia della domanda di accatastamento deve essere

   trasmessa non appena presentata;                                           

3. la   fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici relativa all'anno 1997,

   se dovuta.   Non   va allegata la copia, ad esempio, se la comunicazione e'

   trasmessa dall'inquilino   o  dal possessore che nel 1997 non era tenuto al

   pagamento dell'Ici in quanto non possedeva l'immobile;                     

4. la   fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei

   lavori (se   si  tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera

   assembleare) e   della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle

   spese in   caso   di   interventi di recupero effettuati su parti comuni di

   edifici residenziali, indicate al paragrafo 3. Qualora successivamente alla

   trasmissione della    tabella    millesimale    di ripartizione delle spese

   l'importo preventivato   venga   superato,   e' necessario spedire la nuova

   tabella di    ripartizione    delle    spese all'ufficio che ha ricevuto la

   comunicazione e   non   va   trasmesso   nuovamente il modulo relativo alla

   comunicazione di inizio lavori gia' presentato preventivamente;            

5. la   dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in

   caso di   lavori   eseguiti   dal   detentore dell'immobile, se diverso dal

   coniuge, dai figli e dai genitori conviventi.                              

     La lettera    b)    dell'articolo    1,  comma 1, del regolamento prevede

l'attivazione della   vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri. Dispone,

infatti, che   per   poter   fruire   della detrazione e' necessario inoltrare

preventivamente alla   ASL,   competente   nel territorio in cui si svolgono i

lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., nella quale sono riportate le

seguenti informazioni:                                                        

a) ubicazione dei lavori da effettuare e committente;                         

b) natura delle opere da realizzare;                                          

c) impresa   esecutrice  delle opere e assunzione di responsabilita', da parte

   dell'impresa, di    aver    adempiuto    a tutti gli obblighi imposti dalla

   normativa vigente   in   materia   di  sicurezza del lavoro e in materia di

   contribuzione del lavoro;                                                  

d) data di inizio dei lavori.                                                 

     L'articolo 1,    comma    1,    lettera    c),  del regolamento impone al

contribuente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n.

600, di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture

o le   ricevute fiscali comprovanti le spese di realizzazione degli interventi

elencati al  paragrafo 3 e la ricevuta del bonifico bancario mediante il quale

e' stato   eseguito   il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi sono    effettuate    da    soggetti   non tenuti all'osservanza delle

disposizioni di   cui   al DPR 26 settembre 1972, n. 633, la prova delle spese

puo' essere   costituita   da   altra   idonea documentazione. Al riguardo, e'

opportuno precisare   che i documenti giustificativi delle spese devono essere

intestati al  soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. In

caso di spese sostenute da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, le

fatture o   ricevute   devono   essere  a questi intestate e, in caso di spese

relative alle parti comuni, i documenti giustificativi devono essere intestati

al condominio.                                                                

     In base  all'articolo 1, comma 1, lettera d), del regolamento, in caso di

lavori il   cui   importo  complessivo supera la somma di lire 100 milioni, va

trasmessa, entro   il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

del periodo   d'imposta in cui sono eseguiti i lavori il cui importo supera il

predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta

da un   soggetto   iscritto  negli albi degli ingegneri, architetti e geometri

ovvero da    altro    soggetto    abilitato  all'esecuzione degli stessi. Tale

dichiarazione va    comunque    trasmessa    all'ufficio    che ha ricevuto la

comunicazione e   non  e' necessario trasmettere nuovamente il modulo relativo

alla comunicazione di inizio lavori gia' presentato preventivamente.          

     L'articolo 1,   comma  3, del regolamento stabilisce che per poter fruire

della detrazione   e'   necessario   che  le spese siano pagate esclusivamente

mediante bonifico bancario dal quale risulti:                                 

- la causale del versamento;                                                  

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;                        

- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale

  il bonifico e' effettuato.                                                  

     Per quanto  riguarda il codice fiscale del beneficiario della detrazione,

si precisa che in caso di comproprieta', contitolarita' del diritto reale o di

coesistenza di  piu' diritti reali, in presenza di piu' soggetti che intendono

fruire della detrazione relativamente agli stessi interventi, il bonifico deve

recare l'indicazione   del   codice  fiscale di tutti i soggetti che intendono

fruire della   detrazione.   Per  gli interventi realizzati da soggetti di cui

all'articolo 5 del Tuir va indicato il codice fiscale del soggetto stesso e di

quello che   provvede   al   pagamento. Per gli interventi realizzati su parti

comuni di   edifici   residenziali   il bonifico deve recare il codice fiscale

dell'amministratore del   condominio   o   di  uno qualunque dei condomini che

provvede al pagamento, nonche' quello del condominio.                         

