Circolare 29.12.99 n. 247 - Ministero delle Finanze
MATERIA FISCALE: Successioni e donazioni
OGGETTO Registro Iva Irpef Legge finanziaria 2000 e altri recenti
provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti.
TESTO
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed
Indirette
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici del Registro
Agli Uffici IVA
Agli Uffici delle Imposte Dirette
Al Segretariato Generale
e, p.c.: Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Al Consiglio di Stato
All'Avvocatura Generale dello Stato
Al Ministero dei Trasporti
All'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - A.N. C.I.
All'Associazione fra le Societa' Italiane per Azioni -
ASSONIME
Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
Alla Confederazione Italiana Agricoltori -C.I.A.
Alla Confederazione Generale Italiana del traffico e
dei Trasporti - CONFETRA
Alla Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali -
FEDERTRASPORTI
All'Associazione Bancaria Italiana
Alla Confederazione Cooperative Italiane
Al Consiglio Nazionale dei Geometri
Al Consiglio Nazionale del Notariato
Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati
Al Consiglio Nazionale del Collegio dei Ragionieri e
Periti Commerciali
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INDICE
1. IMPOSTE SUI REDDITI
1.1 Deduzione per i possessori di abitazione principale
1.2 Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione
principale
1.3 Riduzione di aliquota e riduzione della misura dell'acconto, incremento
detrazioni soggettive e oggettive e deduzione redditi di collaborazione
coordinata e continuativa.
1.4 Mezzi di locomozione per portatori di handicap
1.5 Spese funebri
1.6 Ristrutturazioni edilizie
1.7 Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare gli
interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea
a comprovare la sicurezza statica degli edifici
1.8 Compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria
1.9 Credito d'imposta per nuove assunzioni
1.10 Addizionale comunale e provinciale- addizionale regionale
1.11 Borse di studio "Programma Socrates"
1.12 Credito d'imposta per i marittimi
1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente
1.14 Associazioni sportive dilettantistiche
1.15 Autotrasporto
1.16 Tasse automobilistiche
2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a
destinazione abitativa
2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare
2.3 Regime speciale per l'agricoltura
2.4 Legge sul mercato dell'oro
3. IRAP
3.1 Irap delle amministrazioni pubbliche
3.2 Aliquota Irap delle imprese agricola, banche ed assicurazioni
4. IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM
4.1 Trasferimenti di fabbricati
4.2 Conferimenti in societa'
4.3 Associazioni in partecipazione
4.4 Proroga agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta'
contadina
4.5 Invim
5. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
5.1 Elevazione della franchigia
6. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E REGIME AGEVOLATO IVA PER LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
6.1 Premessa
6.2 Il nuovo sistema impositivo
6.3 Aliquote I.V.A.
6.4 Caratteri dell'imposta sugli intrattenimenti
6.4.1 Presupposto impositivo
6.4.2 Soggetti passivi
6.4.3 Base imponibile
6.4.4 Regime forfetario
6.5 Obblighi dei contribuenti
6.5.1 I.V.A.
6.5.2 Imposta sugli intrattenimenti
6.6 Apparecchi misuratori fiscali
6.7 Titoli di accesso agli spettacoli e agli intrattenimenti
6.8 Regime semplificato per i contribuenti minori e per gli spettacoli
viaggianti
6.9 Associazioni sportive dilettantistiche - pro-loco e associazioni senza
fine di lucro
6.10 Credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche
6.11 Periodo transitorio
7. FISCALITA' LOCALE
7.1 Detrazioni Irpeg
7.2 Cosap
7.3 Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione
7.4 I.C.I. - Sanzioni
7.5 I.C.I. - Delibere comunali
7.6 Termini
7.7 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni
7.8 Riscossione ruoli non erariali
7.9 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani
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Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate
negli ultimi provvedimenti normativi che hanno interessato la finanza pubblica
ed in particolare il settore fiscale, quali la "legge finanziaria per l'anno
2000" (in seguito: "l.f.") la "nuova disciplina del mercato dell'oro" e altri
decreti legislativi, si forniscono i primi chiarimenti sulle principali
novita'.
Si rammenta che, con la legge 13 dicembre 1999, n. 466, sono stati
prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti al 31 dicembre
1999 relativi ad adempimenti, pagamenti od operazioni da effettuarsi, tra
l'altro, a mezzo banche e Poste Italiane S.p.A.. In proposito, si chiarisce
che i versamenti relativi ad oneri per i quali spetta la deducibilita' o la
detraibilita' ai sensi delle disposizioni in materia di imposte sui redditi,
da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio
2000, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta
relativi al periodo di imposta 1999.
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1. IMPOSTE SUI REDDITI
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1.1 Deduzione per i possessori di abitazione principale
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 l.f. introduce
nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Tuir), un nuovo comma 3-bis, con il quale si stabilisce
che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello
delle relative pertinenze, si deduce, fino a concorrenza di detto
reddito, un importo fino a lire 1.800.000, rapportato al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Su questo argomento il
legislatore era gia' intervenuto con l'articolo 18, comma 4, della legge
13 maggio 1999, n. 133, che aveva disposto la soppressione del comma
4-quater dell'articolo 34 del Tuir, in base al quale si prevedeva, a
favore dei possessori di un'abitazione adibita a dimora principale e delle
relative pertinenze, una deduzione dal reddito dei fabbricati fino a lire
1.100.000 (e comunque fino a concorrenza del reddito dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze). Con il successivo comma 5 veniva
prevista una deduzione di medesimo importo da effettuare non dal reddito dei
fabbricati, ma dal reddito complessivo del contribuente. Il comma 6 dello
stesso articolo 18 si occupava di coordinare la nuova previsione con le
disposizioni che disciplinano l'esonero dall'obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi, stabilendo che i riferimenti all'articolo 34, comma
4-quater, del Tuir, contenuti nelle lettere b), b-bis) e c) dell'articolo 1,
quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovevano intendersi come
effettuati alla nuova disposizione. Il comma 7 del medesimo articolo 18
disponeva che per il solo anno 1999 l'importo massimo della deduzione era
elevato a lire 1.400.000 e che di tale incremento non era possibile tenere
conto ai fini del versamento dell'acconto delle imposte per lo stesso periodo
d'imposta 1999. Infine, il comma 8 provvedeva, per il periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1999, ad incrementare in misura equivalente
(da lire 270.000 a lire 380.000) la detrazione prevista ai fini dell'Irpeg
dovuta dalle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per ognuna delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Anche in questo caso era espressamente stabilito che l'incremento
non aveva effetto ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per lo
stesso periodo d'imposta. Le disposizioni della legge n. 133 del 1999 erano
state illustrate con circolare n. 150/E del 7 luglio 1999, che restano
confermate salvo quanto appresso specificato.
Con la disposizione contenuta nella lettera a) del comma 1,
dell'articolo 6 l.f., la deduzione ai fini dell'Irpef e' incrementata fino a
lire 1.800.000; pertanto, tenuto conto che il comma 5 del richiamato articolo
18 della legge n. 133 del 1999 non ha ancora esplicato i suoi effetti, in
pratica, la deduzione prevista per i possessori di una unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e' aumentata da lire 1.100.000 a lire
1.800.000. Inoltre, l'incremento viene messo a regime, cioe' l'applicazione
non e' piu' limitata ad un solo periodo d'imposta. Cio' ha consentito,
peraltro, di trasferire la disposizione nel corpo dell'articolo 10 del Tuir in
ossequio ai principi di trasparenza nei confronti dei contribuenti e di
semplificazione dei testi legislativi.
Il comma 2 dell'articolo 6 l.f. eleva in misura corrispondente la
detrazione prevista per l'Irpeg dovuta dalle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, che cosi' passa da lire 270.000 a lire 500.000. Anche in
questo caso, ovviamente, l'incremento non ha carattere temporaneo, ma e' a
regime.
Il successivo comma 6 mantiene fermo il principio che gli incrementi
in questione non esplicano effetti ai fini della determinazione degli acconti
dovuti per il primo periodo d'imposta, mentre il comma 7 assicura ora il
coordinamento con le disposizioni di esonero dall'obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi.
E' il caso di segnalare che il comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir
conferma il concetto di pertinenza contenuto nel precedente comma 5
dell'articolo 18 della citata legge n. 133. Per quanto riguarda la nozione di
abitazione principale, viene chiarito che per essa s'intende quella nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto
reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Cio' comporta che, fermo
restando che la deduzione per abitazione principale non puo' che competere per
un solo fabbricato, atteso che, ovviamente il contribuente non puo' avere
contemporaneamente due unita' immobiliari adibite a dimora abituale, e'
consentito usufruire della deduzione anche quando in realta' il fabbricato
costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente
stesso. Con riferimento a questo ultimo aspetto, la disposizione si presenta
particolarmente innovativa, atteso che per la prima volta sara' possibile
concedere la deduzione anche in tutte le ipotesi in cui il possessore
dell'immobile non utilizza l'unita' immobiliare come abitazione principale
avendone concesso l'uso ad un familiare, ivi residente.
E' bene precisare che, per effetto del comma 4, dell'art. 6, l.f. le
modifiche esposte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999.
1.2 Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione
principale
L'articolo 6, comma 1, lettera h), l.f. introduce nel Tuir, dopo
l'articolo 13-bis, un articolo 13-ter, che disciplina la detrazione a favore
dei titolari di contratti di locazione di un'abitazione adibita a dimora
principale. Si ricorda, che in attuazione della lettera e) del comma 1
dell'articolo 18 della citata legge n. 133 del 1999, era stato emanato il
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 327, con il quale, per il solo anno
1999, era stata introdotta una detrazione a favore dei titolari di contratti
di locazione di unita' immobiliare adibita a dimora principale, cosi'
graduata: lire 320.000, se il reddito complessivo del contribuente non supera
lire 30 milioni, lire 160.000, se il reddito complessivo e' compreso tra 30
milioni e una lira e 60 milioni. La detrazione competeva soltanto se si
trattava di contratti stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3,
e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La disposizione non ha
ancora esplicato effetto. Tale detrazione, in un primo momento prevista,
appunto, per un solo anno, e' ora con la disposizione in commento subordinata
alle stesse condizioni e disposta a regime. Inoltre, gli importi della
detrazione sono raddoppiati e, quindi, abbiamo: lire 640.000 se il reddito
complessivo non supera lire 30 milioni e lire 320.000, se il reddito
complessivo supera lire 30 milioni, ma non e' superiore a lire 60 milioni. E'
opportuno chiarire che, per fruire della detrazione, e' necessario che il
contratto sia stipulato o rinnovato a norma dei citati articoli della legge n.
431 del 1998 entro il 31 dicembre 1999; e che soddisfatta tale condizione
(sempreche' ricorrano i limiti di reddito stabiliti), la detrazione e'
rapportata soltanto al periodo dell'anno in cui l'abitazione e' stata la
dimora principale del contribuente ( ad esempio, se il contratto e' rinnovato
il 1 ottobre 1999 e l'abitazione costituisce la dimora principale del
contribuente per tutto l'anno, la detrazione spetta per l'intero anno).
Inoltre, la detrazione va suddivisa tra i cointestatari del contratto,
ovviamente ciascuno di loro dovra' fare riferimento al proprio reddito
complessivo per stabilire l'importo della detrazione spettante.
1.3 Riduzione di aliquota e riduzione della misura dell'acconto,
incremento detrazioni soggettive e oggettive e deduzione redditi di
collaborazione coordinata e continuativa.
Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, l.f. si interviene
sull'articolo 11 del Tuir, riducendo di un punto percentuale l'aliquota
applicabile al secondo scaglione, che passa dal 26,5 per cento al 25,5 per
cento. La modifica entra in vigore dal 1 gennaio 2000. Relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati la riduzione del
punto percentuale va riconosciuta dal sostituto d'imposta fin dal primo
periodo di paga dell'anno 2000.
Con la lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, sono state
modificate le detrazioni d'imposta per familiari a carico di cui all'articolo
12 del Tuir, e precisamente:
- con il numero 1) sono state elevate da lire 336.000 a lire 408.000 le
detrazioni d'imposta per i familiari a carico per l'anno d'imposta 2000.
