Circolare 29.12.99 n. 247  - Ministero delle Finanze

MATERIA FISCALE: Successioni e donazioni

OGGETTO Registro Iva Irpef Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti.

TESTO

                        Alle Direzioni Regionali delle Entrate                

                        Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate

                        Alle Direzioni Regionali delle Entrate                

                        Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed        

                           Indirette                                          

                        Agli Uffici delle Entrate                             

                        Agli Uffici del Registro                              

                        Agli Uffici IVA                                       

                        Agli Uffici delle Imposte Dirette                     

                        Al Segretariato Generale                              

        e, p.c.:        Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario        

                        Al Comando Generale della Guardia di Finanza          

                        Al Consiglio di Stato                                 

                        All'Avvocatura Generale dello Stato                   

                        Al Ministero dei Trasporti                            

                        All'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - A.N. C.I.

                        All'Associazione fra le Societa' Italiane per Azioni -

                            ASSONIME                                          

                        Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana

                        Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti     

                        Alla Confederazione Italiana Agricoltori -C.I.A.      

                        Alla Confederazione Generale Italiana del traffico e  

                             dei Trasporti - CONFETRA                         

                        Alla Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali -

                             FEDERTRASPORTI                                   

                        All'Associazione Bancaria Italiana                    

                        Alla Confederazione Cooperative Italiane              

                        Al Consiglio Nazionale dei Geometri                   

                        Al Consiglio Nazionale del Notariato                  

                        Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti     

                        Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati     

                        Al Consiglio Nazionale del Collegio dei Ragionieri e  

                             Periti Commerciali                               

                   --------------------------------------                     

INDICE                                                                        

1. IMPOSTE SUI REDDITI                                                        

1.1 Deduzione per i possessori di abitazione principale                       

1.2 Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione          

    principale                                                                

1.3 Riduzione di aliquota e riduzione della misura dell'acconto, incremento   

    detrazioni soggettive e oggettive e deduzione redditi di collaborazione   

    coordinata e continuativa.                                                

1.4 Mezzi di locomozione per portatori di handicap                            

1.5 Spese funebri                                                             

1.6 Ristrutturazioni edilizie                                                 

1.7 Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare gli  

    interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea 

    a comprovare la sicurezza statica degli edifici                           

1.8 Compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria                

1.9 Credito d'imposta per nuove assunzioni                                    

1.10 Addizionale  comunale e provinciale- addizionale regionale               

1.11 Borse di studio "Programma Socrates"                                     

1.12 Credito d'imposta per i marittimi                                        

1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente            

1.14 Associazioni sportive dilettantistiche                                   

1.15 Autotrasporto                                                            

1.16 Tasse automobilistiche                                                   

2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO                                                

2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a      

    destinazione abitativa                                                    

2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare                                     

2.3 Regime speciale per l'agricoltura                                         

2.4 Legge sul mercato dell'oro                                                

3. IRAP                                                                       

3.1 Irap delle amministrazioni pubbliche                                      

3.2 Aliquota Irap delle imprese agricola, banche ed assicurazioni             

4. IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM                                               

4.1 Trasferimenti di fabbricati                                               

4.2 Conferimenti in societa'                                                  

4.3 Associazioni in partecipazione                                            

4.4 Proroga agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta'         

    contadina                                                                 

4.5 Invim                                                                     

5. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI                                      

5.1 Elevazione della franchigia                                               

6.  IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E REGIME AGEVOLATO IVA PER LE ASSOCIAZIONI  

SPORTIVE DILETTANTISTICHE                                                     

6.1 Premessa                                                                  

6.2 Il nuovo sistema impositivo                                               

6.3 Aliquote I.V.A.                                                           

6.4 Caratteri dell'imposta sugli intrattenimenti                              

6.4.1 Presupposto impositivo                                                  

6.4.2 Soggetti passivi                                                        

6.4.3 Base imponibile                                                         

6.4.4 Regime forfetario                                                       

6.5 Obblighi dei contribuenti                                                 

6.5.1 I.V.A.                                                                  

6.5.2 Imposta sugli intrattenimenti                                           

6.6 Apparecchi misuratori fiscali                                             

6.7 Titoli di accesso agli spettacoli e agli intrattenimenti                  

6.8 Regime semplificato per i contribuenti minori e per gli spettacoli        

    viaggianti                                                                

6.9 Associazioni sportive dilettantistiche - pro-loco e associazioni senza    

    fine di lucro                                                             

6.10 Credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche                

6.11 Periodo transitorio                                                      

7. FISCALITA' LOCALE                                                          

7.1 Detrazioni Irpeg                                                          

7.2 Cosap                                                                     

7.3 Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione                 

7.4 I.C.I. - Sanzioni                                                         

7.5 I.C.I. - Delibere comunali                                                

7.6 Termini                                                                   

7.7 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni   

7.8 Riscossione ruoli non erariali                                            

7.9 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani                         

                       ---------------------------                            

        Al fine   di  facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate

negli ultimi provvedimenti normativi che hanno interessato la finanza pubblica

ed in   particolare il settore fiscale, quali la "legge finanziaria per l'anno

2000" (in  seguito: "l.f.") la "nuova disciplina del mercato dell'oro" e altri

decreti legislativi,   si   forniscono   i  primi chiarimenti sulle principali

novita'.                                                                      

        Si rammenta   che,   con la legge 13 dicembre 1999, n. 466, sono stati

prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti al 31 dicembre

1999 relativi   ad   adempimenti,  pagamenti od operazioni da effettuarsi, tra

l'altro, a   mezzo  banche e Poste Italiane S.p.A.. In proposito, si chiarisce

che i   versamenti  relativi ad oneri per i quali spetta la deducibilita' o la

detraibilita' ai   sensi delle disposizioni in materia di imposte sui redditi,

da effettuarsi   entro  il 31 dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio

2000, sono   rilevanti ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta

relativi al periodo di imposta 1999.                                          

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1.      IMPOSTE SUI REDDITI                                                   

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1.1     Deduzione   per i possessori di abitazione principale                 

        La lettera    a)    del    comma   1   dell'articolo  6 l.f. introduce

nell'articolo 10    del      testo      unico  delle  imposte   sui   redditi,

approvato   con  decreto del Presidente della Repubblica  22   dicembre  1986,

n. 917   (Tuir),   un   nuovo  comma 3-bis, con   il quale   si     stabilisce

che   se alla formazione del reddito complessivo concorrono    il      reddito

dell'unita' immobiliare    adibita    ad  abitazione principale   e     quello

delle    relative     pertinenze,   si   deduce,  fino a concorrenza di  detto

reddito, un   importo   fino a lire 1.800.000, rapportato al periodo dell'anno

durante    il      quale   sussiste   tale destinazione ed in proporzione alla

quota   di    possesso   di   detta unita' immobiliare. Su questo argomento il

legislatore   era    gia'  intervenuto con l'articolo 18, comma 4, della legge

13   maggio   1999,   n.   133,   che aveva disposto la soppressione del comma

4-quater     dell'articolo   34   del   Tuir, in base al quale si prevedeva, a

favore dei   possessori   di un'abitazione adibita a dimora principale e delle

relative pertinenze,      una deduzione dal reddito dei fabbricati fino a lire

1.100.000 (e      comunque  fino    a  concorrenza del reddito dell'abitazione

principale e     delle relative  pertinenze). Con il successivo comma 5 veniva

prevista una   deduzione di medesimo importo da effettuare non dal reddito dei

fabbricati, ma   dal   reddito  complessivo del contribuente. Il comma 6 dello

stesso articolo   18   si   occupava  di coordinare la nuova previsione con le

disposizioni che   disciplinano     l'esonero    dall'obbligo di presentare la

dichiarazione dei redditi, stabilendo che i riferimenti all'articolo 34, comma

4-quater, del  Tuir, contenuti nelle lettere b), b-bis) e c) dell'articolo  1,

quarto comma,   del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovevano intendersi come

effettuati alla   nuova   disposizione.   Il  comma 7 del medesimo articolo 18

disponeva che   per   il  solo anno 1999 l'importo massimo della deduzione era

elevato a   lire   1.400.000 e che di tale incremento non era possibile tenere

conto ai  fini del versamento dell'acconto delle imposte per lo stesso periodo

d'imposta 1999.   Infine,   il comma 8 provvedeva, per il periodo d'imposta in

corso alla   data  del 31 dicembre 1999, ad incrementare in misura equivalente

(da lire   270.000   a lire 380.000) la detrazione prevista ai fini dell'Irpeg

dovuta dalle   cooperative   edilizie   a proprieta' indivisa per ognuna delle

unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.     

        Anche in     questo  caso era espressamente stabilito che l'incremento

non aveva   effetto   ai  fini della determinazione dell'acconto dovuto per lo

stesso periodo   d'imposta. Le  disposizioni della legge n. 133 del 1999 erano

state illustrate   con   circolare    n.  150/E del 7 luglio 1999, che restano

confermate salvo quanto appresso specificato.                                 