     L'articolo 3    del    regolamento    prevede   che ai fini dei controlli

concernenti la  detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici

devono comunicare    al    centro    di    servizio   competente a ricevere la

comunicazione, entro    il    31    luglio    dell'anno successivo a quello di

effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei

destinatari dei pagamenti.                                                    

7. Decadenza dai benefici.                                                    

     L'articolo 4   del regolamento di attuazione stabilisce che la detrazione

non viene    riconosciuta    e,    quindi,  l'importo eventualmente fruito dal

contribuente e' recuperato dagli uffici finanziari nelle seguenti ipotesi:    

- la   comunicazione  di inizio dei lavori non e' trasmessa preventivamente al

  Centro di   Servizio delle imposte dirette e indirette, ovvero, per i lavori

  iniziati prima   dell'entrata   in  vigore del regolamento di attuazione, la

  comunicazione non   e'  trasmessa entro 40 giorni dall'entrata in vigore del

  regolamento stesso;                                                         

- la   comunicazione  e' priva dei dati catastali dell'immobile sul quale sono

  eseguiti i lavori o degli estremi della domanda di accatastamento;          

- non  vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente

  legislazione edilizia   per l'esecuzione dei lavori e cioe', a seconda della

  tipologia di  lavori, la denuncia di inizio attivita', l'autorizzazione o la

  concessione. Al    riguardo    si    rinvia  a quanto chiarito nel paragrafo

  precedente;                                                                 

- in   mancanza   dei   dati catastali, non e' allegata copia della domanda di

  accatastamento, esclusi    i    fabbricati    rurali    che   hanno perso le

  caratteristiche di   ruralita'   e  non sono ancora accatastati in forza del

  citato articolo   14,  comma 13, della legge n. 449 del 1997, per i quali la

  copia della   domanda   di   accatastamento deve essere trasmessa non appena

  presentata;                                                                 

- non   sono   allegate le copie delle ricevute di pagamento dell'Ici relativa

  all'anno 1997, se dovuta;                                                   

- non e' allegata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale

  relativa alla   ripartizione   delle spese in caso di interventi di recupero

  effettuati su parti comuni di edifici residenziali, o successivamente non e'

  trasmessa la   copia   della   nuova  tabella di ripartizione delle spese se

  diversa da quella preventiva;                                               

- non   e' allegata la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione

  dei lavori,   in   caso   di  lavori eseguiti dal detentore dell'immobile se

  diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi;                   

- non   e'   trasmessa, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la

  somma di   lire   100   milioni,   la dichiarazione di esecuzione dei lavori

  sottoscritta da  un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti

  e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi;  

- non   e' stata effettuata preventivamente la comunicazione alla ASL, al fine

  di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di

  inizio lavori;                                                              

- non   sono   conservate   e   trasmesse ed esibite, a richiesta degli uffici

  finanziari, le   fatture   o   le   ricevute  fiscali idonee a comprovare il

  sostenimento delle   spese   di   realizzazione degli interventi elencati al

  paragrafo 3   da parte del soggetto che fruisce della detrazione, oppure non

  e' conservata e trasmessa o esibita, a richiesta degli uffici finanziari, la

  ricevuta del   bonifico   bancario  attraverso il quale e' stato eseguito il

  pagamento, ovvero   questo risulta intestato a un soggetto diverso da quello

  che fruisce   della  detrazione, salvo quanto specificato per gli interventi

  realizzati dai   soggetti   indicati  nell'articolo 5 del Tuir e sulle parti

  comuni. Se   le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate

  da soggetti   non  tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 26

  settembre 1972, n. 633, va conservata altra idonea documentazione;          

- il pagamento non e' stato effettuato mediante bonifico bancario;            

- siano   eseguite   opere  edilizie difformi da quelle comunicate all'ufficio

  finanziario competente;                                                     

- siano   violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza

  sul luogo   di   lavoro   e  nei cantieri, nonche' obbligazioni contributive

  accertate dagli   organi   competenti  e comunicate alla Direzione Regionale

  delle entrate territorialmente competente.                                  