Per le stesse detrazioni, e' prevista l'elevazione a lire 516.000 per
l'anno d'imposta 2001, e a lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- con il numero 2) e' stato disposto l'incremento di ulteriori lire 240.000
delle detrazioni per familiari a carico spettanti per i figli di eta'
inferiore a tre anni. Anche questo incremento decorre dal 1 gennaio 2000.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi
assimilati i nuovi importi delle detrazioni per carichi familiari vanno
riconosciute dal sostituto d'imposta fin dal primo periodo di paga dell'anno
2000.
Con la lettera d) sono state modificate nel modo seguente le
detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13 del Tuir:
- con il numero 1) e' stata prevista l'elevazione delle detrazioni per
redditi di lavoro dipendente da lire 1.680.000 a lire 1.750.000 per i redditi
di lavoro dipendente non superiori a lire 9.100.000, da lire 1.600.000 a lire
1.650.000 per quelli superiori a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000, da
lire 1.500.000 a lire 1.550.000 per quelli superiori a lire 9.300.000 ma non a
lire 15.000.000, da lire 1.350.000 a lire 1.400.000 per quelli superiori a
lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000, da lire 1.250.000 a lire 1.300.000
per quelli superiori a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000, da lire
1.150.000 a lire 1.200.000 per quelli superiori a lire 15.600.000 ma non a
lire 15.900.000, lasciando invariata la misura della detrazione per i redditi
superiori a 15.900.000;
- con il numero 2) e' stata modificata la detrazione d'imposta di lire
120.000 prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del Tuir, nei casi in cui alla
formazione del reddito complessivo concorrano esclusivamente trattamenti
pensionistici per un importo totale non superiore a lire 18.000.000 ed il
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze nel modo seguente:
a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non
lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non
lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non
lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non
lire 19.000.000.
Le detrazioni indicate alle lettere c), d), e) ed f) spettano a
decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale il contribuente compie il
settantacinquesimo anno di eta'.
I nuovi importi delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente
sopra elencati entrano in vigore dal 1 gennaio 2000. Gli stessi vanno
riconosciuti dal sostituto d'imposta.
Con il numero 3 della stessa lettera d) dell'articolo 6, l.f. che
prevede l'introduzione del comma 2-ter all'articolo 13 del Tuir, e' stata
istituita una nuova detrazione d'imposta spettante ai soggetti che, oltre al
reddito (eventuale) dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione prevista dal
comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir (lire 1.800.000, di cui al precedente
punto 1.1), percepiscono esclusivamente redditi derivanti dagli assegni
periodici in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, redditi
di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, di
importo complessivamente non superiore a lire 9.600.000. La misura di tale
detrazione e' cosi' determinata:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire
9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000
ma non lire 9.600.000.
La nuova detrazione spetta con riferimento ai redditi del 1999. Va
precisato che questa detrazione, relativamente ai redditi di collaborazione
coordinata e continuativa, non puo' essere mai riconosciuta dal sostituto
d'imposta in sede di tassazione alla fonte e, quindi, deve essere sempre
utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi. Relativamente agli altri
redditi, invece, per il 1999, sara' utilizzata dal contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi, mentre a decorrere dal 1 gennaio 2000, potra'
essere riconosciuta dal sostituto d'imposta se richiesta dall'interessato
secondo i principi generali in materia di detrazioni d'imposta.
L'espressione "rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore
all'anno" va intesa in senso letterale e, quindi, senza distinguere le
motivazioni che hanno provocato un rapporto di durata inferiore all'anno.
Con il numero 4) della stessa lettera d) dell'articolo 6, che modifica
il comma 3, dell'articolo 13, del Tuir, sono state elevate le detrazioni per
redditi di lavoro autonomo e di impresa minore nel modo seguente:
a) da lire 700.000 a lire 750.000, se il reddito non supera lire 9.100.000;
b) da lire 600.000 a lire 650.000, se il reddito supera lire 9.100.000 ma non
lire 9.300.000;
c) da lire 500.000 a lire 550.000, se il reddito supera lire 9.300.000 ma non
lire 9.600.000;
d) da lire 400.000 a lire 450.000, se il reddito supera lire 9.600.000 ma non
lire 9.900.000;
e) da lire 300.000 a lire 350.000, se il reddito supera lire 9.900.000 ma non
lire 15.000.000.
Resta, invece, invariata la misura delle detrazioni indicate nelle
lettere f) e g) dello stesso comma 3, dell'articolo 13, del Tuir, vale a dire:
f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.
I nuovi importi delle suddette detrazioni hanno decorrenza dal 1
gennaio 2000.
Con il comma 8, dell'articolo 6, si dispone la riduzione della misura
dell'acconto da versare in autotassazione per le imposte sul reddito delle
persone fisiche dal 98 per cento al 92 per cento per l'anno d'imposta 2000.
La disposizione dell'articolo 51, comma 3, l.f. invece, eleva dal 5 al
6 per cento la deduzione forfetaria di cui all'art. 50, comma 8, del Tuir in
favore del contribuente che possieda soltanto redditi di collaborazione
coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49, del
Tuir, per un importo lordo non superiore a lire 40 milioni, e l'eventuale
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione prevista dal comma
3-bis dell'articolo 10 del Tuir.
E', inoltre, previsto che tale incremento decorre dal 1 gennaio 1999,
mentre la suddetta deduzione verra' incrementata, dal 1 gennaio 2001, di un
ulteriore punto percentuale, raggiungendo quindi la quota del 7 per cento.
1.4 Mezzi di locomozione per portatori di handicap
Con l'articolo 6, comma 1 lettera e), l.f. sono state apportate
modifiche all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, aggiungendo ai
mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti i cani guida e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche che verranno successivamente
stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Viene, altresi', specificato, che tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli le cui caratteristiche
saranno anche in questo caso stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Tale modifica normativa e' finalizzata ad ampliare i beneficiari della
detrazione d'imposta prevista dall'articolo 13-bis, lettera c), del Tuir,
comprendendo, oltre i soggetti con difficolta' motorie, anche i soggetti non
vedenti ed i sordomuti. Cio' comporta che la detrazione sara' fruita dai
citati soggetti anche per veicoli non adattati. Inoltre, l'agevolazione potra'
essere fruita da un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del
soggetto portatore di handicap fiscalmente a suo carico.
Per quanto riguarda le modalita' per fruire della detrazione, si puo'
fare riferimento a quanto gia' previsto nelle istruzioni relative alla
compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per l'acquisto di
veicoli necessari alla locomozione di potatori di handicap con ridotte o
impedite capacita' motorie. Pertanto, anche in tal caso, l'agevolazione e'
riferita all'acquisto di un solo autoveicolo ogni 4 anni, salvo casi
particolari.
1.5 Spese funebri
Con la lettera f) dello stesso articolo 6, comma 1, l.f. e' stato
modificato l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione prevista
dall'art. 13-bis, comma 1, lettera d), riguardante le spese funebri sostenute
in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile
e di affidati o affiliati. Tale importo, in precedenza previsto in 1 milione
di lire per decesso, con effetto dal periodo d'imposta 1999, e' stato
innalzato a lire 3 milioni.
1.6 Ristrutturazioni edilizie
Con l'articolo 6, comma 15, l.f. sono state apportate modificazioni a
quanto precedentemente disposto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
riferimento alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente. La detrazione prevista dall'articolo 1, della sopracitata
legge n. 449 del 1997, compete anche per le spese sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al 36 per
cento. La diminuzione della misura della detrazione rispetto a quella
precedentemente prevista del 41 per cento e' compensativa del
contestuale decremento dell'aliquota IVA per i lavori di manutenzione, che
varia dal 20 al 10 per cento. La modifica, pertanto, si traduce in un
piu' ampio beneficio per il contribuente.
Con l'introduzione del comma 1-bis al citato articolo 1, della legge
n. 449 del 1997, si estende anche la tipologia delle spese che danno diritto
alla detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle gia' previste, anche
le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per
comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonche' per la realizzazione
degli interventi di manutenzione necessari in tal senso.
Tale norma risponde alle esigenze emergenti da recenti eventi
eccezionali, che inducono i proprietari di immobili ad impegnarsi in misure e
in lavori di manutenzione mirati a scongiurare i rischi dovuti a situazioni di
instabilita' strutturale dei fabbricati.
Risulta, inoltre, modificata la disposizione prevista dal comma 3
dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997, concernente l'obbligo di allegazione
delle copie delle ricevute di pagamento dell'ICI al modello di comunicazione
della data di inizio lavori (se tale imposta era dovuta) con riferimento
all'anno 1997.
Sulla base della nuova disposizione normativa occorre, infatti,
fornire documentazione del pagamento della suddetta imposta per gli anni a
decorrere dal 1997.
E' necessario chiarire che, al fine di usufruire della detrazione
prevista per il periodo d'imposta 2000, si puo' continuare ad utilizzare il
modello di comunicazione al Centro di Servizio gia' predisposto per il 41 per
cento. Inoltre, si rendono applicabili le istruzioni fornite dal Ministero
delle finanze e dal Ministero dei lavori pubblici con le circolari n. 57/E del
24 febbraio 1998 e n. 121/E dell'11 maggio 1998. Va sottolineato che, le spese
in questione costituiscono, come e' noto, un onere e, pertanto, ai fini della
detrazione, si applica il criterio di cassa. Cosi' tutti i pagamenti
effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2000, sia in acconto che a saldo di
fatture emesse nel 1999, vanno considerati ai fini della detrazione
dall'imposta relativa ai redditi del 2000 e fruiscono dell'aliquota di
detrazione del 36 per cento.
Resta fermo che qualora gli interventi siano eseguiti su immobili
storici e artistici di cui alla legge primo giugno 1939, n. 1089, il
contribuente puo' fruire per le spese sostenute anche della detrazione del 19
per cento prevista dall'articolo 13-bis del TUIR ridotta del 50 per cento.
1.7 Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare
gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria
idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici
Con l'articolo 6, comma 16, l.f. e' stata introdotta una detrazione
dall'imposta sul reddito per le persone fisiche per gli interessi passivi e
per gli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000
per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione
obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici.
La detrazione compete nella misura del 19 per cento calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a lire 5 milioni; in caso di
contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, il
suddetto limite e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri
accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La disposizione prevede l'emanazione di un apposito decreto
ministeriale per stabilire modalita' e condizioni per fruire della detrazione.
1.8 Compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria
L'art. 6, comma 1, lettera i), l.f. aggiunge all'art. 48-bis del Tuir
(recante disposizioni per la determinazione dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente) la lettera a-bis) in base alla quale i compensi percepiti
dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per attivita' libero
professionale intramuraria esercitata, dietro autorizzazione del direttore
generale dell'azienda sanitaria, presso studi professionali privati,
costituiscono reddito nella misura del 90 per cento.
In sostanza, tale disposizione, che ha effetto dal 1 gennaio 2000,
introduce una deduzione forfetaria ai fini della determinazione dell'ammontare
dei compensi da assoggettare a tassazione al fine di tener conto delle spese
sostenute per l'attivita' intramurale dal lavoratore che, in quanto assimilato
al prestatore di lavoro subordinato, non avrebbe la possibilita' di tenerne
conto in sede di determinazione del reddito imponibile al pari dei lavoratori
autonomi.
Al riguardo, occorre precisare che la deduzione del 10 per cento va
operata sulla parte dei compensi che residua una volta scomputate le somme di
spettanza dell'azienda sanitaria.
1.9 Credito d'imposta per nuove assunzioni
L'articolo 6, commi 9, 10 e 11, l.f. disciplina l'attribuzione di un
credito d'imposta a favore degli imprenditori individuali, societa' ed enti
che assumono, dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che
fruiscono di trattamento di integrazione salariale, che si trovano in
mobilita', che sono impegnati in lavori socialmente utili, che trasferiscono
per esigenze di lavoro la residenza anagrafica o che sono portatori di
handicap.
Il credito d'imposta spetta a condizione che:
1) il datore di lavoro conceda ai nuovi assunti un fabbricato, o porzione di
esso, in uso, comodato o locazione;
2) venga incrementata la base occupazionale dei lavoratori dipendenti
rispetto a quella esistente alla data del 30 settembre 1999. A tal fine,
l'incremento deve risultare dalla somma algebrica di nuove assunzioni ed
eventuali cessazioni del rapporto di lavoro intercorse nel periodo tra il
1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, tenendo conto anche delle
diminuzioni occupazionali che intervengono presso societa' controllate o
facenti capo allo stesso soggetto.