        Con la    disposizione    contenuta    nella   lettera a) del comma 1,

dell'articolo 6   l.f., la deduzione ai fini dell'Irpef e' incrementata fino a

lire 1.800.000;  pertanto, tenuto conto che il comma 5 del richiamato articolo

18 della   legge   n.  133 del 1999 non ha ancora esplicato i suoi effetti, in

pratica, la   deduzione   prevista  per i possessori di una unita' immobiliare

adibita ad   abitazione   principale   e'   aumentata da lire 1.100.000 a lire

1.800.000. Inoltre,   l'incremento  viene messo a regime, cioe' l'applicazione

non e'   piu'   limitata   ad   un solo periodo d'imposta. Cio' ha consentito,

peraltro, di trasferire la disposizione nel corpo dell'articolo 10 del Tuir in

ossequio ai   principi   di   trasparenza  nei confronti dei contribuenti e di

semplificazione dei testi legislativi.                                        

        Il comma   2   dell'articolo  6 l.f. eleva in misura corrispondente la

detrazione prevista per l'Irpeg dovuta dalle cooperative edilizie a proprieta'

indivisa per  ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale

dei soci assegnatari, che cosi' passa da lire 270.000 a lire 500.000. Anche in

questo caso,   ovviamente,   l'incremento non ha carattere temporaneo, ma e' a

regime.                                                                       

        Il successivo   comma 6 mantiene fermo il principio che gli incrementi

in questione  non esplicano effetti ai fini della determinazione degli acconti

dovuti per   il   primo   periodo d'imposta, mentre il comma 7 assicura ora il

coordinamento con   le   disposizioni di esonero dall'obbligo di presentare la

dichiarazione dei redditi.                                                    

        E' il   caso di segnalare che il comma 3-bis dell'articolo 10 del Tuir

conferma il    concetto    di    pertinenza   contenuto nel precedente comma 5

dell'articolo 18  della citata legge n. 133. Per quanto riguarda la nozione di

abitazione principale,   viene   chiarito  che per essa s'intende quella nella

quale il  contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto

reale, o   i   suoi  familiari dimorano abitualmente. Cio' comporta che, fermo

restando che la deduzione per abitazione principale non puo' che competere per

un solo   fabbricato,   atteso  che, ovviamente il contribuente non puo' avere

contemporaneamente due   unita'   immobiliari   adibite  a dimora abituale, e'

consentito usufruire   della   deduzione anche quando in realta' il fabbricato

costituisce la   dimora   principale   soltanto dei familiari del contribuente

stesso. Con   riferimento a questo ultimo aspetto, la disposizione si presenta

particolarmente innovativa,   atteso   che  per la prima volta sara' possibile

concedere la   deduzione   anche   in   tutte  le ipotesi in cui il possessore

dell'immobile  non   utilizza  l'unita' immobiliare come abitazione principale

avendone concesso l'uso ad un familiare, ivi residente.                       

        E' bene   precisare che, per effetto del comma 4, dell'art. 6, l.f. le

modifiche esposte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999.        

1.2     Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione      

        principale                                                            

        L'articolo 6,   comma   1,   lettera h), l.f. introduce nel Tuir, dopo

l'articolo 13-bis,   un articolo 13-ter, che disciplina la detrazione a favore

dei titolari   di   contratti   di locazione di un'abitazione adibita a dimora

principale.  Si   ricorda,   che   in  attuazione della lettera e) del comma 1

dell'articolo 18   della   citata  legge n. 133 del 1999, era stato emanato il

decreto legislativo   17   agosto 1999, n. 327, con il quale, per il solo anno

1999, era   stata introdotta una detrazione a favore dei titolari di contratti

di locazione    di    unita'    immobiliare adibita a dimora principale, cosi'

graduata: lire  320.000, se il reddito complessivo del contribuente non supera

lire 30   milioni,  lire 160.000, se il reddito complessivo e' compreso tra 30

milioni e   una   lira   e  60 milioni. La detrazione competeva soltanto se si

trattava di contratti stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3,

e 4,  commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La disposizione non ha

ancora esplicato   effetto.   Tale   detrazione, in un primo momento prevista,

appunto, per  un solo anno, e' ora con la disposizione in commento subordinata

alle stesse   condizioni   e   disposta   a regime. Inoltre, gli importi della

detrazione sono   raddoppiati   e, quindi, abbiamo: lire 640.000 se il reddito

complessivo non   supera   lire   30   milioni   e lire 320.000, se il reddito

complessivo supera  lire 30 milioni, ma non e' superiore a lire 60 milioni. E'

opportuno chiarire   che,   per  fruire della detrazione, e' necessario che il

contratto sia stipulato o rinnovato a norma dei citati articoli della legge n.

431 del   1998   entro il 31 dicembre 1999; e che soddisfatta  tale condizione

(sempreche' ricorrano   i   limiti   di   reddito stabiliti), la detrazione e'

rapportata soltanto   al   periodo   dell'anno in cui l'abitazione e' stata la

dimora principale  del contribuente ( ad esempio, se il contratto e' rinnovato

il 1   ottobre   1999   e   l'abitazione  costituisce la dimora principale del

contribuente per tutto l'anno, la detrazione spetta per l'intero anno).       

Inoltre, la   detrazione   va   suddivisa   tra i cointestatari del contratto,

ovviamente ciascuno   di   loro   dovra'   fare riferimento al proprio reddito

complessivo per stabilire l'importo della detrazione spettante.               

1.3     Riduzione di aliquota e riduzione della misura dell'acconto,          

        incremento detrazioni soggettive e oggettive e deduzione redditi di   

        collaborazione coordinata e continuativa.                             

        Con la   lettera   b)  del comma 1 dell'articolo 6, l.f. si interviene

sull'articolo 11   del   Tuir,   riducendo  di un punto percentuale l'aliquota

applicabile al   secondo   scaglione, che passa dal 26,5 per cento al 25,5 per

cento. La   modifica   entra   in  vigore dal 1 gennaio 2000. Relativamente ai

redditi di   lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati la riduzione del

punto percentuale   va   riconosciuta   dal  sostituto d'imposta fin dal primo

periodo di paga dell'anno 2000.                                               

        Con la   lettera   c)   dello   stesso articolo 6, comma 1, sono state

modificate le  detrazioni d'imposta per familiari a carico di cui all'articolo

12 del Tuir, e precisamente:                                                  

 - con   il   numero   1) sono state elevate da lire 336.000 a lire 408.000 le

   detrazioni d'imposta per i familiari a carico per l'anno d'imposta 2000.   

   Per le   stesse   detrazioni,   e' prevista l'elevazione a lire 516.000 per

   l'anno d'imposta 2001, e a lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002;    

 - con  il  numero 2) e' stato disposto l'incremento di ulteriori lire 240.000

   delle detrazioni   per   familiari   a carico spettanti per i figli di eta'

   inferiore a tre anni. Anche questo incremento decorre dal 1 gennaio 2000.  

        Relativamente ai   redditi   di  lavoro dipendente e a quelli a questi

assimilati i   nuovi   importi   delle  detrazioni per carichi familiari vanno

riconosciute dal   sostituto d'imposta fin dal primo periodo di paga dell'anno

2000.                                                                         

        Con   la   lettera   d)  sono  state  modificate  nel modo seguente le

detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13 del Tuir:                         

 - con   il   numero   1)  e' stata prevista l'elevazione delle detrazioni per

redditi di  lavoro dipendente da lire 1.680.000 a lire 1.750.000 per i redditi

di lavoro  dipendente non superiori a lire 9.100.000, da lire 1.600.000 a lire

1.650.000 per   quelli  superiori a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000, da

lire 1.500.000 a lire 1.550.000 per quelli superiori a lire 9.300.000 ma non a

lire 15.000.000,   da   lire 1.350.000 a lire 1.400.000 per quelli superiori a

lire 15.000.000   ma non a lire 15.300.000, da lire 1.250.000 a lire 1.300.000

per quelli   superiori   a   lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000, da lire

1.150.000 a   lire   1.200.000 per quelli superiori a lire 15.600.000 ma non a

lire 15.900.000,  lasciando invariata la misura della detrazione per i redditi

superiori a 15.900.000;                                                       

 - con   il   numero   2)  e' stata modificata la detrazione d'imposta di lire

120.000 prevista   dal comma 2 dell'articolo 13 del Tuir, nei casi in cui alla

formazione del    reddito    complessivo concorrano esclusivamente trattamenti

pensionistici per   un   importo  totale non superiore a lire 18.000.000 ed il

reddito dell'unita'   immobiliare   adibita   ad abitazione principale e delle

relative pertinenze nel modo seguente:                                        

        a) lire  190.000,  per  i  soggetti  di  eta'  inferiore a 75 anni, se

l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;    

        b) lire  120.000,  per  i  soggetti  di  eta'  inferiore a 75 anni, se

l'ammontare  complessivo dei  redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non

lire 18.000.000;                                                              

        c) lire  430.000,  per i soggetti  di eta' non inferiore a 75 anni, se

l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;    

        d) lire  360.000, per  i soggetti  di eta' non inferiore a 75 anni, se

l'ammontare  complessivo  dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non

lire 18.000.000;                                                              

        e) lire 180.000, per i soggetti  di eta' non  inferiore  a 75 anni, se

l'ammontare  complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non

lire 18.500.000;                                                              

        f) lire 90.000,  per i soggetti  di eta' non  inferiore  a 75 anni, se

l'ammontare complessivo dei redditi  di pensione supera lire 18.500.000 ma non

lire 19.000.000.                                                              