     E' appena il caso di precisare che la mancata allegazione dei documenti o

l'inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza dal

diritto alla  detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare

la comunicazione,    non    ottemperi    entro    il  congruo termine indicato

dall'ufficio.                                                                 

     In merito  alle opere edilizie difformi occorre fare una precisazione. Si

possono distinguere,   anche   ai fini della legge in commento ed in relazione

alla decadenza   prevista  in caso di realizzazione di opere edilizie difformi

due situazioni:                                                               

a) la  realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria

   di intervento,  per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo

   diverso da   quello   in   possesso,   quali,  ad esempio, opere soggette a

   concessione edilizia   erroneamente considerate in una denuncia d'inizio di

   attivita', ma,    tuttavia,    conformi    agli strumenti urbanistici ed ai

   regolamenti edilizi. Il caso in esame non puo' essere considerato motivo di

   decadenza dai   benefici   fiscali, purche' il richiedente metta in atto il

   procedimento di sanatoria previsto nelle normative vigenti;                

b) la   realizzazione  di opere difformi da titolo abilitativo ed in contrasto

   con gli   strumenti  urbanistici ed i regolamenti edilizi. Il caso in esame

   comporta la   decadenza  dai benefici fiscali, in quanto si tratta di opere

   non sanabili ai sensi della vigente normativa.                             

     Qualora si   ricada   nella   ipotesi   a), al termine della procedura di

sanatoria e'  opportuno comunicare all'Amministrazione finanziaria, integrando

la comunicazione   a   suo   tempo  inviata, l'avvenuto rilascio del titolo in

sanatoria. Nel   caso   dell'ipotesi   b), viceversa, potranno essere attivati

sistemi di     comunicazioni     tra     l'amministrazione    finanziaria e le

amministrazioni comunali,   tali   da  consentire a queste ultime, nell'ambito

dell'attivita' di   vigilanza  di cui all'articolo 4 e segg. della legge n. 47

del 1985,  di trasmettere all'amministrazione finanziaria copia dell'ordinanza

di demolizione delle opere abusive, ai fini della declaratoria della decadenza

dai benefici fiscali.                                                         

8. Interventi   effettuati  nelle Regioni Emilia Romagna e Calabria negli anni

   1996 e 1997.                                                               

     L'articolo 13,   comma  3, della stessa legge n. 449 del 1997 stabilisce,

tra l'altro,   che  le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, si

applicano anche   alle   spese   sostenute  nei periodi d'imposta 1996 e 1997,

limitatamente agli   interventi   effettuati   a  seguito degli eventi sismici

verificatisi nelle   regioni   Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il

ripristino delle   unita' immobiliari per le quali e' stata emanata in seguito

al sisma   ordinanza di inagibilita' da parte dei comuni di pertinenza, ovvero

che risultino  inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario

delegato nominato,   con   ordinanza   del Ministro per il coordinamento della

protezione civile,   ai   sensi  dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,

n. 225. Le disposizioni dell'articolo 1 richiamate sono quelle che prevedono: 

- la   possibilita'   di   calcolare,   su un tetto massimo di 150 milioni per

  ciascuna unita'   immobiliare,  la detrazione d'imposta del 41 per cento per

  gli interventi edilizi illustrati al paragrafo 3 (comma 1);                 

- l'obbligo di ripartire la detrazione in quote costanti nell'anno in cui sono

  sostenute le   spese e nei quattro successivi, ovvero di ripartirla in dieci

  rate di pari importo (comma 2);                                             

- l'emanazione   del   regolamento   nel  quale sono stabilite le modalita' di

  attuazione delle   disposizioni dei commi 1 e 2, le procedure di controllo e

  le cause di decadenza (comma 3);                                            

- la   possibilita'   per i comuni di deliberare l'esonero dal pagamento della

  tassa per   l'occupazione   di  spazi ed aree pubbliche per la realizzazione

  degli interventi che danno diritto alla detrazione del 41 per cento.        