Verificandosi tali condizioni, il credito d'imposta spettante e'
determinato nella misura del 19 per cento del valore del suddetto compenso in
natura calcolato con i criteri di cui all'articolo 48, comma 4, lettera c),
del Tuir.
1.10 Addizionale comunale e provinciale - addizionale regionale
L'articolo 6, comma 12, l.f., apporta talune modifiche alle modalita'
di prelievo dell'addizionale comunale e provinciale con riferimento ai redditi
di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
In particolare, il sostituto d'imposta dovra' applicare le medesime
disposizioni previste per l'addizionale regionale di cui all'articolo 50,
comma 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, occorre rilevare che
quest'ultima disposizione e' stata modificata dall'articolo 1, comma 4,
lettera r), del decreto legislativo correttivo dell'Irap. In base alle nuove
norme il sostituto d'imposta determina l'addizionale regionale in sede di
effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene la stessa a decorrere
dal periodo di paga successivo in un numero massimo di undici rate. Pertanto,
il numero delle rate e' variabile in funzione del momento in cui sono
effettuate le predette operazioni di conguaglio: se esse vengono effettuate
nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate e',
rispettivamente, pari a 11, 10 e 9.
Resta, invece, confermato che per i rapporti di lavoro cessati in
corso d'anno l'addizionale regionale e' prelevata in un'unica soluzione alla
data di effettuazione delle relative operazioni di conguaglio.
Tali disposizioni si rendono gia' applicabili alle operazioni di
conguaglio di fine anno 1999.
Le suddette modalita' di determinazione e prelievo dell'addizionale
regionale si applicano, dunque, anche all'addizionale comunale e provinciale.
Inoltre, l'articolo 30, comma 14, l.f., prevede che per l'anno 2000 il
termine previsto per deliberare la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale comunale e provinciale e' stabilito
contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio comunale. Mentre,
per gli anni successivi, il predetto termine e' fissato a regime al 31
dicembre di ciascun anno.
Sul sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) e'
contenuta l'indicazione delle aliquote delle addizionali comunicate dai comuni
che le hanno deliberate.
1.11 Borse di studio "Programma Socrates"
L'articolo 6, comma 13, l.f., prevede l'esenzione dall'Irpef delle
somme erogate a titolo di borse di studio bandite, dal 1 gennaio 2000,
nell'ambito del "programma Socrates", istituito con decisione n. 819/95/CE del
parlamento europeo e del consiglio, nonche' delle somme aggiuntive corrisposte
dall'Universita', a condizione che l'importo complessivo annuo non ecceda lire
15 milioni.
1.12 Credito d'imposta per i marittimi
L'articolo 13, commi da 1 a 3, l.f., modifica le disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, concernente la disciplina del
credito d'imposta spettante ai soggetti che utilizzano navi iscritte nel
Registro internazionale istituito dall'articolo 1 dello stesso provvedimento.
Per effetto di tali modifiche, il credito d'imposta spetta, non solo
con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle retribuzioni
corrisposte al personale dipendente imbarcato, ma anche con riferimento alle
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti dall'armatore a
personale imbarcato. Detto credito e', inoltre, attribuito ai soggetti che, in
base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano attivita' commerciali
a bordo di navi da crociera.
E', altresi', previsto che alle predette attivita' commerciali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge
n. 30 del 1998, in base alle quali i relativi redditi sono imponibili
ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg nella misura del 50 per cento.
Infine, per le attivita' di escursione a terra tale ultima
agevolazione si applica esclusivamente a favore degli armatori.
Per quanto non modificato, sono confermate le istruzioni ministeriali
fornite con risoluzione n. 22/E del 12 febbraio 1999.
1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente
Si fa presente che con il decreto correttivo dei decreti legislativi
n. 461, n. 467, n. 466 e n. 314, sono state introdotte, tra le altre,
disposizioni modificative della disciplina del reddito di lavoro dipendente.
Tra queste si segnala:
1) la modifica alla lettera f) dell'articolo 48, comma 2, del Tuir, con la
quale e' stata mantenuta l'esclusione dalla formazione del reddito di
lavoro dipendente soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili
nido e colonie climatiche. La nuova disposizione entra in vigore dal 1
gennaio 2000;
2) la riduzione dall'1 per cento allo 0,5 per cento della maggiorazione da
applicare alle imposte che il lavoratore, in caso di conguaglio
incapiente, chiede di prelevare dalle retribuzioni del periodo di paga
successivo a quello in cui terminano gli effetti economici delle
operazioni di conguaglio. La nuova misura della maggiorazione si applica
alle imposte relative al conguaglio dei redditi del 1999;
3) la modifica alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 48 del Tuir,
riguardante la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle
azioni assegnate ai lavoratori dipendenti.
Sulla base delle modifiche apportate, relativamente al vero e proprio
azionariato, ai fini della non imponibilita' sono poste le seguenti
condizioni: le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti e non
devono essere cedute prima di tre anni. In ogni caso, il valore delle
azioni offerte non concorre alla formazione del reddito di lavoro
dipendente fino all'importo massimo di lire 4 milioni nel periodo
d'imposta.
Inoltre, e' stato mantenuto un regime di favore per i piani di azionariato
che hanno l'obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti,
prevedendo che, in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente,
l'importo che non concorre a formare il reddito e' costituito dalla
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
quanto corrisposto dal dipendente, purche' quest'ultimo ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta. Non
verificandosi tale condizione, ossia se il prezzo pagato e' inferiore al
valore delle azioni al momento dell'offerta, l'agevolazione non spetta,
per cui la differenza tra valore al momento dell'assegnazione e
corrispettivo pagato costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile.
La non imponibilita' e' esclusa, tuttavia, nei casi in cui il dipendente
sia titolare di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.
Detti nuovi criteri di tassazione delle assegnazioni di titoli e diritti
nell'ambito del reddito di lavoro dipendente non si applicano alle
assegnazioni gia' effettuate alla data del 1 gennaio 2000 ne' alle
assegnazioni derivanti dall'esercizio di opzione che sono state gia'
attribuite nel periodo che va dal 1 gennaio 1998 alla data di entrata in
vigore del decreto correttivo. In tal modo, restano esclusi dalla nuova
disciplina i piani di azionariato gia' deliberati a quest'ultima data.
Per effetto della contestuale modifica dell'articolo 82 del Tuir, la
quale si applica con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1
gennaio 2000, al momento della cessione delle azioni in questione si
applicheranno le nuove disposizioni relative alla determinazione delle
plusvalenze cosi' come modificate e, pertanto, il valore delle azioni non
assoggettato a tassazione al momento dell'assegnazione non puo' essere
scomputato dal corrispettivo di cessione.
1.14 Associazioni sportive dilettantistiche
L'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 ha previsto che, a decorrere
dal periodo d'imposta 2000, i compensi, comunque denominati, comprese le
indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da societa' o
associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni connesse alla
promozione dell'attivita' sportiva dilettantistica, non costituiscono reddito
per il percipiente persona fisica per un importo di lire 90.000 riferito a
ciascuna prestazione e, comunque, per un importo complessivamente non
superiore a lire sei milioni annui.
Sulla parte dei compensi che eccede il limite complessivo annuo di
lire 6 milioni, le societa' sportive dilettantistiche devono operare una
ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 18,5%, incrementata delle
addizionali (regionale e comunale) all'IRPEF, senza attribuire esclusioni,
riduzioni, o deduzioni specificatamente stabiliti per le singole categorie di
reddito, ad esempio, lavoro dipendente o collaborazioni coordinate e
continuative.
Le societa' sportive, ai fini della verifica dei predetti limiti,
devono farsi rilasciare, all'atto del pagamento dei compensi, una
autocertificazione dal percipiente, nei modi previsti dalla legge, che attesti
gli ulteriori compensi della stessa natura erogati da altri soggetti.
I soggetti che erogano i compensi in argomento devono rilasciare
un'apposita certificazione ai percipienti.
Sono, inoltre, esclusi dalla disciplina presa in esame i
compensi corrisposti ai propri lavoratori dipendenti o ai soggetti che
rivestono la qualifica di artisti e professionisti (come, ad esempio, quelli
erogati al professionista che redige la dichiarazione fiscale della societa')
ovvero esercenti attivita' d'impresa (come, ad esempio, quelli corrisposti
per la fornitura delle divise sportive alla societa').
Con l'aggiunta della lettera i-ter) al comma 1 dell'articolo 13-bis
del Tuir, in materia di erogazioni liberali in denaro, e' stato consentito che
le erogazioni in favore delle societa' sportive dilettantistiche diano diritto
ad una detrazione d'imposta lorda del 19% calcolata su un importo massimo di
1.000.000 di lire, nel caso di erogazioni effettuate da persone fisiche. Per
effetto di una modifica contestuale all'articolo 91-bis del Tuir, per le
analoghe erogazioni effettuate da soggetti all'Irpeg la detrazione del 19 per
cento va calcolata su un importo massimo di lire 500.000.
Per fruire della detrazione del 19 per cento, i versamenti a
favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non inferiori a
lire 100.000 devono essere effettuati attraverso conti correnti bancari o
postali intestati all'associazione sportiva, ovvero con carte di
credito, bancomat o altri sistemi di pagamento.
I versamenti o i pagamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati in
modo non conforme alle modalita' previste non potranno essere portati in
detrazione.
Per i versamenti e i pagamenti di importi inferiori a lire 100.000,
fermo restando l'obbligo della conservazione della relativa documentazione,
non sono previste particolari modalita'.
1.15 Autotrasporto
L'art. 6, comma 21, l.f., modifica il comma 10-bis dell'art. 67 del
Tuir.
Tale disposizione individua la percentuale di deducibilita' delle
quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio
e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali
per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla
tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972.
La suddetta percentuale di deducibilita', fissata dal citato comma
10-bis dell'art. 67 nella misura del 50 per cento, viene elevata, con il
periodo inserito nel medesimo comma 10-bis dall'art. 6, comma 21, della legge
finanziaria per il 2000, al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti
di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.
In sostanza, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione in
esame, le imprese di autotrasporto, sia in conto proprio che per conto terzi,
non sono soggette a limitazioni percentuali di deducibilita' degli oneri
relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci (c.d. telefoni veicolari).
Va sottolineato che la deducibilita' piena degli oneri succitati e'
subordinata alla coesistenza di due condizioni:
- gli oneri devono essere relativi ad impianti di telefonia fissa;
- gli impianti cui si riferiscono gli oneri succitati devono essere installati
all'interno di veicoli utilizzati per il trasporto di merci e, in quanto
tali, non devono essere suscettibili di diversa utilizzazione.
In ordine alla nozione di oneri richiamata dalla norma in esame va
precisato che, stante la genericita' del termine utilizzato dal legislatore,
vanno considerati come tali sia quelli connessi all'acquisizione degli
impianti telefonici succitati (quote di ammortamento, canoni di locazione
anche finanziaria, canoni di noleggio) sia quelli connessi all'utilizzo degli
impianti stessi (spese di impiego e di manutenzione).
1.16 Tasse automobilistiche
L'art. 6, comma 22 l.f., apporta modifiche alla tassazione dei
rimorchi; in sostanza le tasse non saranno piu' commisurate alla portata degli
stessi, ai sensi dell'art. 2, lettera d, del Testo Unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche (approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39), bensi' al
peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici come previsto dalla
lettera d-ter inserita al citato DPR n. 39 del 1953 della disposizione in
commento.
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2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
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2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a
destinazione abitativa
L' art. 7, comma 1, lettera b), l.f., riduce al 10%, per l'anno 2000,
l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di
recupero elencati nelle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5
agosto 1978. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia.
La norma fa espressamente salve le disposizioni piu' favorevoli gia'
previste, in materia di IVA, per le prestazioni concernenti il recupero
edilizio. Nella tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (n.
127-quaterdecies), sono attualmente elencati, tra i servizi cui l'imposta si
applica a regime con l'aliquota ridotta del 10 per cento, quelli,
dipendenti da contratti d'appalto, aventi ad oggetto gli interventi di
recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) della citata legge n. 457 del
1978 (rispettivamente il restauro e risanamento conservativo e la
ristrutturazione edilizia), effettuati su qualsiasi tipologia di
immobile. Ne consegue che la portata innovativa della norma riguarda in
sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, ai quali si
applichera', per l'anno 2000, l'aliquota IVA del 10 per cento anziche' quella
del 20 per cento.