        Le detrazioni   indicate   alle   lettere  c), d), e) ed f) spettano a

decorrere dal  periodo d'imposta nel corso del quale il contribuente compie il

settantacinquesimo anno di eta'.                                              

        I nuovi   importi   delle  detrazioni per redditi di lavoro dipendente

sopra elencati   entrano   in   vigore   dal  1 gennaio 2000. Gli stessi vanno

riconosciuti dal sostituto d'imposta.                                         

        Con il   numero   3  della stessa lettera d) dell'articolo 6, l.f. che

prevede l'introduzione   del   comma  2-ter all'articolo 13 del Tuir, e' stata

istituita una   nuova detrazione d'imposta spettante ai soggetti che, oltre al

reddito (eventuale) dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e

delle relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione prevista dal

comma 3-bis   dell'articolo 10 del Tuir (lire  1.800.000, di cui al precedente

punto 1.1),    percepiscono    esclusivamente  redditi derivanti dagli assegni

periodici in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o

annullamento del   matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, redditi

di lavoro   autonomo   derivante   da  rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa e   redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, di

importo complessivamente   non   superiore a lire 9.600.000. La misura di tale

detrazione e' cosi' determinata:                                              

a) lire 300.000,  se l'ammontare  del  reddito  complessivo   non  supera lire

   9.100.000;                                                                 

b) lire 200.000, se  l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000

   ma non lire 9.300.000;                                                     

c) lire 100.000, se  l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000

   ma non lire 9.600.000.                                                     

        La nuova   detrazione   spetta con riferimento ai redditi del 1999. Va

precisato che   questa  detrazione, relativamente ai redditi di collaborazione

coordinata e   continuativa,   non  puo' essere mai riconosciuta dal sostituto

d'imposta in   sede   di   tassazione alla fonte e, quindi, deve essere sempre

utilizzata in   sede   di  dichiarazione dei redditi. Relativamente agli altri

redditi, invece,   per il 1999, sara' utilizzata  dal contribuente  in sede di

dichiarazione dei   redditi,   mentre   a decorrere dal 1 gennaio 2000, potra'

essere riconosciuta   dal   sostituto  d'imposta se richiesta dall'interessato

secondo i principi generali in materia di detrazioni d'imposta.               

        L'espressione "rapporti   di   lavoro   dipendente di durata inferiore

all'anno"  va   intesa   in   senso  letterale e, quindi, senza distinguere le

motivazioni che hanno provocato un rapporto di durata inferiore all'anno.     

        Con il numero 4) della stessa lettera d) dell'articolo 6, che modifica

il comma   3, dell'articolo 13, del Tuir, sono state elevate le detrazioni per

redditi di lavoro autonomo e di impresa minore nel modo seguente:             

a) da lire 700.000 a lire 750.000, se il reddito non supera lire 9.100.000;   

b) da lire 600.000 a  lire 650.000, se il reddito supera lire 9.100.000 ma non

   lire 9.300.000;                                                            

c) da lire 500.000 a  lire 550.000, se il reddito supera lire 9.300.000 ma non

   lire 9.600.000;                                                            

d) da lire 400.000 a  lire 450.000, se il reddito supera lire 9.600.000 ma non

   lire 9.900.000;                                                            

e) da lire 300.000 a  lire 350.000, se il reddito supera lire 9.900.000 ma non

   lire 15.000.000.                                                           

        Resta, invece,   invariata   la misura delle detrazioni indicate nelle

lettere f) e g) dello stesso comma 3, dell'articolo 13, del Tuir, vale a dire:

f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di

   impresa – superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;            

g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di

   impresa – superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.            

        I nuovi   importi   delle   suddette detrazioni hanno decorrenza dal 1

gennaio 2000.                                                                 

        Con il  comma 8, dell'articolo 6, si dispone la riduzione della misura

dell'acconto da   versare   in autotassazione per le imposte sul reddito delle

persone fisiche dal 98 per cento al 92 per cento per l'anno d'imposta 2000.   

        La disposizione dell'articolo 51, comma 3, l.f. invece, eleva dal 5 al

6 per   cento la deduzione forfetaria di cui all'art. 50, comma 8, del Tuir in

favore del   contribuente   che   possieda  soltanto redditi di collaborazione

coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49, del

Tuir, per   un   importo lordo non superiore a lire 40 milioni, e  l'eventuale

reddito dell'unita'   immobiliare   adibita   ad abitazione principale e delle

relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione prevista dal comma

3-bis dell'articolo 10 del Tuir.                                              

        E', inoltre,  previsto che tale incremento decorre dal 1 gennaio 1999,

mentre la   suddetta  deduzione verra' incrementata, dal 1 gennaio 2001, di un

ulteriore punto percentuale, raggiungendo quindi la quota del 7 per cento.    

1.4     Mezzi di locomozione per portatori di handicap                        

        Con l'articolo   6,   comma   1  lettera e), l.f. sono state apportate

modifiche all'articolo  13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, aggiungendo ai 

mezzi necessari   per   la   locomozione   dei  non vedenti i cani guida e gli

autoveicoli rispondenti   alle   caratteristiche  che verranno successivamente

stabilite con decreto del Ministro delle finanze.                             

        Viene, altresi',   specificato,   che   tra   i mezzi necessari per la

locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli le cui caratteristiche

saranno anche in questo caso stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

        Tale modifica normativa e' finalizzata ad ampliare i beneficiari della

detrazione d'imposta   prevista   dall'articolo  13-bis, lettera c), del Tuir,

comprendendo, oltre   i soggetti con difficolta' motorie, anche i soggetti non

vedenti ed   i   sordomuti.   Cio' comporta che la detrazione sara' fruita dai

citati soggetti anche per veicoli non adattati. Inoltre, l'agevolazione potra'

essere fruita   da   un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del

soggetto portatore di handicap fiscalmente a suo carico.                      

        Per quanto  riguarda le modalita' per fruire della detrazione, si puo'

fare riferimento   a   quanto   gia'   previsto nelle istruzioni relative alla

compilazione dei   modelli   di   dichiarazione  dei redditi per l'acquisto di

veicoli necessari   alla   locomozione   di potatori di handicap con ridotte o

impedite capacita'   motorie.   Pertanto, anche in tal caso, l'agevolazione e'

riferita all'acquisto    di    un    solo  autoveicolo ogni 4 anni, salvo casi

particolari.                                                                  

1.5     Spese funebri                                                         

        Con la   lettera   f)  dello stesso articolo 6, comma 1, l.f. e' stato

modificato l'importo   massimo   sul   quale  calcolare la detrazione prevista

dall'art. 13-bis,  comma 1, lettera d), riguardante le spese funebri sostenute

in dipendenza  della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile

e di  affidati o affiliati. Tale importo,  in precedenza previsto in 1 milione

di lire per   decesso,  con   effetto   dal   periodo d'imposta 1999, e' stato

innalzato a lire 3 milioni.                                                   

1.6     Ristrutturazioni edilizie                                             

        Con l'articolo  6, comma 15, l.f. sono state apportate modificazioni a

quanto precedentemente   disposto   dalla  legge 27 dicembre 1997, n. 449, con

riferimento alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio

edilizio esistente.  La detrazione prevista dall'articolo 1, della sopracitata

legge n.   449   del   1997,  compete anche per le spese sostenute nel periodo

d'imposta in  corso alla data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al 36 per

cento. La    diminuzione    della    misura della detrazione rispetto a quella

precedentemente   prevista     del   41   per   cento   e'  compensativa   del

contestuale decremento   dell'aliquota   IVA per i lavori di manutenzione, che

varia dal   20  al  10  per cento. La  modifica, pertanto,  si traduce  in  un

piu'– ampio beneficio per il contribuente.                                    

        Con l'introduzione   del comma 1-bis al citato articolo 1, della legge

n. 449   del 1997, si estende anche la tipologia delle spese che danno diritto

alla detrazione   in questione, inserendo, oltre a quelle gia' previste, anche

le spese   sostenute   per  la redazione della documentazione obbligatoria per

comprovare la   sicurezza statica dei fabbricati, nonche' per la realizzazione

degli interventi di manutenzione necessari in tal senso.                      