     Ai fini   dell'applicabilita'  delle disposizioni contenute nell'articolo

13, comma  3, in esame, valgono i chiarimenti forniti nei paragrafi precedenti

in merito   all'articolo   1,   comma   1  e seguenti, salvo quanto di seguito

specificato:                                                                  

a) e' ammesso qualunque mezzo di pagamento;                                   

b) relativamente   alle  spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a

   scelta del  contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, e' fruita

   a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, presentata nel 1998;   

c) qualora   le   spese   siano state sostenute anche nel 1996, i contribuenti

   devono presentare,   in aggiunta al modulo di cui all'articolo 1, corredato

   della documentazione     prescritta,     un'apposita    istanza, contenente

   l'indicazione del   numero   delle   rate   in cui intendono suddividere la

   detrazione e  la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza

   dell'imposta dovuta   per   lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti

   quote della  detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione

   dei redditi,   a   partire   da quella dei redditi del 1997, presentata nel

   1998;                                                                      

d) non si applica la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 1, in base

   alla quale   in   caso di cessione dell'unita' immobiliare sulla quale sono

   stati realizzati   gli  interventi illustrati al paragrafo 3, le detrazioni

   non utilizzate   dal   cedente   spettano per i rimanenti periodi d'imposta

   all'acquirente persona   fisica dell'unita' immobiliare, stante il richiamo

   del citato  art. 13, comma 3, in commento soltanto all'art. 1, commi 1, 2 e

   3 della legge in esame.                                                    

9. Modalita' di trasmissione e di compilazione della comunicazione.           

     Con decreto   dirigenziale e' stato approvato il modulo da utilizzare per

la comunicazione   della   data di inizio lavori concernenti gli interventi di

recupero del   patrimonio   edilizio  e di ripristino delle unita' immobiliari

dichiarate o considerate inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi

nelle Regioni   Emilia-Romagna  e Calabria, al fine di fruire della detrazione

d'imposta del   41   per  cento, e sono stati individuati i Centri di Servizio

delle imposte   dirette   e   indirette competenti a riceverlo. Il modulo deve

essere compilato   dai   soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un

titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che

hanno sostenuto   le   spese   in  questione, se le stesse sono rimaste a loro

carico.                                                                       

     In caso    di    comproprieta',    contitolarita'   di diritti reali o di

coesistenza di   piu'   diritti   reali  su uno stesso immobile, se piu' di un

contribuente, avendo   sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il

modulo, con  allegata la documentazione, puo' essere trasmesso da uno soltanto

di essi.   Per   gli  interventi su parti comuni di edifici residenziali e per

quelli realizzati   dai   soggetti  individuati nell'articolo 5 del Tuir, deve

essere trasmesso,   dall'amministratore  del condominio o da uno qualunque dei

condomini, ovvero  da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir o da uno

dei soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo, un unico

modulo.                                                                       

     Il modulo   debitamente compilato, datato e sottoscritto, corredato degli

allegati, deve   essere   spedito,   in   busta  chiusa di dimensioni idonee a

contenerlo senza   piegarlo,  per raccomandata e senza ricevuta di ritorno, ai

Centri di Servizio delle Imposte dirette e indirette di seguito specificati:  

Contribuenti con domicilio      Centro di Servizio                            

fiscale in un comune della      Imposte Dirette e Indirette                   

Regione Lombardia               Milano   - Via M. del Vascello, 14 - 20138    

Regione Toscana                 Bologna  - Via Marco Polo, 60 - 40131         

Regione Umbria                  Pescara  - Via Rio Sparto, 52/B - 65100       

Regione Puglia e Basilicata     Bari     - Via Gentile, 52/B - 70100          

Regione Emilia Romagna          Bologna  - Via Marco Polo, 60 - 40131         

Regione Liguria                 Genova   - Via Morego, 30 - 16163             

Regione Sicilia                 Palermo  - Via Konrad Roentgen, 3 - 90139     

Regioni Abruzzo Marche Molise   Pescara  - Via Rio Sparto, 52/B - 65100       

Regione Lazio                   Roma     - Via F. De Pero (La Rustica) - 00155

Regioni Campania e Calabria     Salerno  - Via Uff. Finanziari - 84194        

Regioni Piemonte e Val D'Aosta  Torino   - Strada della Berlia, 20 - Collegno 

                                           10093                              

Regione Trentino Alto Adige     Trento   - Viale Verona, 187 - 38100          

Regioni Veneto e F.V. Giulia    Venezia  - V.G.De Marchi, 16 - Marghera 30175 

Regione Sardegna                Cagliari - S.S.554-Km 1,600 - Localita'       

                                           S.Lorenzo 09100                    

     Il modulo  e' predisposto per la lettura ottica e, pertanto, va compilato

con la   massima   chiarezza a macchina o a stampatello, utilizzando una penna

biro nera o blu; e' necessario, inoltre:                                      

- riempire ogni casella con un solo carattere;                                

- scrivere i caratteri all'interno delle caselle;                             

- annerire  la casella o segnare un trattino orizzontale quando nel modello e'

  richiesto di rispondere barrando la casella.                                