L'agevolazione riguarda la prestazione di servizi complessivamente
intesa, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e
semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali
beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni
effettuate nel quadro dell'intervento. Per i beni che invece costituiscono una
parte significativa del detto valore l'aliquota ridotta si applica solo fino a
concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di
recupero e quello dei medesimi beni. Per facilitare la gestione
dell'agevolazione, e' previsto che i beni per i quali ricorre la condizione
del "valore significativo" siano identificati con decreto del Ministro delle
Finanze.
Tale decreto, in corso di emanazione, individua i seguenti beni di
valore significativo:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
L'agevolazione si applica alle prestazioni di servizi fatturate a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
E' necessario chiarire il significato della locuzione "fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata", utilizzato dalla norma per
circoscrivere oggettivamente l'ambito di applicazione del beneficio.
Si ritiene che la detta espressione sia atta a ricomprendere:
1) singole unita' immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali
da A1 ad A11, escluso A10)- a prescindere dall'effettivo utilizzo - e
relative pertinenze;
2) interi fabbricati con piu' del 50% della superficie dei piani sopra terra
destinata ad abitazione privata (non e' necessario che ricorra l'altra
condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 -c.d. Tupini- e
successive modificazioni, ossia che la superficie destinata a negozi non
ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).
Dal momento che la disposizione fa riferimento ad edifici a
destinazione abitativa privata restano esclusi dall'agevolazione i fabbricati
destinati ad utilizzazioni pubbliche.
Nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, beni
di "valore significativo" ricompresi nell'elenco recato dal citato decreto
ministeriale il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del
servizio al netto del valore dei detti beni, ed inoltre, distintamente, la
parte del valore dei beni stessi cui e' applicabile l'aliquota ridotta e
l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20%.
2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare
L' art. 7, comma 1, lettera a), l.f., riduce dal 20% al 10%, per
l'anno 2000, l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di assistenza
domiciliare rese da societa', da imprese individuali, e da enti privati non
aventi finalita' di assistenza sociale, nei confronti di soggetti appartenenti
alle seguenti categorie disagiate: anziani, inabili adulti, soggetti affetti
da disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e
di devianza.
La norma, dal momento che sono espressamente fatte salve le
disposizioni piu' favorevoli gia' previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, non
riguarda le prestazioni della medesima natura rese:
1) da organismi di diritto pubblico , da ONLUS, da istituzioni sanitarie
riconosciute o da altri enti aventi finalita' di assistenza sociale, per i
quali continua ad applicarsi la norma di esenzione di cui al punto 27-ter)
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
2) dalle cooperative e loro consorzi, ai quali continua ad applicarsi l'IVA
con l'aliquota del 4 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel
punto 41-bis) della tabella A - parte terza - allegata al citato decreto n.
633 del 1972.
I destinatari del beneficio sostanzialmente coincidono con tutti i
soggetti e gli enti finora tenuti ad applicare l'aliquota del 20%, in quanto
non ricompresi dalle previsioni agevolative recate dai sopra cennati art. 10,
n. 27-ter) e tabella A, parte seconda, n. 41-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972.
2.3 Regime speciale per l'agricoltura
L'art. 60 l.f. prevede che il regime speciale agricolo di cui all'art.
34 del D.P.R. n. 633 del 1972 continua ad applicarsi alle cessioni effettuate
in adempimento di contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati
entro il 31 dicembre 1999.
Si pone, pertanto, la necessita' di stabilire con certezza la data di
stipula degli anzidetti contratti.
Si precisa che per i produttori agricoli con volume d'affari
inferiore o pari a 40 milioni di lire continua ad applicarsi il regime
speciale agricolo a prescindere dalle condizioni previste dall'art. 60 in
esame.
I produttori agricoli con volume d'affari superiore a 40 milioni di
lire continuano, invece, ad applicare il regime speciale agricolo
limitatamente alle cessioni ed ai conferimenti di prodotti agricoli effettuati
in adempimento di contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati
entro l'anzidetta data. Naturalmente della data di stipulazione dovra' essere
fornita adeguata prova, cosi' come della permanenza degli elementi essenziali
del contratto originario.
In ogni caso l'individuazione del volume d'affari va effettuata
tenendo conto anche dell'ammontare delle cessioni e dei conferimenti posti in
essere in relazione ai contratti in argomento.
Qualora il produttore agricolo, che abbia un volume d'affari superiore
a 40 milioni di lire, si sia impegnato a cedere con contratti ad esecuzione
continuata o differita solo una parte di prodotti agricoli, si trovera' ad
applicare due diversi regimi d'imposta, quello speciale relativamente alle
cessioni e conferimenti riguardanti gli anzidetti contratti e quello
ordinario per le restanti operazioni.
Si rende necessario, al fine di operare la detrazione di imposta in
relazione ai due diversi regimi, annotare separatamente le operazioni poste in
essere in attuazione dei contratti in argomento, per le quali resta
applicabile la detrazione forfetizzata sulla base delle percentuali di
compensazione, rispetto a quelle operazioni effettuate con l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari.
Si precisa che per quanto concerne i rapporti tra cooperative, loro
consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della
legislazione vigente ed i propri soci, in considerazione del contenuto dello
statuto, non e' necessaria la stipulazione di contratti ad hoc, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 60 in parola.
2.4 Legge sul mercato dell'oro
La legge recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro", recentemente
approvata dal Parlamento, ha recepito, tra l'altro, le disposizioni di
attuazione della direttiva n. 98/80/CE del 12 ottobre 1998, che ha impegnato
l'Italia ad armonizzare il regime speciale IVA applicabile all'oro, a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
L'oro viene diviso in due categorie: oro da investimento (oro in forma
di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dall'oro, ma comunque
superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995/1000, rappresentato
o meno da titoli e le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900/1000,
coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di
origine, normalmente vendute ad un prezzo che non supera dell'80% il valore
sul mercato libero dell'oro in esse contenuto) e oro diverso dall'oro da
investimento (materiale d'oro e semilavorati di purezza pari o superiore a
325/1000).
Per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l'oro da
investimento e relative prestazioni di intermediazione e' prevista l'esenzione
dall'IVA con possibilita' per i soggetti passivi di optare per l'imposizione,
dandone apposita comunicazione in sede di dichiarazione annuale. Inoltre, per
tali cessioni, effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano l'oro in oro ad investimento, non opera il divieto di detrazione
dell'imposta a monte previsto per la generalita' delle operazioni esenti.
All'oro diverso dall'oro da investimento e' applicabile l'ordinario regime di
imponibilita', tuttavia, al fine di evitare agli operatori del settore l'onere
finanziario derivante dal pagamento dell'IVA ai fornitori o in dogana per le
importazioni, l'assolvimento dell'imposta avviene attraverso un particolare
meccanismo (cosiddetto reverse charge), che impone al cessionario, se soggetto
passivo residente nel territorio dello Stato, di integrare la fattura emessa
dal cedente senza addebito d'imposta con l'indicazione dell'aliquota e
dell'imposta e di annotarla sia nel registro degli acquisti che in quello
relativo alle fatture emesse.
La stessa disciplina prevista per l'oro diverso dall'oro da
investimento risulta applicabile anche alle cessioni e importazioni di argento
in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900/1000.
I corrispettivi delle importazioni di oro diverso da quello da
investimento e dell'argento in lingotti e grani, cui e' applicato il sistema
di reverse charge, dovranno formare oggetto di specifica indicazione nelle
dichiarazioni periodiche IVA, nonche' in sede di dichiarazione annuale,
secondo quanto previsto dalla VI direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
Viene, altresi', precisato, in via di interpretazione autentica, che
alle cessioni e importazioni di oro in lamine effettuate anteriormente
all'entrata in vigore del nuovo trattamento fiscale dell'oro, si applica il
regime di esenzione dall'IVA.
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3. IRAP
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3.1 Irap delle amministrazioni pubbliche
Con apposito provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 446
del 1997, sono state introdotte modifiche all'imposta regionale sulle
attivita' produttive dovuta dagli organi dello Stato e dalle amministrazioni
pubbliche. In merito, va osservato che le stesse sono volte a semplificare
gli adempimenti cui dette amministrazioni sono tenute ai fini
dell'applicazione di detta imposta. Pertanto, le disposizioni concernenti
l'Irap dovuta dai predetti soggetti sono state separate da quelle relative
agli enti non commerciali privati e raccolte in autonome disposizioni. In tal
modo la disciplina risulta piu' razionale anche nei confronti degli altri
soggetti che determinano l'Irap dovuta con il sistema retributivo.
Tra le modifiche apportate si segnalano :
1) la sostituzione della lettera e) dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, concernente i soggetti tenuti al pagamento
dell'Irap. In particolare, tale lettera e' stata sostituita dalle due lettere
e) ed e-bis), contenenti, la prima, l'individuazione, quali soggetti passivi,
degli enti privati non commerciali, e cioe' gli enti privati di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Tuir, nonche' le societa' e gli enti
di cui alla lettera d) dello stesso comma e, la seconda, l'individuazione,
nell'ambito dei soggetti passivi IRAP, degli organi dello Stato e delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29;
2) l'introduzione dell'articolo 10-bis, concernente la determinazione del
valore della produzione netta per gli organi dello Stato e per le
Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993.
Relativamente ai predetti soggetti sono state comunque confermate le
modalita' di determinazione della base imponibile precedentemente in vigore e,
pertanto, la base imponibile continua a essere determinata in un importo pari
all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del Tuir e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonche' per le attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera
l), dello stesso Tuir. Il nuovo articolo 10-bis, tuttavia, prevede
espressamente l'esclusione dalla base imponibile delle somme di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c), del Tuir esenti dall'Irpef, attribuite
fino al 31 dicembre 1999.
Viene, inoltre, confermato, con piu' puntuali formulazioni, che:
- la determinazione della base imponibile con il sistema "retributivo" non
si applica per gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale. Per questi ultimi soggetti il valore
della produzione netta e' determinato secondo le disposizioni contenute nei
precedenti articoli del decreto legislativo a seconda della tipologia di
attivita' commerciale esercitata;
- gli organi e le amministrazioni pubbliche che esercitano anche attivita'
commerciali possono optare per la determinazione della base imponibile
relativa a tali attivita' commerciali secondo le disposizioni contenute
nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, computando
i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita'
commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e
l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile
relativa alle altre attivita' e' determinata con il sistema retributivo, ma
l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi
specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Inoltre, e'
espressamente previsto che qualora non sia individuabile l'ammontare degli
emolumenti specificamente riferibile alle attivita' commerciali, gli
emolumenti stessi sono ridotti di un importo imputabile alle attivita'
commerciali determinato in base al rapporto sopra indicato. Opportunamente e'
stato precisato, confermando il precedente testo normativo, che per
l'applicazione delle disposizioni in esame le attivita' commerciali sono
quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi;
3) quella dell'art. 10, al duplice fine di eliminare nel corpo dello stesso
ogni riferimento agli organi dello Stato e alle Amministrazioni pubbliche e di
apportare alcune correzioni tecnico-formali;
4) l'intervento, di mero coordinamento, operato nell'articolo 12, concernente
la determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal
territorio dello Stato o da soggetti non residenti. Nella norma in questione
e' stato, infatti, aggiunto il riferimento al nuovo articolo 10-bis)
precedentemente citato;
5) la nuova formulazione del comma 2 dell' art. 16, concernente la
determinazione dell'imposta. Tale modifica, di notevole rilievo, prevede:
- la sostituzione del precedente riferimento ai soggetti dell'articolo 88
del Tuir e agli altri enti pubblici con quello agli organi dello Stato e alle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993;
- la sostituzione della precedente previsione che comportava
l'applicazione di una diversa aliquota tra i redditi di lavoro dipendente e
gli altri redditi, nonche' nell'ambito di ciascun gruppo di reddito in
funzione del loro ammontare, con la nuova previsione dell'assoggettamento ad
una unica aliquota, nella misura dell'8,5 per cento, indipendentemente
dall'importo e dal tipo di reddito;
6) l'intervento, di mero coordinamento terminologico, apportato al primo
periodo del comma 5 dell'articolo 30, concernente la riscossione dell'imposta
e i versamenti in acconto. Per effetto della sostituzione viene precisato che
i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis)
versano l'acconto mensilmente, con le modalita' e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del Tesoro,
Bilancio e Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in
un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista
nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati
corrisposti nel mese precedente.