        Tale norma    risponde    alle    esigenze emergenti da recenti eventi

eccezionali, che  inducono i proprietari di immobili ad impegnarsi in misure e

in lavori di manutenzione mirati a scongiurare i rischi dovuti a situazioni di

instabilita' strutturale dei fabbricati.                                      

        Risulta, inoltre,   modificata   la  disposizione prevista dal comma 3

dell'art. 1  della legge n. 449 del 1997, concernente l'obbligo di allegazione

delle copie   delle ricevute di pagamento dell'ICI al modello di comunicazione

della data   di   inizio   lavori (se tale imposta era dovuta) con riferimento

all'anno 1997.                                                                

        Sulla base    della    nuova  disposizione normativa occorre, infatti,

fornire documentazione   del   pagamento della suddetta imposta per gli anni a

decorrere dal 1997.                                                           

        E' necessario   chiarire   che,  al fine di usufruire della detrazione

prevista per   il  periodo d'imposta 2000, si puo' continuare ad utilizzare il

modello di  comunicazione al Centro di Servizio gia' predisposto per il 41 per

cento. Inoltre,   si   rendono applicabili le istruzioni fornite dal Ministero

delle finanze e dal Ministero dei lavori pubblici con le circolari n. 57/E del

24 febbraio 1998 e n. 121/E dell'11 maggio 1998. Va sottolineato che, le spese

in questione  costituiscono, come e' noto, un onere e, pertanto, ai fini della

detrazione, si    applica    il    criterio  di cassa. Cosi' tutti i pagamenti

effettuati a   decorrere   dal   1 gennaio 2000, sia in acconto che a saldo di

fatture emesse    nel    1999,    vanno   considerati ai fini della detrazione

dall'imposta relativa   ai   redditi   del   2000 e fruiscono dell'aliquota di

detrazione del 36 per cento.                                                  

        Resta fermo   che   qualora  gli interventi siano eseguiti su immobili

storici e   artistici   di   cui   alla   legge primo giugno 1939, n. 1089, il

contribuente puo'  fruire per le spese sostenute anche della detrazione del 19

per cento prevista dall'articolo 13-bis del TUIR ridotta del 50 per cento.    

1.7     Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare  

        gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria

        idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici                

        Con l'articolo   6,  comma 16, l.f. e' stata introdotta una detrazione

dall'imposta sul   reddito  per le persone fisiche per gli interessi passivi e

per gli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000

per effettuare   gli   interventi   necessari al rilascio della documentazione

obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici.          

        La detrazione   compete  nella misura del 19 per cento calcolata su un

ammontare complessivo    non    superiore    a    lire   5 milioni; in caso di

contitolarita' del   contratto   di   mutuo,  o di piu' contratti di mutuo, il

suddetto limite   e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri

accessori e quote di rivalutazione sostenuti.                                 

        La disposizione    prevede    l'emanazione    di   un apposito decreto

ministeriale per stabilire modalita' e condizioni per fruire della detrazione.

1.8     Compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria            

        L'art. 6,  comma 1, lettera i), l.f. aggiunge all'art. 48-bis del Tuir

(recante disposizioni per la determinazione dei redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente)   la lettera a-bis) in base alla quale i compensi percepiti

dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per attivita' libero

professionale intramuraria   esercitata,   dietro autorizzazione del direttore

generale dell'azienda    sanitaria,    presso    studi  professionali privati,

costituiscono reddito nella misura del 90 per cento.                          

        In sostanza,   tale   disposizione, che ha effetto dal 1 gennaio 2000,

introduce una deduzione forfetaria ai fini della determinazione dell'ammontare

dei compensi   da assoggettare a tassazione al fine di tener conto delle spese

sostenute per l'attivita' intramurale dal lavoratore che, in quanto assimilato

al prestatore   di  lavoro subordinato, non avrebbe la possibilita' di tenerne

conto in  sede di determinazione del reddito imponibile al pari dei lavoratori

autonomi.                                                                     

        Al riguardo,   occorre  precisare che la deduzione del 10 per cento va

operata sulla  parte dei compensi che residua una volta scomputate le somme di

spettanza dell'azienda sanitaria.                                             

1.9     Credito d'imposta per nuove assunzioni                                

        L'articolo 6,   commi 9, 10 e 11, l.f. disciplina l'attribuzione di un

credito d'imposta   a  favore degli imprenditori individuali, societa' ed enti

che assumono,   dal   1  gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che

fruiscono di    trattamento    di    integrazione salariale, che si trovano in

mobilita', che   sono impegnati in lavori socialmente utili, che trasferiscono

per esigenze   di   lavoro   la   residenza anagrafica o che sono portatori di

handicap.                                                                     

        Il credito d'imposta spetta a condizione che:                         

 1) il  datore di lavoro conceda ai nuovi assunti un fabbricato, o porzione di

    esso, in uso, comodato o locazione;                                       

 2) venga  incrementata  la  base   occupazionale   dei  lavoratori dipendenti

    rispetto a   quella esistente alla data del 30 settembre 1999. A tal fine,

    l'incremento deve   risultare dalla somma algebrica di nuove assunzioni ed

    eventuali cessazioni  del rapporto di lavoro intercorse nel periodo tra il

    1 gennaio    2000    e    il   31 dicembre 2002, tenendo conto anche delle

    diminuzioni occupazionali   che intervengono presso societa' controllate o

    facenti capo allo stesso soggetto.                                        

        Verificandosi tali   condizioni,   il   credito d'imposta spettante e'

determinato nella  misura del 19 per cento del valore del suddetto compenso in

natura calcolato   con  i criteri di cui all'articolo 48, comma 4, lettera c),

del Tuir.                                                                     

1.10    Addizionale  comunale e provinciale - addizionale regionale           

        L'articolo 6,  comma 12, l.f., apporta talune modifiche alle modalita'

di prelievo dell'addizionale comunale e provinciale con riferimento ai redditi

di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente.   

        In particolare,   il  sostituto d'imposta dovra' applicare le medesime

disposizioni previste   per   l'addizionale  regionale di cui all'articolo 50,

comma 4,   del   D.Lgs.   n.   446 del 1997. Al riguardo, occorre rilevare che

quest'ultima disposizione   e'   stata   modificata  dall'articolo 1, comma 4,

lettera r),   del decreto legislativo correttivo dell'Irap. In base alle nuove

norme il   sostituto   d'imposta  determina l'addizionale regionale in sede di

effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene la stessa a decorrere

dal periodo  di paga successivo in un numero massimo di undici rate. Pertanto,

il numero   delle   rate   e'   variabile  in funzione del momento in cui sono

effettuate le   predette  operazioni di conguaglio: se esse vengono effettuate

nei mesi    di    dicembre,    gennaio    e febbraio, il numero delle rate e',

rispettivamente, pari a 11, 10 e 9.                                           

        Resta, invece,   confermato   che  per i rapporti di lavoro cessati in

corso d'anno   l'addizionale regionale e' prelevata in un'unica soluzione alla

data di effettuazione delle relative operazioni di conguaglio.                

        Tali disposizioni   si   rendono   gia' applicabili alle operazioni di

conguaglio di fine anno 1999.                                                 

        Le suddette   modalita'  di determinazione e prelievo dell'addizionale

regionale si applicano, dunque, anche all'addizionale comunale e provinciale. 

        Inoltre, l'articolo 30, comma 14, l.f., prevede che per l'anno 2000 il

termine previsto    per      deliberare      la    variazione dell'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale    comunale    e   provinciale e' stabilito

contestualmente alla   data dell'approvazione del   bilancio comunale. Mentre,

per gli   anni   successivi,   il   predetto termine e' fissato a regime al 31

dicembre di ciascun anno.                                                     

        Sul sito   Internet   del  Ministero delle Finanze (www.finanze.it) e'

contenuta l'indicazione delle aliquote delle addizionali comunicate dai comuni

che le hanno deliberate.                                                      

1.11    Borse di studio "Programma Socrates"                                  

        L'articolo 6,   comma   13, l.f., prevede l'esenzione dall'Irpef delle

somme erogate   a   titolo   di   borse di studio bandite, dal 1 gennaio 2000,

nell'ambito del "programma Socrates", istituito con decisione n. 819/95/CE del

parlamento europeo e del consiglio, nonche' delle somme aggiuntive corrisposte

dall'Universita', a condizione che l'importo complessivo annuo non ecceda lire

15 milioni.                                                                   

1.12    Credito d'imposta per i marittimi                                     

        L'articolo 13,   commi   da   1   a  3, l.f., modifica le disposizioni

contenute nell'articolo   4   del   decreto   legge  30 dicembre 1997, n. 457,

convertito dalla   L.   27 febbraio 1998, n. 30, concernente la disciplina del

credito d'imposta   spettante   ai   soggetti che utilizzano navi iscritte nel

Registro internazionale istituito dall'articolo 1 dello stesso provvedimento. 

        Per effetto   di tali modifiche, il credito d'imposta spetta, non solo

con riferimento    alle    ritenute    alla   fonte relative alle retribuzioni

corrisposte al   personale dipendente imbarcato, ma anche con riferimento alle

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti dall'armatore a

personale imbarcato. Detto credito e', inoltre, attribuito ai soggetti che, in

base a  rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano attivita' commerciali

a bordo di navi da crociera.                                                  

        E', altresi',   previsto   che  alle predette attivita' commerciali si

applicano le   disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge

n. 30   del   1998,   in  base  alle quali  i relativi redditi sono imponibili

ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg nella misura del 50 per cento.                