     Per quanto  riguarda i dati del dichiarante, nell'apposita sezione devono

essere indicati   il   codice   fiscale   e i dati anagrafici del soggetto che

trasmette la   comunicazione; dovra', inoltre, essere specificato, barrando la

relativa casella,   se   il   soggetto   e' "possessore" (cioe' proprietario o

titolare di   altro  diritto reale, etc.) ovvero "detentore" (cioe' locatario,

comodatario o   soggetto cui si imputano i redditi a norma dell'articolo 5 del

Tuir, etc. ) dell'immobile.                                                   

     In caso di interventi da parte di uno dei soggetti indicati nell'articolo

5 del   Tuir,   devono   essere,   invece, indicati il codice fiscale e i dati

anagrafici della   persona   fisica   che trasmette il modulo e, nell'apposito

spazio, il codice fiscale del soggetto di cui all'articolo 5 del Tuir; dovra',

inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, che il soggetto che

trasmette la comunicazione e' un detentore dell'immobile.                     

     In caso   di   interventi su parti comuni di edifici residenziali, devono

essere, invece,   indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona

fisica che  trasmette il modulo e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del

condominio; dovra', inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella,

se il    soggetto    che    trasmette la comunicazione e' l'amministratore del

condominio o uno dei condomini.                                               

     Per quanto  riguarda, invece, i dati dell'immobile, nell'apposita sezione

devono essere indicati i dati relativi agli immobili sui quali sono eseguiti i

lavori, rilevabili  dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. In

mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile, deve essere indicato

se e'   stata   presentata   domanda   di accatastamento, barrando la relativa

casella.                                                                      

     I dati   relativi   ai   fabbricati  rurali che conservano i requisiti di

ruralita', sono rilevabili dalle certificazioni del catasto dei terreni.      

     Non devono essere indicati i dati relativi ai fabbricati rurali che hanno

perso i   requisiti di ruralita' non ancora accatastati in forza dell'articolo

14, comma   13,   della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato al 31

dicembre 1998 il termine per procedere l'accatastamento di detti fabbricati.  

     Se i  lavori sono eseguiti dal locatario o dal comodatario, devono essere

indicati gli   estremi   di   registrazione   del  contratto di locazione o di

comodato.                                                                     

     Nel modulo,   in apposita sezione, deve essere indicata la documentazione

allegata alla   comunicazione,  barrando le relative caselle. Per i fabbricati

rurali che   hanno  perso i requisiti di ruralita' e non ancora accatastati in

forza del  citato articolo 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, la copia

della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata.  

     Dovra', infine,   essere indicato se e' stata effettuata la comunicazione

dell'inizio dei lavori alla Azienda sanitaria locale e la data di inizio degli

stessi.                                                                       

     In calce al modello, infine, vanno apposte la data e la firma.           

10. Agevolazioni ai fini di altre imposte.                                    

     I commi   4   e   5   dello stesso articolo 1 della legge n. 449 del 1997

prevedono ulteriori agevolazioni ai fini di altre imposte.                    

     In particolare, ai sensi del comma 4, richiamato anche nella disposizione

concernente gli   interventi   effettuati a seguito degli eventi sismici nelle

Regioni Emilia   Romagna  e Calabria i comuni possono deliberare l'esonero dal

pagamento della   tassa   per   l'occupazione   di  spazi ed aree pubbliche in

relazione all'effettuazione degli interventi che danno diritto alla detrazione

del 41 per cento.                                                             

     In base   al comma 5, invece, i comuni possono fissare aliquote agevolate

dell'Ici, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono

interventi volti   al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o

interventi finalizzati   al   recupero   di  immobili di interesse artistico o

architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione

di autorimesse   o   posti   auto   anche pertinenziali oppure all'utilizzo di

sottotetti. L'aliquota   e'  applicabile limitatamente alle unita' immobiliari

oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.  

     Gli uffici   in   indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al

contenuto della presente circolare.