3.2 Aliquote Irap delle imprese agricole, banche ed assicurazioni.
L'articolo 6, nei commi 17 e 18, prevede per i produttori agricoli,
per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, per i periodi
d'imposta in corso al primo gennaio 1998 e al primo gennaio 1999,
l'applicazione dell'aliquota nella misura dell' 1,9 per cento; per i quattro
periodi d'imposta successivi l' aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle
misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento.
Per le banche, gli altri enti e le societa' finanziarie nonche' per le
imprese di assicurazione la norma in rassegna prevede, per i periodi d'imposta
in corso al primo gennaio 1998, al primo gennaio 1999 e al primo gennaio 2000
l'applicazione dell'aliquota nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi
d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente nelle misure
del 5 e del 4,75 per cento.
Le suddette disposizioni non hanno effetto ai fini della
determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
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4. IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM
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4.1 Trasferimenti di fabbricati
Il comma 6 dell'art. 7 l.f. dispone la riduzione dal 4 per cento al 3
per cento dell'aliquota stabilita dall'articolo 1 e relative note della
Tariffa, parte prima allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'aliquota del 4 per cento, prima delle modifiche
in commento interessava gli atti traslativi aventi per oggetto non solo le
case di abitazione non di lusso, c.d. prima casa, ma anche gli immobili di
interesse storico, artistico ed archeologico di cui alla legge primo giugno
1939 n. 1089. La riduzione dell'aliquota al 3 per cento interessa, pertanto,
ambedue le tipologie di atti.
Il comma 7 dell'art. 7 introduce nello stesso art. 1 della tariffa la
nuova aliquota del 7 per cento, da applicare agli atti traslativi a titolo
oneroso di tutti i fabbricati e relative pertinenze ad eccezione di quelli per
i quali e' prevista l'aliquota agevolata di cui sopra.
Per quanto riguarda la decorrenza (comma 8) e' precisato che le nuove
disposizioni si applicano agli atti pubblici redatti, agli atti giudiziari,
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e cioe' dal 1 gennaio 2000 (art. 71, comma 3).
4.2 Conferimenti in societa'
Con l'art. 10 l.f., e' stato completamente rivisto il trattamento
fiscale, ai fini dell'imposta di registro, degli atti societari nonche' di
quelli degli enti diversi dalle societa' aventi per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Infatti, con
le modifiche introdotte all'art. 4, comma 1, lett. a) della tariffa parte
prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 in luogo dell'aliquota dell'1 per
cento stabilita ai numeri 3, 5 e 6 e' stata prevista l'imposta nella misura
fissa di L..250.000. In tal modo, mentre restano invariate le imposte
dovute per i conferimenti di beni immobili e di unita' da diporto, e' stata
modificata l'imposta dovuta per i conferimenti di aziende o complessi
aziendali, di denaro e beni mobili nonche' per gli aumenti di capitale
derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o passaggio di riserve
(comma 1, lettera c, punto 1).
La stessa variazione di imposta (dall'1% alla tassa fissa) e' prevista
per le regolarizzazioni di societa' di fatto derivanti da comunione ereditaria
di azienda, per le operazioni di societa' o enti esteri individuate dall'art.
4 del D.P.R. n. 131 del 1986, nonche' per gli atti dei gruppi europei di
interesse economico (comma 1, lettera c, punto 2).
La modifica alla nota I all'art. 4 della tariffa in argomento e'
armonizzata con il nuovo regime degli atti societari, in quanto la parte
soppressa e' diventata superflua per l'introduzione dell'imposta in misura
fissa prevista per i conferimenti di denaro.
Le note II, III e V corrispondono nella sostanza rispettivamente alle
note V, VI e VII del precedente testo dell'art. 4 e relative note.
La nota IV stabilisce l'applicazione dell'imposta di registro in
misura fissa per gli atti di costituzione o aumento di capitale o patrimonio
se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o
amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
E', inoltre, sostituito l'art. 50 del gia' citato D.P.R. n. 131 del
1986 al fine di armonizzarlo con il nuovo regime sopra individuato che,
prevedendo l'imposta in misura fissa per i conferimenti effettuati in contanti
o con l'apporto di beni mobili, non necessita piu' di individuare la base
imponibile se non per i conferimenti di immobili o diritti reali immobiliari.
Il nuovo testo del suddetto articolo stabilisce espressamente che "per gli
atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o
di enti diversi dalle societa' (...) aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili
o diritti reali immobiliari" l'imponibile si determina prendendo a base il
valore degli immobili e detraendo le passivita' e gli oneri accollati alle
societa' nonche' le spese e gli oneri derivanti dalla costituzione o
all'aumento calcolati forfetariamente nella misura del due per cento fino a
lire 200 milioni e dell'uno per cento oltre tale cifra e fino a lire 1
miliardo.
Ovviamente le passivita', le spese e gli oneri il cui ammontare puo'
essere detratto dal valore dichiarato sono solo quelli relativi ai beni
immobili conferiti in quanto, con le modifiche apportate all'art. 4 della
tariffa, per i conferimenti di beni diversi dagli immobili, e' stabilita
l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
Con la contestuale abrogazione del comma 3 dell'articolo 19 nonche'
del comma 6 dell'articolo 27 del citato D.P.R. n. 131 del 1986, richiamato
dallo stesso articolo 19, viene meno l'obbligo della denuncia delle quantita'
sottoscritte connesse alla costituzione o all'aumento del capitale, e,
pertanto, nessun ulteriore adempimento resta a carico del contribuente.
Le modifiche introdotte al testo unico dell'imposta di registro
dall'art. 10, relative ai conferimenti in societa' si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 2000 e quindi agli atti pubblici formati, alle scritture private
autenticate a partire da tale data nonche' alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione dal 1 gennaio 2000.
Tuttavia, per gli aumenti di capitale sociale e' stabilita una diversa
decorrenza dal comma 2 dell'art. 10 in commento; infatti, e' espressamente
previsto che il nuovo regime si applica anche agli aumenti di capitale
deliberati precedentemente ma sottoscritti nel trimestre in corso al 31
dicembre 1999 e quindi a tutti gli aumenti di capitale sociale sottoscritti
dal 1 ottobre 1999. Ovviamente, per tali sottoscrizioni non deve essere
eseguito nessun adempimento in considerazione che con la lett. d) del comma 1
dell'art. 10 in commento e' espressamente abrogato il comma 3 dell'art. 19 del
D.P.R. n. 131 del 1986 che prevede l'obbligo della denuncia per gli aumenti di
capitale sottoscritti nel trimestre precedente.
4.3 Associazioni in partecipazione.
Per armonizzare il trattamento tributario dei contratti di
associazione in partecipazione con la nuova disciplina degli atti societari,
e' stato sostituito il comma 2 dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986 prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro in
misura fissa, in luogo di quella proporzionale (1 per cento) precedentemente
prevista, per i citati contratti, con apporto di beni diversi da immobili,
imbarcazioni e natanti.
Conseguentemente, la lett. d) del comma 1 dell'art. 10 in commento
dispone l'abrogazione della lett. g) del comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. n.
131 del 1986 che definisce la base imponibile per i suddetti contratti.
Il nuovo regime tributario per i contratti di associazione in
partecipazione decorre dal 1 gennaio 2000; vale, pertanto, quanto gia' detto
con riferimento agli atti societari.
4.4 Proroga agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta'
contadina.
Il termine per usufruire dei benefici tributari previsti per la
formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina di cui alla
legge n. 604 del 1954, gia' fissato al 31 dicembre 1999, e' prorogato al 31
dicembre 2001.
4.5 Invim
L'articolo 7, comma 4 l.f., stabilisce la riduzione di 1/4
dell'imposta comunale sull'imposta di valore degli immobili prevista
dall'articolo 2 del DPR 26 ottobre 1972 , n. 643 dovuta per i trasferimenti a
titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso
abitativo e relative pertinenze.
Sembra evidente che, per determinare l'importo da versare, deve essere
prima calcolata l'imposta e poi ridotta di 1/4.
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5. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
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5.1 Elevazione della franchigia
L' art. 8 l.f. stabilisce che la tariffa allegata al Testo Unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita
dalla tariffa di cui all'allegato A del provvedimento in esame.
In forza di tale modifica la franchigia di tassabilita' relativa al
valore imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche'
dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli
immobili, e' innalzata da 250 milioni di lire a 350 milioni di lire per le
successioni apertesi a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre
2000.
La medesima franchigia e' portata a 500 milioni di lire per le
successioni apertesi a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Con apposito decreto dirigenziale saranno apportate le conseguenti
modifiche al prospetto di autoliquidazione, anche nelle Avvertenze, dei
tributi connessi con l'imposta sulle successioni, relativamente alla parte
concernente l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore
degli immobili.
Per quanto concerne le soluzioni interpretative, si osserva che
l'articolo in esame non presenta problematiche sostanziali.
Si ritiene comunque opportuno far rilevare che la nuova Tariffa, di
cui all'allegato A alla presente legge finanziaria, richiamata dall'art. 8,
si compone di due parti, concernenti rispettivamente "l'imposta sulle
successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino
al 31 dicembre 2000" e "l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni
aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001".
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6. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E REGIME AGEVOLATO IVA PER LE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
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6.1 Premessa
Con regolamento di attuazione degli articoli 10 e 18, comma 5, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in corso di emanazione, saranno
disciplinati gli adempimenti concernenti sia le attivita' soggette all'imposta
sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sia le manifestazioni
spettacolistiche e assimilate, soggette all'imposta sul valore aggiunto,
elencate nella Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
Con decreti ministeriali in via di emanazione verranno altresi'
disciplinate:
- le caratteristiche degli appositi apparecchi misuratori fiscali e delle
biglietterie automatizzate idonee all'emissione di titoli di accesso alle
manifestazioni di spettacolo e intrattenimento;
- le modalita' di determinazione e di utilizzo del credito d'imposta per gli
esercenti sale cinematografiche;
- le caratteristiche degli abbonamenti alle attivita' di intrattenimento.
Approssimandosi la data dell'entrata in vigore della nuova disciplina
tributaria (1 gennaio 2000) del settore spettacolistico e delle attivita'
assimilate, si ritiene utile illustrare le disposizioni piu' rilevanti dei
cennati provvedimenti fornendo i primi chiarimenti, al fine di porre in
condizione gli operatori del settore di osservare tempestivamente gli
adempimenti a cui sono tenuti a decorrere dalla predetta data.
6.2 Il nuovo sistema impositivo
Il citato decreto legislativo ha riformato il regime tributario degli
spettacoli, dei giochi e degli intrattenimenti, secondo i seguenti
criteri-guida:
a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli e istituzione della nuova imposta
sugli intrattenimenti limitatamente a tre categorie di attivita'
e precisamente:
- esecuzione di musica non dal vivo individuata con i criteri illustrati al
successivo punto 4.1, con esclusione dei concerti musicali, vocali e
strumentali soggetti ad I.V.A.;
- utilizzazione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento;
- ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificamente riservati
all'esercizio delle scommesse, nonche' esercizio del gioco nelle case da
gioco e negli altri luoghi a cio' destinati.
b) riconduzione di tutte le altre attivita' spettacolistiche nel regime I.V.A.
ordinario, caratterizzato cioe' dalla detrazione di imposta da imposta.
L'imposta sul valore aggiunto si applica, in genere, a tutte le
attivita' di spettacolo con due distinte modalita':
- le attivita' soggette ad imposta sugli intrattenimenti, elencate nella
Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972,
sono ricondotte ad un regime forfetario di determinazione del tributo, avente
caratteristiche analoghe a quelle previste dal vigente articolo 74, sesto
comma, del decreto n. 633 del 1972, ad esclusione delle case da gioco esenti
dall'applicazione del tributo. L'I.V.A. e' calcolata, cioe', sulla stessa base
imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, sempre che non sia manifestata
opzione per l'applicazione del regime ordinario ai sensi del D.P.R. 10
novembre 1997, n. 442;
- le altre attivita' spettacolistiche e assimilate, invece, che dal 1 gennaio
2000 non sono piu' assoggettate all'imposta sugli spettacoli, individuate
nella Tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, sono attratte nel campo di
applicazione dell'I.V.A. secondo il regime ordinario.