        Infine, per    le    attivita'    di    escursione a terra tale ultima

agevolazione si applica esclusivamente a favore degli armatori.               

        Per quanto non modificato, sono confermate le istruzioni ministeriali 

fornite con risoluzione n. 22/E del 12 febbraio 1999.                         

1.13    Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente         

        Si fa   presente che con il decreto correttivo dei decreti legislativi

n. 461,   n.   467,   n.   466  e n. 314, sono state introdotte, tra le altre,

disposizioni modificative della disciplina del reddito di lavoro dipendente.  

        Tra queste si segnala:                                                

 1) la   modifica  alla lettera f) dell'articolo 48, comma 2, del Tuir, con la

    quale e'   stata   mantenuta  l'esclusione dalla formazione del reddito di

    lavoro dipendente soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili

    nido e   colonie   climatiche. La nuova disposizione entra in vigore dal 1

    gennaio 2000;                                                             

 2) la   riduzione  dall'1 per cento allo 0,5 per cento della maggiorazione da

    applicare alle    imposte    che    il   lavoratore, in caso di conguaglio

    incapiente, chiede   di   prelevare dalle retribuzioni del periodo di paga

    successivo a    quello    in    cui  terminano gli effetti economici delle

    operazioni di   conguaglio. La nuova misura della maggiorazione si applica

    alle imposte relative al conguaglio dei redditi del 1999;                 

 3) la   modifica   alla   lettera   g) del comma 2 dell'articolo 48 del Tuir,

    riguardante la   non   concorrenza   al reddito di lavoro dipendente delle

    azioni assegnate ai lavoratori dipendenti.                                

    Sulla base   delle   modifiche  apportate, relativamente al vero e proprio

    azionariato, ai   fini   della   non  imponibilita' sono poste le seguenti

    condizioni: le   azioni   devono essere offerte a tutti i dipendenti e non

    devono essere   cedute   prima  di tre anni. In ogni caso, il valore delle

    azioni offerte    non    concorre    alla formazione del reddito di lavoro

    dipendente fino    all'importo    massimo    di lire 4 milioni nel periodo

    d'imposta.                                                                

    Inoltre, e' stato mantenuto un regime di favore per i piani di azionariato

    che hanno  l'obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti,

    prevedendo che,   in   caso   di  assegnazione di azioni ad un dipendente,

    l'importo che   non   concorre   a  formare il reddito e' costituito dalla

    differenza tra   il   valore   delle azioni al momento dell'assegnazione e

    quanto corrisposto   dal   dipendente,  purche' quest'ultimo ammontare sia

    almeno pari   al   valore delle azioni stesse al momento dell'offerta. Non

    verificandosi tale   condizione, ossia se il prezzo pagato e' inferiore al

    valore delle   azioni  al momento dell'offerta, l'agevolazione non spetta,

    per cui    la    differenza    tra   valore al momento dell'assegnazione e

    corrispettivo pagato costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile. 

    La non   imponibilita' e' esclusa, tuttavia, nei casi in cui il dipendente

    sia titolare di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di

    partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.     

    Detti nuovi   criteri di tassazione delle assegnazioni di titoli e diritti

    nell'ambito del   reddito   di   lavoro   dipendente non si applicano alle

    assegnazioni gia'   effettuate   alla   data   del 1 gennaio 2000 ne' alle

    assegnazioni derivanti   dall'esercizio   di   opzione che sono state gia'

    attribuite nel   periodo che va dal 1 gennaio 1998 alla data di entrata in

    vigore del   decreto  correttivo. In tal modo, restano esclusi dalla nuova

    disciplina i piani di azionariato gia' deliberati a quest'ultima data.    

        Per  effetto  della contestuale modifica dell'articolo 82 del Tuir, la

quale si applica con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1

gennaio 2000,    al    momento    della  cessione delle azioni in questione si

applicheranno le    nuove    disposizioni   relative alla determinazione delle

plusvalenze cosi'   come   modificate  e, pertanto, il valore delle azioni non

assoggettato a    tassazione    al   momento dell'assegnazione non puo' essere

scomputato dal corrispettivo di cessione.                                     

1.14    Associazioni sportive dilettantistiche                                

        L'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 ha previsto che, a decorrere

dal periodo   d'imposta   2000,   i compensi, comunque denominati, comprese le

indennita' di   trasferta   e   i   rimborsi  forfetari, erogati da societa' o

associazioni sportive    dilettantistiche    per    prestazioni  connesse alla

promozione dell'attivita' sportiva dilettantistica,  non costituiscono reddito

per il   percipiente   persona fisica per un importo di lire 90.000 riferito a

ciascuna prestazione    e,    comunque,    per un importo complessivamente non

superiore a lire sei milioni annui.                                           

        Sulla parte   dei   compensi che eccede il limite complessivo annuo di

lire 6   milioni,   le   societa' sportive dilettantistiche devono operare una

ritenuta a   titolo   di   imposta, nella misura del 18,5%, incrementata delle

addizionali (regionale   e  comunale) all'IRPEF,  senza attribuire esclusioni,

riduzioni, o  deduzioni specificatamente stabiliti per le singole categorie di

reddito, ad    esempio,    lavoro    dipendente  o collaborazioni coordinate e

continuative.                                                                 

        Le  societa'   sportive,   ai fini della verifica dei predetti limiti,

devono farsi    rilasciare,    all'atto    del    pagamento  dei compensi, una

autocertificazione dal percipiente, nei modi previsti dalla legge, che attesti

gli ulteriori compensi della stessa natura erogati da altri soggetti.         

        I  soggetti   che   erogano  i compensi in argomento devono rilasciare

un'apposita certificazione ai percipienti.                                    

        Sono, inoltre,    esclusi    dalla    disciplina    presa   in esame i

compensi corrisposti   ai   propri   lavoratori  dipendenti o ai  soggetti che

rivestono la   qualifica di artisti e professionisti (come, ad esempio, quelli

erogati al  professionista che redige la dichiarazione fiscale della societa')

ovvero esercenti   attivita' d'impresa (come,  ad esempio,  quelli corrisposti

per la fornitura delle divise sportive alla societa').                        

        Con l'aggiunta   della  lettera i-ter) al comma 1 dell'articolo 13-bis

del Tuir, in materia di erogazioni liberali in denaro, e' stato consentito che

le erogazioni in favore delle societa' sportive dilettantistiche diano diritto

ad una   detrazione d'imposta lorda del 19% calcolata su un importo massimo di

1.000.000 di  lire, nel caso di erogazioni effettuate da  persone fisiche. Per

effetto di   una   modifica   contestuale all'articolo 91-bis del Tuir, per le

analoghe erogazioni  effettuate da soggetti all'Irpeg la detrazione del 19 per

cento va calcolata su un importo massimo di lire 500.000.                     

        Per  fruire     della     detrazione  del 19 per cento, i versamenti a

favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non inferiori a

lire 100.000   devono   essere  effettuati attraverso conti correnti bancari o

postali intestati    all'associazione    sportiva,     ovvero   con   carte di

credito, bancomat o altri sistemi di pagamento.                               

        I versamenti  o i pagamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati in

modo non   conforme   alle   modalita' previste non potranno essere portati in

detrazione.                                                                   

        Per i   versamenti  e i pagamenti di importi inferiori a lire 100.000,

fermo  restando   l'obbligo della conservazione della relativa documentazione,

non  sono previste particolari modalita'.                                     

1.15    Autotrasporto                                                         

        L'art. 6,   comma  21, l.f., modifica il comma 10-bis dell'art. 67 del

Tuir.                                                                         

        Tale disposizione   individua   la  percentuale di deducibilita' delle

quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio

e delle  spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali

per il  servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla

tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972.          

        La suddetta   percentuale   di deducibilita', fissata dal citato comma

10-bis dell'art.   67   nella   misura del 50 per cento, viene elevata, con il

periodo inserito  nel medesimo comma 10-bis dall'art. 6, comma 21, della legge

finanziaria per   il 2000, al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti

di telefonia   fissa   installati   all'interno  dei veicoli utilizzati per il

trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.                   

        In sostanza,   a  seguito dell'entrata in vigore della disposizione in

esame, le  imprese di autotrasporto, sia in conto proprio che per conto terzi,

non sono   soggette   a   limitazioni percentuali di deducibilita' degli oneri

relativi ad   impianti   di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli

utilizzati per il trasporto di merci (c.d. telefoni veicolari).               

        Va sottolineato   che  la deducibilita' piena degli oneri succitati e'

subordinata alla coesistenza di due condizioni:                               

- gli oneri devono essere relativi ad impianti di telefonia fissa;            

- gli impianti cui si riferiscono gli oneri succitati devono essere installati

  all'interno  di  veicoli utilizzati  per il  trasporto di merci e, in quanto

  tali, non devono essere suscettibili di diversa utilizzazione.              