Per quest'ultime attivita' il momento impositivo viene individuato dal
comma 1 dell'art. 74-quater nell'inizio della manifestazione spettacolistica,
mentre per gli abbonamenti nel momento del pagamento del corrispettivo.
6.3 Aliquote I.V.A.
Dal 1 gennaio 2000 la soppressione dell'imposta sugli spettacoli e
l'assoggettamento alla sola I.V.A. delle attivita' spettacolistiche piu'
rilevanti comportera' una consistente riduzione del complessivo carico
d'imposta.
In particolare il n. 123) della Tabella A, parte III, come modificata,
da ultimo, dall'art. 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede
l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta del 10 per cento:
- per gli spettacoli cinematografici;
- per gli spettacoli sportivi di ogni genere per ingressi di prezzo fino a
lire 25.000 nette;
- per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere
liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e
strumentali;
- per le attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
- per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.
Le altre attivita' spettacolistiche diverse da quelle sopraindicate
scontano, invece, l'aliquota ordinaria del 20 per cento.
6.4 Caratteri dell'imposta sugli intrattenimenti
6.4.1 Presupposto impositivo
L'articolo 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999 definisce il
presupposto dell'imposta sugli intrattenimenti, individuandolo nello
svolgimento degli intrattenimenti, dei giochi e delle altre attivita' indicate
specificamente nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972. Segnatamente
rientrano nel campo di applicazione del nuovo tributo le tre tipologie di
attivita' di seguito indicate:
a) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti
musicali vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche svolti in
discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione della musica dal vivo non sia
prevalente.
Tale prevalenza e' determinata dalla durata dell'esecuzione se inferiore o
superiore al cinquanta per cento dell'orario di apertura al pubblico
dell'esercizio. Costituisce, pertanto, musica dal vivo, ai fini in
considerazione, l'effettiva esecuzione musicale con strumenti di qualsiasi
genere senza l'utilizzo o con l'utilizzo meramente accessorio di supporti
preregistrati o campionati, qualora la durata dell'esecuzione stessa si
protragga per un periodo di tempo superiore al cinquanta per cento dell'orario
di apertura al pubblico; naturalmente, come chiarito dalla relazione
illustrativa del richiamato decreto legislativo n. 60 del 1999, allorquando
vengano svolte all'interno dello stesso esercizio attivita' non soggette
all'imposta sugli intrattenimenti ed attivita' soggette, il requisito della
durata va commisurato esclusivamente all'attivita' soggetta all'imposta;
b) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di
qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda da
divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico,
installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli
privati o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti
multimediali; gioco del bowling; noleggio di go-kart.
Al riguardo si osserva che per i detti apparecchi da divertimento,
diversi da quelli meccanici, l'assoggettamento ad imposta con il nuovo regime
non avverra' piu' sulla base di imponibili forfetari medi annuali stabiliti
con decreto ministeriale, come accadeva in passato, ma con un sistema
analitico di determinazione dei proventi.
A tal fine, infatti, l'articolo 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972,
prescrive l'utilizzo di una scheda a deconto o di strumenti similari per la
determinazione ed il controllo del numero delle effettive giocate e dei
relativi incassi.
Il nuovo regime di tassazione non si applica, invece, agli apparecchi
da divertimento meccanici quali bigliardi, bigliardini, flippers ecc. che
continueranno ad essere soggetti al vigente metodo di tassazione forfetario di
determinazione dell'imposta secondo gli attuali imponibili e con le modalita'
attualmente previsti dal decreto ministeriale 12 aprile 1990, con esclusione
degli apparecchi che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma
dell'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali, con un decreto
ministeriale in corso di pubblicazione, sono stati rivalutati gli imponibili
forfetari medi, in misura pari a lire 3.025.000, indipendentemente dal prezzo
praticato, tenuto conto della specifica redditivita' del settore economico
interessato.
Si rileva, in particolare, che non e' soggetta alla nuova imposta
l'utilizzazione di bigliardi, bowling e assimilati, effettuata senza il
pagamento di corrispettivi, per finalita' sportive, compreso l'allenamento, in
particolare da parte di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle
Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI.
Si segnala, tuttavia, che, per le prevedibili difficolta' tecniche di
adattamento degli apparecchi gia' in esercizio e di produzione di nuovi
apparecchi dotati del congegno suindicato (scheda a deconto o strumenti
similari), il decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 60 del 1999,
in materia di imposta sugli intrattenimenti, ha prorogato fino al 31 dicembre
2000 l'applicazione degli imponibili forfetari stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze 12 aprile 1990, e le conseguenti modalita' di
liquidazione e di versamento del tributo relativamente agli apparecchi da
divertimento e intrattenimento in questione, non muniti di schede magnetiche a
deconto o strumenti similari.
c) ingresso nelle case da gioco o nei luoghi riservati all'esercizio delle
scommesse, nonche' l'esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri
luoghi a cio' destinati.
6.4.2 Soggetti passivi
Sono coloro che organizzano le attivita' da intrattenimento elencate
nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, attratte nel campo di
applicazione dell'imposta sia nel caso in cui lo spettacolo richieda una
previa licenza di pubblica sicurezza, sia nel caso in cui, nonostante la
necessita' della licenza, l'organizzatore omette di fornirsene.
E' stato anche previsto che nell'ipotesi in cui l'esercizio delle case
da gioco viene riservato per legge ad enti pubblici, questi ultimi sono
considerati soggetti d'imposta anche se ne delegano la gestione a terzi.
6.4.3 Base imponibile
L'imposta si applica sull'ammontare dei corrispettivi, comunque
denominati, nonche' sugli aumenti dei prezzi praticati e sulle prestazioni
accessorie, obbligatoriamente imposte, oltre che sui proventi delle
sponsorizzazioni, della cessione di diritti radiotelevisivi o, comunque, su
ogni altro provento connesso all'organizzazione dell'intrattenimento. E' in
sostanza confermata con il nuovo decreto legislativo n. 60 del 1999, la regola
enunciata dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640
del 1972.
Nel caso in cui enti, societa' o associazioni organizzano gli
intrattenimenti per i propri soci, la base imponibile e' costituita dalle
quote o contributi associativi, per intero, se la struttura associativa ha per
scopo unicamente l'organizzazione di intrattenimenti, parzialmente, nel caso
in cui oltre agli intrattenimenti vengono svolte anche altre attivita'.
E' da segnalare, inoltre, che per le manifestazioni organizzate per
scopo di beneficenza, in considerazione delle particolari finalita' di queste
attivita' , e' stabilita per tali eventi la riduzione della base imponibile al
50 per cento.
6.4.4 Regime forfetario
Il decreto legislativo n. 60 del 1999 individua all'art. 8 le
fattispecie ammesse al particolare regime, in considerazione della natura
degli spettacoli o delle attivita' da intrattenimento.
Si tratta di:
a) esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in pubblici esercizi senza
prestazioni sostitutive o accessorie obbligatoriamente imposte ai
partecipanti;
b) attivita' di minima importanza;
c) attivita' soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi
sono soggette.
Nella fattispecie sopra elencate l'imponibile e' determinato:
1. nella misura del 50 per cento dei proventi incassati nel caso di
spettacoli di cui alla lettera a);
2. con la riduzione al 50 per cento della base imponibile solo nell'ipotesi
in cui i proventi realizzati nell'anno solare precedente siano di importo
non superiore a lire 50 milioni (per le attivita' di cui alle lettere b) e
c).
Resta ferma la facolta' di optare, in alternativa, per il sistema di
determinazione dell'imponibile nei modi ordinari.
6.5 Obblighi dei contribuenti
6.5.1 I.V.A.
Dal principio dell'assoggettamento delle manifestazioni
spettacolistiche ed assimilate al regime ordinario I.V.A. discende l'obbligo
dell'applicazione degli adempimenti contabili previsti dal Titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dalle relative norme
integrative. Detti adempimenti, nel rispetto della volonta' del legislatore
espressa sia con la legge di delega n. 288 del 1998 che con il decreto
legislativo n. 60 del 1999, sono stati, nel settore considerato, ridotti,
semplificati, razionalizzati e uniformati a quelli osservati nel campo I.V.A.
da altre categorie di contribuenti.
Sono state, infatti, abolite le formalita' proprie dell'imposta sugli
spettacoli quali la compilazione della distinta della dichiarazione di
incasso, nonche' la liquidazione e il pagamento del tributo presso gli Uffici
della SIAE.
I soggetti interessati, pertanto, sono tenuti ad osservare i seguenti
obblighi:
a) certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso
emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
b) rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10
maggio 1976, n. 249, per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive,
anche a domicilio, con accesso condizionato effettuate in forma digitale a
mezzo di reti via cavo o via satellite;
c) emissione della fattura, limitatamente alle prestazioni di pubblicita',
sponsorizzazione, cessioni o concessioni di ripresa radiotelevisiva e di
trasmissione radiofonica;
d) annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi;
e) tenuta del registro degli acquisti previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 633
del 1972, in cui annotare, in apposita sezione, anche le fatture emesse;
f) effettuazione dei conseguenti adempimenti di liquidazione, di versamento
con delega unificata modello F/24 e di dichiarazione periodica e annuale; di
tenuta e conservazione delle scritture contabili a norma dell'art. 39 del
D.P.R. n. 633 del 1972.
6.5.2 Imposta sugli intrattenimenti
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti
introdotta dal decreto legislativo n. 60 del 1999, limitatamente alle
attivita' indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, gli
adempimenti da osservare in linea generale sono i seguenti:
- emissione della fattura, limitatamente alle prestazioni di pubblicita' e di
sponsorizzazione, nonche' per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica;
- certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso
emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o da biglietterie
automatizzate;
- tenuta del registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del
D.P.R. n. 633 del 1972, in cui annotare, in apposita sezione, anche le
predette fatture emesse relative alle sponsorizzazioni e alle operazioni
assimilate;
- versamento del tributo mediante delega unificata mod.F/24 con le seguenti
modalita':
a) per le attivita' a carattere continuativo, svolte in un mese solare,
entro il giorno 16 del mese successivo;
b) per le attivita' occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello
di conclusione della manifestazione;
c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di chiusura all'anno sociale.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 74,
sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, vale a dire le operazioni soggette
all'imposta sugli intrattenimenti e I.V.A. connessa, resta fermo l'esonero, ai
fini dell'I.V.A. dagli obblighi di registrazione dei corrispettivi, di
liquidazione e di presentazione delle dichiarazioni annuale e periodica.
I contribuenti che organizzano occasionalmente attivita' da
intrattenimento unitamente ad altre attivita' per le quali e' previsto
l'obbligo di certificazione dei corrispettivi certificano con un unico
documento fiscale anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle
eventuali operazioni accessorie.
Per quanto riguarda le case da gioco, si evidenzia che gli adempimenti
sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla previgente disciplina e
sono i seguenti:
- compilazione di apposite distinte degli incassi per ogni mese solare e di
un'apposita distinta giornaliera, distinguendo i proventi del gioco da quelli
degli ingressi e degli introiti connessi;
- compilazione di note per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli
apparecchi, da allegarsi alla distinta giornaliera;
- conservazione delle distinte ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del
1972.
6.6 Apparecchi misuratori fiscali
L'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 e l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640 prescrivono che per gli eventi spettacolistici e per gli
intrattenimenti e manifestazioni assimilate la certificazione dei
corrispettivi deve essere effettuata mediante titoli di accesso emessi da
misuratori fiscali o da biglietterie automatizzate conformi alle prescrizioni
contenute nell'apposito decreto ministeriale in corso di emanazione.
Detti apparecchi devono essere idonei all'emissione, oltre che del
titolo di accesso, di un documento fiscale riepilogativo degli incassi
giornalieri e di uno riepilogativo degli incassi mensili.
Il documento riepilogativo giornaliero e' emesso al termine della
giornata di attivita' e cioe' entro le ore ventiquattro o, nel caso di
attivita' che si protraggono oltre tale limite, e' emesso al termine
dell'effettivo svolgimento dell'attivita' con riferimento alla data di inizio
dell'evento; quello mensile viene emesso alla fine di ciascun mese, ai fini
dell'annotazione dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo.