        In ordine   alla   nozione di oneri richiamata dalla norma in esame va

precisato che,   stante la genericita' del termine utilizzato dal legislatore,

vanno considerati    come    tali   sia quelli connessi all'acquisizione degli

impianti telefonici   succitati   (quote  di ammortamento, canoni di locazione

anche finanziaria,  canoni di noleggio) sia quelli connessi all'utilizzo degli

impianti stessi (spese di impiego e di manutenzione).                         

1.16 Tasse automobilistiche                                                   

        L'art. 6, comma 22 l.f., apporta modifiche alla tassazione dei        

rimorchi; in sostanza le tasse non saranno piu' commisurate alla portata degli

stessi, ai sensi dell'art. 2, lettera d, del Testo Unico delle leggi sulle    

tasse automobilistiche (approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39), bensi' al  

peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici come previsto dalla

lettera d-ter inserita al citato DPR n. 39 del 1953 della disposizione in     

commento.                                                                     

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2.      IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO                                           

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2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a      

    destinazione abitativa                                                    

        L' art.  7, comma 1, lettera b), l.f., riduce al 10%, per l'anno 2000,

l'aliquota IVA   applicabile  alle prestazioni relative alla realizzazione, su

fabbricati a   prevalente  destinazione abitativa privata, degli interventi di

recupero elencati   nelle   lettere   a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5

agosto 1978.    Si    tratta    degli   interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, di   restauro  e risanamento conservativo e di ristrutturazione

edilizia.                                                                     

        La norma   fa espressamente salve le disposizioni piu' favorevoli gia'

previste, in   materia   di   IVA,  per le prestazioni concernenti il recupero

edilizio. Nella tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (n.

127-quaterdecies), sono   attualmente elencati, tra i servizi cui l'imposta si

applica a     regime     con    l'aliquota   ridotta del 10 per cento, quelli,

dipendenti da   contratti   d'appalto,    aventi  ad oggetto gli interventi di

recupero edilizio  di cui alle   lettere c) e d) della citata legge n. 457 del

1978 (rispettivamente   il   restauro     e   risanamento   conservativo  e la

ristrutturazione edilizia),    effettuati    su      qualsiasi   tipologia  di

immobile. Ne   consegue  che la portata innovativa della   norma   riguarda in

sostanza gli    interventi    di    manutenzione   ordinaria e   straordinaria

effettuati su   immobili   a prevalente destinazione abitativa, ai   quali  si

applichera', per  l'anno 2000, l'aliquota IVA del 10 per cento anziche' quella

del 20 per cento.                                                             

        L'agevolazione riguarda   la   prestazione di servizi complessivamente

intesa, per   cui   si   estende   anche  alle forniture delle materie prime e

semilavorate e  degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali

beni non   costituiscano   una   parte significativa del valore delle cessioni

effettuate nel quadro dell'intervento. Per i beni che invece costituiscono una

parte significativa del detto valore l'aliquota ridotta si applica solo fino a

concorrenza della   differenza   tra  il valore complessivo dell'intervento di

recupero e    quello    dei    medesimi    beni.    Per facilitare la gestione

dell'agevolazione, e'   previsto  che i beni per i quali ricorre la condizione

del "valore   significativo" siano identificati con decreto del Ministro delle

Finanze.                                                                      

        Tale decreto, in corso di emanazione, individua i seguenti beni di    

valore significativo:                                                         

- ascensori e montacarichi;                                                   

- infissi esterni ed interni;                                                 

- caldaie;                                                                    

- videocitofoni;                                                              

- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;                     

- sanitari e rubinetterie da bagno;                                           

- impianti di sicurezza.                                                      

        L'agevolazione si   applica   alle  prestazioni di servizi fatturate a

decorrere dal 1 gennaio 2000.                                                 

        E' necessario   chiarire  il significato della locuzione "fabbricati a

prevalente destinazione    abitativa     privata",  utilizzato dalla norma per

circoscrivere oggettivamente l'ambito di applicazione del beneficio.          

        Si ritiene che la detta espressione sia atta a ricomprendere:         

 1) singole   unita' immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali

    da A1   ad   A11,  escluso A10)- a prescindere dall'effettivo utilizzo - e

    relative pertinenze;                                                      

 2) interi  fabbricati con piu' del 50% della superficie dei piani sopra terra

    destinata ad   abitazione   privata (non e' necessario che ricorra l'altra

    condizione richiesta    dalla    legge    n.  408 del 1949 -c.d. Tupini- e

    successive modificazioni,   ossia che la superficie destinata a negozi non

    ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).                    

        Dal momento    che    la    disposizione   fa riferimento ad edifici a

destinazione abitativa  privata restano esclusi dall'agevolazione i fabbricati

destinati ad utilizzazioni pubbliche.                                         

        Nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, beni

di "valore   significativo"   ricompresi nell'elenco recato dal citato decreto

ministeriale il   contribuente   deve indicare in fattura il corrispettivo del

servizio al   netto  del valore  dei detti beni, ed inoltre, distintamente, la

parte del   valore   dei   beni stessi cui e' applicabile l'aliquota ridotta e

l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20%.                              

2.2     Prestazioni di assistenza domiciliare                                 

        L' art.   7,   comma  1, lettera a), l.f., riduce dal 20%  al 10%, per

l'anno 2000,    l'aliquota    IVA   applicabile alle prestazioni di assistenza

domiciliare rese   da  societa', da imprese individuali, e da enti privati non

aventi finalita' di assistenza sociale, nei confronti di soggetti appartenenti

alle seguenti   categorie disagiate: anziani, inabili adulti, soggetti affetti

da disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e

di devianza.                                                                  

        La norma,    dal    momento    che   sono espressamente fatte salve le

disposizioni piu'   favorevoli   gia' previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, non

riguarda le prestazioni della medesima natura rese:                           

1) da   organismi  di diritto  pubblico , da  ONLUS,  da istituzioni sanitarie

   riconosciute o da altri enti  aventi finalita' di assistenza sociale, per i

   quali continua ad applicarsi la norma  di esenzione di cui al punto 27-ter)

   dell'articolo 10 del decreto del  Presidente della  Repubblica  26  ottobre

   1972, n. 633;                                                              

2) dalle  cooperative e loro  consorzi, ai  quali continua ad applicarsi l'IVA

   con l'aliquota  del 4 per  cento ai sensi delle  disposizioni contenute nel

   punto 41-bis) della tabella A - parte terza - allegata al citato decreto n.

   633 del 1972.                                                              

        I destinatari   del   beneficio sostanzialmente coincidono con tutti i

soggetti e   gli enti finora tenuti ad applicare l'aliquota del 20%, in quanto

non ricompresi  dalle previsioni agevolative recate dai sopra cennati art. 10,

n. 27-ter) e tabella A, parte seconda, n. 41-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972.

2.3     Regime speciale per l'agricoltura                                     

        L'art. 60 l.f. prevede che il regime speciale agricolo di cui all'art.

34 del  D.P.R. n. 633 del 1972 continua ad applicarsi alle cessioni effettuate

in adempimento   di   contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati

entro il 31 dicembre 1999.                                                    

        Si pone,  pertanto, la necessita' di stabilire con certezza la data di

stipula degli anzidetti contratti.                                            

        Si precisa     che    per    i produttori agricoli con volume d'affari

inferiore o   pari  a 40   milioni   di  lire continua ad applicarsi il regime

speciale agricolo   a   prescindere  dalle condizioni previste dall'art. 60 in

esame.                                                                        

        I produttori   agricoli  con volume d'affari superiore a 40 milioni di

lire continuano,    invece,    ad    applicare    il  regime speciale agricolo

limitatamente alle cessioni ed ai conferimenti di prodotti agricoli effettuati

in adempimento   di   contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati

entro l'anzidetta data.  Naturalmente della data di stipulazione dovra' essere

fornita adeguata prova,  cosi' come della permanenza degli elementi essenziali

del contratto originario.                                                     

        In ogni   caso   l'individuazione   del  volume d'affari va effettuata

tenendo conto  anche dell'ammontare delle cessioni e dei conferimenti posti in

essere in relazione ai contratti in argomento.                                

        Qualora il produttore agricolo, che abbia un volume d'affari superiore

a 40   milioni di lire,  si sia impegnato a cedere con contratti ad esecuzione

continuata o   differita   solo una parte di prodotti agricoli, si trovera' ad

applicare due   diversi   regimi d'imposta, quello speciale relativamente alle

cessioni e    conferimenti    riguardanti    gli anzidetti contratti  e quello

ordinario per le restanti operazioni.                                         

        Si rende   necessario, al fine di operare la detrazione di imposta  in

relazione ai due diversi regimi, annotare separatamente le operazioni poste in

essere in   attuazione   dei    contratti   in   argomento, per le quali resta

applicabile la detrazione forfetizzata    sulla    base   delle percentuali di

compensazione, rispetto   a   quelle  operazioni effettuate con l'applicazione

dell'imposta nei modi ordinari.                                               

        Si precisa che  per quanto   concerne i rapporti tra cooperative, loro

consorzi,  associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della

legislazione  vigente ed i propri soci, in considerazione del  contenuto dello

statuto, non e'  necessaria   la   stipulazione   di contratti ad hoc, ai fini

dell'applicazione dell'articolo 60 in parola.                                 

2.4     Legge sul mercato dell'oro                                            

        La legge recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro", recentemente

approvata dal   Parlamento,   ha   recepito,   tra l'altro, le disposizioni di

attuazione della   direttiva n. 98/80/CE del 12 ottobre 1998, che ha impegnato

l'Italia ad    armonizzare    il    regime speciale IVA applicabile all'oro, a

decorrere dal 1 gennaio 2000.                                                 

        L'oro viene diviso in due categorie: oro da investimento (oro in forma

di lingotti   o placchette di peso accettato dal mercato dall'oro, ma comunque

superiore ad  un grammo, di purezza pari o superiore a 995/1000, rappresentato

o meno   da   titoli e le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900/1000,

coniate dopo   il   1800,   che  hanno o hanno avuto corso legale nel paese di

origine, normalmente   vendute  ad un prezzo che non supera dell'80% il valore

sul mercato   libero   dell'oro   in esse contenuto) e oro diverso dall'oro da

investimento (materiale   d'oro   e semilavorati di purezza pari o superiore a

325/1000).                                                                    

        Per le   cessioni   e   le operazioni finanziarie riguardanti l'oro da

investimento e relative prestazioni di intermediazione e' prevista l'esenzione

dall'IVA con  possibilita' per i soggetti passivi di optare per l'imposizione,

dandone apposita  comunicazione in sede di dichiarazione annuale. Inoltre, per

tali cessioni,   effettuate   da  soggetti che producono oro da investimento o

trasformano l'oro   in oro ad investimento, non opera il divieto di detrazione

dell'imposta a monte previsto per la generalita' delle operazioni esenti.     

All'oro diverso  dall'oro da investimento e' applicabile l'ordinario regime di

imponibilita', tuttavia, al fine di evitare agli operatori del settore l'onere

finanziario derivante   dal pagamento dell'IVA ai fornitori o in dogana per le

importazioni, l'assolvimento   dell'imposta  avviene attraverso un particolare

meccanismo (cosiddetto reverse charge), che impone al cessionario, se soggetto

passivo residente   nel territorio dello Stato, di integrare la fattura emessa

dal cedente    senza    addebito   d'imposta con l'indicazione dell'aliquota e

dell'imposta e   di   annotarla  sia nel registro degli acquisti che in quello

relativo alle fatture emesse.                                                 

        La stessa    disciplina    prevista    per   l'oro diverso dall'oro da

investimento risulta applicabile anche alle cessioni e importazioni di argento

in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900/1000.                  

        I corrispettivi   delle   importazioni   di   oro diverso da quello da

investimento e   dell'argento in lingotti e grani, cui e' applicato il sistema

di reverse   charge,   dovranno formare oggetto di specifica indicazione nelle

dichiarazioni periodiche   IVA,   nonche'   in  sede di dichiarazione annuale,

secondo quanto previsto dalla VI direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977.  

        Viene, altresi',   precisato, in via di interpretazione autentica, che

alle cessioni   e   importazioni   di   oro in lamine effettuate anteriormente

all'entrata in   vigore  del nuovo trattamento fiscale dell'oro, si applica il

regime di esenzione dall'IVA.                                                 

------------------------------------------------------------------------------

3.      IRAP                                                                  

------------------------------------------------------------------------------

3.1     Irap delle amministrazioni pubbliche                                  

        Con apposito   provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 446

del 1997,    sono    state    introdotte modifiche all'imposta regionale sulle

attivita' produttive   dovuta dagli organi dello Stato e dalle amministrazioni

pubbliche. In   merito,  va osservato che le stesse  sono volte a semplificare

gli adempimenti     cui     dette     amministrazioni     sono  tenute ai fini

dell'applicazione di   detta   imposta.  Pertanto, le disposizioni concernenti

l'Irap dovuta   dai   predetti soggetti sono state separate da quelle relative

agli enti  non commerciali privati e raccolte in autonome disposizioni. In tal

modo la   disciplina   risulta  piu' razionale anche nei confronti degli altri

soggetti che determinano l'Irap dovuta con il sistema retributivo.            

        Tra le modifiche apportate si segnalano :                             

 1) la   sostituzione   della lettera e) dell'articolo 3, comma 1, del decreto

legislativo n.   446   del   1997,  concernente i soggetti tenuti al pagamento

dell'Irap. In  particolare, tale lettera e' stata sostituita dalle due lettere

e) ed  e-bis), contenenti, la prima, l'individuazione, quali soggetti passivi,

degli enti    privati    non    commerciali,   e cioe' gli enti privati di cui

all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Tuir, nonche' le societa' e gli enti

di cui   alla   lettera d) dello stesso comma e, la seconda, l'individuazione,

nell'ambito dei   soggetti   passivi   IRAP,  degli organi dello Stato e delle

Amministrazioni pubbliche    di    cui    all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29;                                       

 2) l'introduzione   dell'articolo   10-bis, concernente la determinazione del

valore della    produzione    netta    per    gli  organi dello Stato e per le

Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993.       

        Relativamente ai   predetti soggetti sono state comunque confermate le

modalita' di determinazione della base imponibile precedentemente in vigore e,

pertanto, la  base imponibile continua a essere determinata in un importo pari

all'ammontare delle  retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del Tuir e dei

compensi erogati    per    collaborazione    coordinata  e continuativa di cui

all'articolo 49,   comma   2,   lettera a), nonche' per le attivita' di lavoro

autonomo non  esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera

l), dello    stesso    Tuir.    Il   nuovo articolo 10-bis, tuttavia,  prevede

espressamente l'esclusione    dalla    base    imponibile   delle somme di cui

all'articolo 47,   comma 1, lettera c), del Tuir esenti dall'Irpef, attribuite

fino al 31 dicembre 1999.                                                     

    Viene, inoltre, confermato, con piu' puntuali formulazioni, che:          

   - la  determinazione della base imponibile con il sistema "retributivo" non

si applica  per gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale

l'esercizio di   attivita'   commerciale. Per questi ultimi soggetti il valore

della produzione   netta  e' determinato secondo le disposizioni contenute nei

precedenti articoli   del   decreto   legislativo a seconda della tipologia di

attivita' commerciale esercitata;                                             

  - gli   organi e le amministrazioni pubbliche che esercitano anche attivita'

commerciali  possono   optare   per   la  determinazione della base imponibile

relativa a   tali   attivita'   commerciali  secondo le disposizioni contenute

nell'articolo 5,  comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, computando

i costi   deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita'

commerciali per   un   importo  corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei

ricavi e   degli   altri   proventi  considerati dalla predetta disposizione e

l'ammontare complessivo   di   tutte   le entrate correnti. La base imponibile

relativa alle   altre  attivita' e' determinata con il sistema retributivo, ma

l'ammontare degli   emolumenti   ivi  indicati e' ridotto dell'importo di essi

specificamente riferibile     alle     attivita'     commerciali.  Inoltre, e'

espressamente previsto   che   qualora non sia individuabile l'ammontare degli

emolumenti specificamente    riferibile    alle    attivita'  commerciali, gli

emolumenti stessi   sono   ridotti   di   un importo imputabile alle attivita'

commerciali determinato  in base al rapporto sopra indicato. Opportunamente e'

stato precisato,    confermando    il    precedente   testo normativo, che per

l'applicazione delle   disposizioni   in   esame le attivita' commerciali sono

quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi;                    

 3) quella   dell'art. 10, al duplice fine di eliminare nel corpo dello stesso

ogni riferimento agli organi dello Stato e alle Amministrazioni pubbliche e di

apportare alcune correzioni tecnico-formali;                                  

 4) l'intervento, di mero coordinamento, operato nell'articolo 12, concernente

la determinazione   del   valore   della produzione netta realizzata fuori dal

territorio dello   Stato o da soggetti non residenti. Nella norma in questione

e' stato,    infatti,     aggiunto    il riferimento al nuovo articolo 10-bis)

precedentemente citato;                                                       

  5) la   nuova  formulazione  del   comma  2  dell' art. 16,  concernente  la

determinazione dell'imposta. Tale modifica, di notevole rilievo, prevede:     

     - la sostituzione del precedente riferimento ai soggetti dell'articolo 88

del Tuir  e agli altri enti pubblici con quello agli organi dello Stato e alle

amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993;       

     - la     sostituzione     della     precedente  previsione che comportava

l'applicazione di   una  diversa aliquota tra i redditi di lavoro dipendente e

gli altri   redditi,   nonche'   nell'ambito   di ciascun gruppo di reddito in

funzione del   loro ammontare, con la nuova previsione dell'assoggettamento ad

una unica    aliquota,    nella   misura dell'8,5 per cento, indipendentemente

dall'importo e dal tipo di reddito;                                           

  6) l'intervento,   di   mero coordinamento terminologico, apportato al primo

periodo del  comma 5 dell'articolo 30, concernente la riscossione dell'imposta

e i  versamenti in acconto. Per effetto della sostituzione viene precisato che

i soggetti   che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis)

versano l'acconto   mensilmente,  con le modalita' e nei termini stabiliti con

decreto del   Ministro   delle   finanze,   di concerto con quello del Tesoro,

Bilancio e   Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in

un importo   pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista

nell'articolo 16,    comma    2,   all'ammontare degli emolumenti ivi indicati

corrisposti nel mese precedente.                                              

3.2  Aliquote Irap delle imprese agricole, banche ed assicurazioni.           

        L'articolo 6,   nei  commi 17 e 18, prevede per i produttori agricoli,

per le   cooperative   della   piccola   pesca  e loro consorzi, per i periodi

d'imposta in    corso    al    primo    gennaio  1998 e al primo gennaio 1999,

l'applicazione dell'aliquota   nella misura dell' 1,9 per cento; per i quattro

periodi d'imposta  successivi l' aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle

misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento.                       