In caso di guasto dell'apparecchio, la certificazione dei
corrispettivi avviene, alternativamente, con l'uso di un apparecchio di
riserva, con la tenuta del registro dei corrispettivi d'emergenza previsto
dall'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 o con il rilascio della
ricevuta fiscale o degli scontrini manuali o prestampati a tagli fissi,
integrati con le indicazioni costituenti il contenuto dei titoli di accesso,
elencate nel successivo punto 7.
6.7 Titoli di accesso agli spettacoli e agli intrattenimenti
L'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 e l'articolo 6 del D.P.R. n. 640 del 1972, prevedono, in via
generale, ai fini della certificazione dei corrispettivi, sia per le attivita'
soggette all'I.V.A. che per quelle soggette all'imposta sugli intrattenimenti
il rilascio di titoli di accesso alle manifestazioni spettacolistiche e
assimilate, nonche' per eventuali operazioni accessorie, emessi dagli appositi
apparecchi misuratori fiscali sopra descritti. Il contenuto di detti titoli,
che sostituiscono i biglietti utilizzati con le modalita' prescritte in
materia di imposte sugli spettacoli, e' costituito, oltre che dagli elementi
prescritti per lo scontrino fiscale dall'articolo 12 del decreto del Ministro
delle finanze 23 marzo 1983, da una serie di informazioni specifiche per il
settore dello spettacolo, intrattenimento e attivita' assimilate, di seguito
elencate:
- denominazione dell'esercizio;
- data e ora dello spettacolo o intrattenimento;
- luogo in cui avviene l'evento predetto con l'indicazione della sala o
dell'impianto, del numero e dell'ordine del posto;
- titolo, natura ed ogni altro elemento identificativo dell' evento
spettacolistico o assimilato;
- ingresso gratuito o causale della riduzione del prezzo di accesso ovvero
avvenuto pagamento dell'imposta;
- ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
- natura delle prestazioni accessorie o comunque connesse e separata
indicazione dei relativi corrispettivi.
Il momento di emissione del titolo d'accesso in parola e' quello del
pagamento del corrispettivo.
Per le operazioni effettuate nel corso della manifestazione
spettacolistica, il documento di certificazione dei corrispettivi, avente le
caratteristiche definite dal decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, deve essere emesso quando si verifica il primo tra i
due momenti costituiti dal pagamento o dalla consegna dei beni ovvero, nel
caso di servizi, dall'ultimazione della prestazione.
6.8 Regime semplificato per i contribuenti minori e per gli spettacoli
viaggianti
Un particolare sistema di determinazione dell'I.V.A. e' previsto
dall'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, per i contribuenti che hanno realizzato nell'anno precedente
un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire nell'esercizio
delle attivita' elencate nella tabella C allegata allo stesso D.P.R. n. 633
del 1972, nonche' per gli esercenti spettacoli viaggianti indipendentemente
dal volume d'affari conseguito.
Detti soggetti determinano ai fini dell'I.V.A. la base imponibile
nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi
riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell'imposta assolta
sugli acquisti.
Non possono beneficiare di tali disposizioni agevolative le
associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e
le pro-loco di cui alla legge n. 398 del 1991, in quanto gia' destinatarie di
uno specifico regime speciale di determinazione del tributo.
I soggetti predetti osservano i seguenti adempimenti, particolarmente
semplificati in considerazione della esigua dimensione economica:
- certificazione dei corrispettivi anche mediante rilascio della ricevuta
fiscale o scontrino fiscale manuale o a tagli fissi, previsto dal decreto del
Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni prescritte
per il titolo d'accesso, elencate al punto 7. Sono peraltro esonerati
dall'obbligo le piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- numerazione delle fatture ricevute;
- presentazione della dichiarazione annuale e versamento annuale dell'I.V.A.
da effettuarsi con delega unificata mod.F/24, limitatamente ai soggetti con
volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire;
- conservazione dei documenti aventi rilevanza tributaria, a norma
dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972.
I medesimi contribuenti con volume di affari non superiore a 50
milioni di lire sono quindi esonerati dall'obbligo di annotazione dei
corrispettivi, di liquidazione, di presentazione delle dichiarazioni
periodiche e di versamento infrannuale dell'imposta.
6.9 Associazioni sportive dilettantistiche - pro-loco e associazioni
senza fine di lucro
Nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco e
associazioni senza fine di lucro vengono confermate le particolari
agevolazioni recate dalle leggi 16 dicembre 1991, n. 398, 13 maggio 1999, n.
133 e dall'articolo 74, comma 6 del DPR n. 633 del 1972, in materia di
determinazione forfetaria delle imposte e di osservanza degli adempimenti
contabili.
Permangono i medesimi presupposti per l'applicazione dei benefici
suindicati e precisamente:
a) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di
promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
b) svolgimento di attivita' sportive dilettantistiche;
c) conseguimento nel periodo d'imposta precedente di proventi commerciali non
superiori al limite aggiornato da ultimo in lire 360 milioni dall'articolo 25,
comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Detto limite e' valido
anche nel caso in cui siano stati realizzati, nel periodo d'imposta
precedente, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 133 del
1999, proventi superiori a lire 130.594.000, importo precedentemente
previsto per il godimento dell'agevolazione in questione;
d) esercizio di apposita opzione, con le modalita' di seguito indicate.
Gli adempimenti connessi al particolare regime dei contribuenti in
esame, notevolmente semplificati in ragione del mutato quadro normativo, che
sostituiscono le precedenti formalita', quali la compilazione della distinta o
dichiarazione d'incasso, sono i seguenti:
1. comunicazione dell'esercizio dell'opzione, diversamente da quanto avveniva
in passato, all'ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale
dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto
l'opzione medesima, e all'ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, con le
modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del
1997. L'opzione e', vincolante per un quinquennio. Si richiama l'attenzione
sul fatto che per l'anno 2000 l'opzione potra' essere comunicata alla SIAE
entro il termine del 30 giugno 2000.
Naturalmente, i soggetti che non optano per l'applicazione del regime speciale
o che perdono in corso d'anno i requisiti per l'accesso ai benefici in
discorso, sono assoggettati alla disciplina I.V.A. ordinaria, ivi compreso
l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante misuratore fiscale o
biglietterie automatizzate.
Qualora i presupposti vengano meno nel corso dell'anno, l'applicazione del
tributo con il regime ordinario dovra' avvenire dall'anno successivo a quello
in cui sono venuti meno i cennati requisiti;
2. annotazione, anche mensile, dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di riferimento, utilizzando anche l'apposito prospetto
previsto dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997, con eventuale annotazione
dei proventi non costituenti reddito imponibile, delle plusvalenze
patrimoniali e delle operazioni intracomunitarie;
3. versamento trimestrale dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega
unica di pagamento (modello F/24), entro il giorno 16 del secondo mese
successivo al trimestre di riferimento, con possibilita' di avvalersi della
compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
4. numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto a norma
dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Naturalmente resta fermo per i soggetti suindicati l'esonero dalla
certificazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 2 del DPR 21 dicembre
1996, n. 696 (rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale
manuale o a tagli fissi).
6.10 Credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche
Con decreto interministeriale in corso di emanazione, in attuazione
dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, sono
determinate le modalita' per l'erogazione di un credito d'imposta agli
esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai
fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.
L'obiettivo perseguito dal predetto decreto e' quello di semplificare
il meccanismo di concessione del credito accorpando in poche categorie di
proiezioni cinematografiche le numerose preesistenti categorie di abbuoni.
Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito
imponibile, e' utilizzabile in occasione delle liquidazioni dei versamenti
periodici dai contribuenti interessati che possono avvalersi della
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997.
Il riconoscimento del beneficio e' subordinato al concorso delle
seguenti condizioni:
a) effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
b) documentazione dei corrispettivi mediante titolo d'accesso o documenti
alternativi nelle ipotesi previste;
c) annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.
6.11 Periodo transitorio
Sono state previste alcune disposizioni transitorie in forza delle
quali, in considerazione delle prevedibili difficolta' di realizzazione da
parte dei produttori degli appositi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate e di reperimento degli stessi da parte dei soggetti obbligati,
viene consentita, in via temporanea e cioe' fino al 30 giugno 2000, l'adozione
di documenti alternativi di certificazione dei corrispettivi con la
provvisoria osservanza dei corrispondenti adempimenti.
In particolare, in caso di indisponibilita' dei menzionati apparecchi,
i titoli di accesso possono essere emessi all'atto dell'effettiva
installazione dei misuratori, che deve avvenire, comunque, entro la data
suindicata del 30 giugno 2000. La certificazione dei corrispettivi riscossi
puo' avvenire, nel periodo transitorio, tramite il rilascio di ricevuta
fiscale o scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, ferma restando
l'osservanza dei conseguenti obblighi contabili.
Nello stesso periodo transitorio e' ammesso anche l'utilizzo di
biglietti vidimati dalla SIAE, con l'osservanza dei conseguenti adempimenti
contabili, escluso il pagamento dei tributi che deve essere effettuato,
comunque, dai contribuenti obbligati, mediante delega unica (Mod. F/24).
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7. FISCALITA' LOCALE
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7.1 Detrazioni Irpeg
L'art. 6, comma 2, l.f., apporta una modifica al D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, disciplinante l'ICI. La norma interessata dalla modifica e'
l'art. 17, comma 3, concernente la detrazione dall'IRPEG prevista a favore
delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa che da lire 270.000 e' stata
fissata in lire 500.000 per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari. Si ricorda che detta detrazione
deve essere rapportata al periodo durante il quale sussiste tale destinazione
e compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unita'
immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.
E' opportuno precisare che il successivo comma 6, dello stesso art. 6,
stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 in commento non hanno effetto
ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto
dovute per il periodo di imposta 1999.
7.2 Cosap
L'art. 18 l.f. apporta "Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446" che sono limitate all'art. 63, disciplinante il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap). Dette modifiche, apportate
al comma 3 dell'art. 63, ad opera del comma 2 dell'art. 18 in commento, pur
interessando un'entrata di carattere extratributario hanno comunque
un'incidenza determinante sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (Tosap), in quanto estendono alla tassa la nuova disciplina per la
determinazione forfettaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate
con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai
servizi stessi.
I nuovi criteri di determinazione forfetaria del canone sono stati
introdotti dal comma 1 dello stesso art. 18, che hanno determinato la nuova
formulazione dell'art. 63, comma 2, lettera f), del citato D.Lgs. n. 446 del
1997.
Le innovazioni consistono essenzialmente nell'eliminazione di uno dei
metodi di commisurazione del canone che l'originaria formulazione del testo
individuava nella "speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella
minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza
dell'occupazione, ridotta non meno del 50%".Di conseguenza il metodo
alternativo di determinazione forfetaria del canone che avrebbe dovuto essere
seguito soltanto "in sede di prima applicazione", e' divenuto il normale
criterio di quantificazione del Cosap, che andra' commisurato al numero
complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del
pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di
comuni.
E' previsto, altresi', un aumento a L. 1.500 (dalle precedenti L.
1.250) per l'importo da applicare per le utenze dei comuni fino a 20.000
abitanti, ed un aumento a L. 1.250 (dalle precedenti L. 1.000) per l'importo
da applicare per le utenze dei comuni con oltre 20.000 abitanti.
Anche i criteri di determinazione del Cosap dovuto per le occupazioni
effettuate nel territorio provinciale hanno subito alcune modificazioni che
hanno di gran lunga semplificato l'attivita' di determinazione della corretta
entita' dell'entrata in questione. Infatti, mentre l'originaria formulazione
del punto 2) della lettera f ) del comma 2 dell'art. 63 in esame, stabiliva
che il canone dovuto alla provincia era determinato "nella misura del 20%
dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo
ambito territoriale", il nuovo testo della norma prevede invece che la
suddetta misura debba essere parametrata all'importo risultante
dall'applicazione dalla misura unitaria di tariffa prevista per il Cosap
comunale per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi
nel medesimo ambito territoriale. Il nuovo sistema, poiche' prescinde
dall'entita' degli importi concretamente corrisposti dai soggetti tenuti al
pagamento degli stessi, si basa in sostanza su modalita' di commisurazione
certe ed offre pertanto un notevole grado di affidabilita' in ordine alla
trasparenza che deve guidare l'attivita' amministrativa.
La disposizione contenuta nel punto 3) e' meramente ripetitiva della
norma gia' in vigore poiche', precisa che ogni caso l'ammontare complessivo
dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' esser inferiore a
L. 1.000.000. E' stato inoltre sottolineato che la stessa misura di canone
annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti che
vengono effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici
servizi.
Gli importi del canone comunale devono essere rivalutati annualmente
in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente. Per quanto attiene invece al Cosap provinciale cui la
norma non fa piu' cenno, e' bene precisare che la rivalutazione risulta
comunque applicabile poiche' anche per detta entrata valgono oramai le stesse
regole stabilite per il Cosap comunale.
Riguardo alla determinazione del numero complessivo delle utenze
soccorre il punto 5) aggiunto alla lettera f) in esame, che stabilisce che
detto numero e' quello che risulta al 31 dicembre dell'anno precedente. La
norma in questione prevede inoltre le modalita' di versamento del Cosap, che
deve esser corrisposto in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun
anno. Gli importi dovuti devono essere versati a mezzo di conto corrente
postale - recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446
del 1997 - intestato al comune o alla provincia. La norma precisa inoltre che
sia i comuni che le province possono naturalmente prevedere termini e
modalita' di versamento diversi da quelli suggeriti dal legislatore, avendo
pero' cura di inviare entro il mese di gennaio di ciascun anno, un'apposita
comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi e fissare i
termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione. Si tratta quindi di un particolare iter
procedurale che la legge impone nell'eventualita' in cui l'ente locale decida
di voler esercitare la potesta' regolamentare prevista dall'art. 52
dello stesso provvedimento normativo, disciplinando la materia con
modalita' piu' adeguate alle proprie esigenze gestionali.
Come innanzi precisato quanto e' stato esposto per il Cosap deve
essere esteso anche alla Tosap dovuta dai soggetti di cui all'art. 46 del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni che il nuovo testo del
comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 indica nella lettera f) del
comma 2 dello stesso articolo, vale a dire le occupazioni permanenti
effettuate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita'
strumentali ai servizi stessi.
Per tale tipologia di occupazioni, quindi, dal 1 gennaio 2000, si
abbandona il criterio di determinazione forfetaria della tassa per chilometro
lineare in favore di un criterio piu' semplice che agevola soprattutto le
attivita' di quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente
impositore.
Un altro aspetto che rileva anche per la Tosap e' l'estensione della
disposizione, dettata inizialmente solo per il Cosap, contenuta nell'ultimo
periodo del comma 3 dell'art. 63 in commento, che prevede che dall'ammontare
complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di altri canoni
previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune o dalla provincia per
la medesima occupazione (e non piu' per la medesima "concessione"), fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Si tratta dunque, anche in
questo caso, di un'estrema semplificazione che produce i suoi effetti
soprattutto a favore del contribuente nei cui confronti il carico fiscale
risultera' sicuramente alleggerito.
7.3 Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione
L'art. 30, comma 10, l.f., dispone lo slittamento al 31 dicembre 2000
dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione sulla base delle
dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi
all'Ici dovuta per l'anno 1993.
Alla stessa data sono inoltre fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente
all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare
dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
7.4 I.C.I. - Sanzioni
Il successivo comma 11 dell'art. 30 l.f. inserisce alcune
significative disposizioni all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1993
finalizzate a garantire maggiormente la posizione del contribuente ICI che si
trovi in particolari situazioni e ad evitare che gli vengano irrogate sanzioni
ed interessi.
E' infatti previsto che il termine per la proposizione del ricorso
avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre
dalla data in cui il contribuente abbia avuto piena conoscenza del relativo
avviso. A tal fine, gli uffici competenti devono provvedere alla comunicazione
dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio
postale con modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del
contribuente e senza che venga leso il suo diritto alla privacy. La norma
stabilisce inoltre che fino alla data dell'avvenuta comunicazione al
contribuente, gli uffici comunali non dovranno comminare le sanzioni e
calcolare gli interessi sul tributo che risulterebbero dovuti determinando
l'imposta sulla base della nuova rendita catastale.
Per quanto riguarda le sanzioni, la legge fa comunque salva
l'applicazione dell'art. 3, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Occorre
richiamare a questo proposito l'attenzione sui principi contenuti in detta
norma poiche' il caso di specie si inserisce proprio nella previsione del
comma 2, secondo il quale nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un
fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile;
se la sanzione e' stata pero' gia' irrogata con provvedimento definitivo il
debito residuo si estingue, ma non e' ammessa la ripetizione di quanto pagato.
La norma prevista dall'art. 30, comma 11, l.f., riconosce in sostanza
la natura non colposa delle condotte dei contribuenti ai quali la rendita
definitiva non sia stata portata a conoscenza con gli adeguati mezzi
attualmente previsti dal legislatore, ma attraverso il ricorso ad altri
strumenti, quali la immediata pubblicazione nell'Albo pretorio, che seppur
legittimi, non abbiano comportato l'effettiva conoscenza del contenuto
dell'atto da parte dell'interessato.
7.5 I.C.I. - Delibere comunali
L'art. 30 l.f., nei commi 12 e 13, contiene disposizioni relative alla
riduzione dell'aliquota ICI che puo' essere deliberata dai comuni , in misura
non inferiore al 4 per mille, per gli immobili di cui all'art. 4, comma 1, del
d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556. Si tratta degli immobili direttamente adibiti ad
abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche'
degli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi
come abitazione principale.
L'articolo in commento al comma 12 stabilisce che, fino all'anno di
imposta 1999 compreso, l'eventuale riduzione di aliquota e' limitata alla sola
abitazione principale, con esclusione degli immobili qualificabili come
pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile. Nel successivo comma 13
e' invece previsto che la disposizione appena commentata non ha effetto nei
riguardi dei comuni che nel periodo anzidetto abbiano gia' applicato
l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
Si ricorda inoltre che, con circolare n. 114/E del 25 maggio 1999,
sono state impartite istruzioni in ordine alla identita' di trattamento
fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, a seguito del
parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 24
novembre 1998 che ha richiamato l'applicabilita' anche per l'ICI dell'art. 817
del codice civile.
A tal riguardo occorre soffermarsi sulla circostanza che anche in
materia di imposte sui redditi si e' ritenuto necessario esplicitare il
concetto di pertinenza attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 10 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operata dall'art. 6, comma 1, lettera a),
l.f. In tale norma si afferma che "sono pertinenze le cose immobili di cui
all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro
diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata
adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata".
L'ultimo inciso della disposizione richiamata costituisce praticamente
l'introduzione in materia di imposte dirette di un principio che era gia'
vigente per l'ICI in quanto l'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, aveva attribuito ai comuni la potesta' di considerare abitazione
principale quella posseduta dagli anziani e disabili che si trovano nelle
condizioni indicate dalla norma in commento.
7.6 Termini
L'art. 30, comma 14, l.f., ha una portata piu' ampia in quanto
contiene disposizioni che riguardano l'intera materia della fiscalita' locale;
e' infatti sancito che per l'anno 2000 il termine previsto per deliberare le
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
nonche' per l'approvazione dei regolamenti, e' stabilito contestualmente alla
data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti
sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato
per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio dello stesso anno.
La norma in esame ripropone alcuni principi che erano gia' stati
sanciti in altre disposizioni normative, in particolare: l'art. 55 della legge
8 giugno 1990, n, 142, come modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 3
agosto 1999, n. 265, che ha stabilito che i comuni e le province deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; l'art.
31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che aveva gia' fissato in
via generale la data del 31 dicembre per gli adempimenti in questione.
L'aver agganciato attraverso la norma in esame il termine previsto per
deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali relative
all'anno 2000 alla data di approvazione del bilancio costituisce un ulteriore
esempio di semplificazione, poiche' anziche' fissare una data certa si e'
preferito effettuare un rinvio alle disposizioni che potranno essere
contenute, a norma del citato art. 55 della legge n. 142 del 1990 in un
decreto del Ministro dell'interno di intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Tale potesta' e' stata esercitata,
per l'anno 2000, con decreto emanato il 15 dicembre 1999, n. 3162/E3 con il
quale e' stato prorogato al 29 febbraio 2000 il termine di approvazione dei
bilanci di previsione degli enti locali. E' quindi entro quest'ultima data che
dovranno essere adottate le deliberazioni relative alle entrate locali.
7.7 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni
L'art. 30, comma 17, l.f., modifica l'art. 11, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, in base alla quale le tariffe dell'imposta comunale
sulla pubblicita' ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo
del 20 % a decorrere dal 1 gennaio 1998. Alla potesta' di aumentare le tariffe
in questione nel limite appena esposto il comma 17 attribuisce ai comuni il
potere di estendere la misura dell'aumento fino ad un massimo del 50 % a
decorrere dal 1 gennaio 2000. Detto aumento ha pero' una portata meno ampia,
in quanto puo' essere deliberato esclusivamente per le superfici superiori al
metro quadrato.
Sembra invece del tutto superflua la precisazione che "le frazioni di
esso si arrotondano al mezzo metro quadrato" in quanto gia' prevista
nell'art. 7, comma 2, del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, che disciplina le
modalita' di applicazione del tributo in questione.
7.8 Riscossione ruoli non erariali
Il comma 19 dell'art. 30 l.f. affronta la problematica della
riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000. Per
detti ruoli la norma in esame prevede che non si applicano le disposizioni di
cui all'art. 12, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base alle
quali nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale
del contribuente ed in difetto non puo' farsi luogo all'iscrizione.
Bisogna sottolineare che la necessita' dell'indicazione del codice
fiscale nel ruolo era gia' stata prevista dall'art. 24, comma 1, lettera a)
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed attualmente e' stata ribadita nella
nuova formulazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, predisposta
dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Il comma 19 nell'ultima parte stabilisce inoltre che sono prorogati al
29 febbraio 2000 i termini scadenti il 31 dicembre 1999 previsti per la
sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali.
7.9 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani
L'articolo 33 l.f., che contiene "Disposizioni concernenti la tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani", al comma 1\ stabilisce che la data di
soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)
di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non e'
piu' quella del 1gennaio 2000, ma e' fissata dai termini previsti dal regime
transitorio entro i quali i comuni devono provvedere all'integrale copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la cosiddetta
"tariffa Ronchi".
Il regime transitorio e' stato disciplinato dall'art. 11 del
regolamento approvato con d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con cui e' stato
elaborato il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Quest'ultimo articolo e' stato peraltro
modificato dal comma 6 dell'art. 33 l.f. che ha abrogato il secondo periodo
della lettera d) del comma 1 ed i commi 2, 3 e 4 che prevedevano ulteriori
disposizioni transitorie per i comuni che si trovavano in particolari
condizioni in merito al raggiungimento del tasso di copertura del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto l'art. 11 in questione si e'
ridotto al solo comma 1, in cui e' stato previsto per tutti i comuni un unico
periodo transitorio, articolato in vari anni.
Il nuovo assetto della disciplina transitoria ha reso necessaria
l'abrogazione, disposta dal comma 4 dell'art. 33 in esame, del comma 3
dell'art. 5 del d.P.R. n. 158 del 1999 che prevedeva disposizioni per i comuni
tenuti a dare immediata applicazione al metodo normalizzato, nonche' del
numero 5 dell'allegato 1 dello stesso provvedimento, che stabiliva le
modalita' di determinazione della tariffa durante la fase transitoria.
Il comma 2 dell'art. 33 introduce nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del
1999 il comma 1-bis con cui si stabilisce che resta comunque ferma la
possibilita' per i comuni di attivare il sistema tariffario in via
sperimentale, anche prima del termine previsto per l'entrata in vigore della
tariffa.
Il comma 3 dell'art. 33 inserisce nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del
1999 il comma 4-bis che impone alcuni adempimenti a carico dei comuni i quali,
a decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in
vigore della tariffa, sono tenuti ad approvare ed a presentare
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la sua relazione
previsti dall'art. 8 del citato d.P.R. n. 158 del 1999. Questa nuova
disposizione ha comportato conseguentemente l'abrogazione dell'art. 9, comma
1, disposta dal comma 5 dell'art. 33 in commento.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.