        Per le banche, gli altri enti e le societa' finanziarie nonche' per le

imprese di assicurazione la norma in rassegna prevede, per i periodi d'imposta

in corso  al primo gennaio 1998, al primo gennaio 1999 e al primo gennaio 2000

l'applicazione dell'aliquota nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi

d'imposta successivi,   l'aliquota  e' stabilita, rispettivamente nelle misure

del 5 e del 4,75 per cento.                                                   

        Le suddette    disposizioni    non    hanno    effetto   ai fini della

determinazione dell'imposta   da   versare  a titolo di acconto per il periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.                                       

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4.      IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM                                          

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4.1     Trasferimenti di fabbricati                                           

        Il comma  6 dell'art. 7 l.f. dispone la riduzione dal 4 per cento al 3

per cento   dell'aliquota   stabilita   dall'articolo  1 e relative note della

Tariffa, parte   prima allegata al Testo  unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro approvato con D.P.R.   26 aprile 1986, n. 131.          

L'aliquota del       4        per       cento,       prima     delle modifiche

in commento   interessava   gli atti traslativi aventi per oggetto non solo le

case di   abitazione   non di lusso, c.d. prima casa, ma anche gli immobili di

interesse storico,   artistico  ed archeologico di cui alla legge primo giugno

1939 n.   1089. La riduzione dell'aliquota al 3 per cento interessa, pertanto,

ambedue le tipologie di atti.                                                 

        Il comma  7 dell'art. 7 introduce nello stesso art. 1 della tariffa la

nuova aliquota    del 7 per cento, da  applicare agli atti traslativi a titolo

oneroso di tutti i fabbricati e relative pertinenze ad eccezione di quelli per

i quali e' prevista l'aliquota agevolata di cui sopra.                        

        Per quanto  riguarda la decorrenza (comma 8) e' precisato che le nuove

disposizioni si   applicano  agli atti pubblici redatti, agli atti giudiziari,

pubblicati o   emanati,   alle   scritture  private autenticate e a quelle non

autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data  di entrata

in vigore della presente legge e cioe' dal 1 gennaio 2000 (art. 71, comma 3). 

4.2     Conferimenti in societa'                                              

        Con l'art.    10   l.f., e' stato completamente rivisto il trattamento

fiscale, ai   fini   dell'imposta di registro, degli atti societari nonche' di

quelli degli enti diversi    dalle    societa'    aventi per oggetto esclusivo

o principale l'esercizio di   attivita'   commerciali o agricole. Infatti, con

le modifiche   introdotte  all'art.   4, comma 1, lett. a) della tariffa parte

prima, allegata  al D.P.R.   n. 131 del 1986 in luogo dell'aliquota dell'1 per

cento stabilita   ai numeri 3, 5  e 6 e' stata prevista l'imposta nella misura

fissa di   L..250.000.   In   tal modo, mentre   restano  invariate le imposte

dovute per i conferimenti di beni immobili e   di  unita' da diporto, e' stata

modificata l'imposta    dovuta    per    i conferimenti di aziende o complessi

aziendali, di   denaro   e beni mobili nonche' per gli   aumenti   di capitale

derivanti dalla   conversione di obbligazioni in azioni o passaggio di riserve

(comma 1, lettera c, punto 1).                                                

        La stessa variazione di imposta (dall'1% alla tassa fissa) e' prevista

per le regolarizzazioni di societa' di fatto derivanti da comunione ereditaria

di azienda,  per le operazioni di societa' o enti esteri individuate dall'art.

4 del   D.P.R.   n.   131 del 1986, nonche' per gli atti dei gruppi europei di

interesse economico (comma 1, lettera c, punto 2).                            

        La modifica   alla   nota   I all'art. 4 della tariffa in argomento e'

armonizzata con   il   nuovo   regime degli atti societari, in quanto la parte

soppressa e'   diventata   superflua per l'introduzione dell'imposta in misura

fissa prevista per i conferimenti di denaro.                                  

        Le note  II, III e V corrispondono nella sostanza rispettivamente alle

note V, VI  e VII del precedente testo dell'art. 4 e relative note.           

        La nota   IV   stabilisce   l'applicazione dell'imposta di registro in

misura fissa   per gli atti di costituzione o aumento di capitale o patrimonio

se la    societa'    destinataria    del    conferimento   ha la sede legale o

amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.                     

        E', inoltre,   sostituito  l'art. 50 del gia' citato D.P.R. n. 131 del

1986 al   fine   di   armonizzarlo  con il nuovo regime sopra individuato che,

prevedendo l'imposta in misura fissa per i conferimenti effettuati in contanti

o con   l'apporto   di beni mobili, non  necessita piu' di individuare la base

imponibile se non per i conferimenti di immobili o diritti reali immobiliari. 

Il nuovo   testo   del suddetto articolo stabilisce espressamente che "per gli

atti costitutivi   e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o

di enti diversi dalle societa' (...) aventi per oggetto esclusivo o principale

l'esercizio di  attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili

o diritti   reali   immobiliari" l'imponibile si determina prendendo a base il

valore degli   immobili   e detraendo le passivita' e gli oneri accollati alle

societa' nonche'    le    spese    e  gli oneri derivanti dalla costituzione o

all'aumento calcolati   forfetariamente  nella misura del due per cento fino a

lire 200   milioni    e   dell'uno  per cento oltre tale cifra e fino a lire 1

miliardo.                                                                     

        Ovviamente le   passivita', le spese e gli oneri il cui ammontare puo'

essere detratto   dal   valore   dichiarato  sono solo quelli relativi ai beni

immobili conferiti   in   quanto,  con le modifiche apportate all'art. 4 della

tariffa, per   i   conferimenti   di beni diversi dagli immobili, e' stabilita

l'applicazione dell'imposta in misura fissa.                                  

        Con la   contestuale  abrogazione del comma 3 dell'articolo 19 nonche'

del comma   6   dell'articolo 27 del citato D.P.R. n. 131 del 1986, richiamato

dallo stesso  articolo 19, viene meno l'obbligo della denuncia delle quantita'

sottoscritte connesse    alla    costituzione   o all'aumento del capitale, e,

pertanto, nessun ulteriore adempimento resta a carico del contribuente.       

        Le modifiche   introdotte   al   testo  unico dell'imposta di registro

dall'art. 10,   relative  ai conferimenti in societa' si applicano a decorrere

dal 1 gennaio 2000 e quindi agli atti pubblici formati, alle scritture private

autenticate a   partire   da   tale   data  nonche' alle scritture private non

autenticate presentate per la registrazione dal 1 gennaio 2000.               

        Tuttavia, per gli aumenti di capitale sociale e' stabilita una diversa

decorrenza dal   comma   2 dell'art. 10 in commento; infatti, e' espressamente

previsto che   il   nuovo   regime   si applica anche agli aumenti di capitale

deliberati precedentemente   ma   sottoscritti   nel  trimestre in corso al 31

dicembre 1999   e  quindi a tutti gli aumenti di capitale sociale sottoscritti

dal 1   ottobre   1999.   Ovviamente,  per tali sottoscrizioni non deve essere

eseguito nessun  adempimento in considerazione che con la lett. d) del comma 1

dell'art. 10 in commento e' espressamente abrogato il comma 3 dell'art. 19 del

D.P.R. n. 131 del 1986 che prevede l'obbligo della denuncia per gli aumenti di

capitale sottoscritti nel trimestre precedente.                               

4.3     Associazioni in partecipazione.                                       

        Per armonizzare    il    trattamento    tributario    dei contratti di

associazione in   partecipazione con la nuova disciplina degli atti societari,

e' stato sostituito il comma 2 dell'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al

D.P.R. n.   131 del 1986 prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro in

misura fissa,   in luogo di quella proporzionale (1 per cento) precedentemente

prevista, per   i   citati contratti, con apporto di beni diversi da immobili,

imbarcazioni e natanti.                                                       

        Conseguentemente, la   lett.   d) del comma 1 dell'art. 10 in commento

dispone l'abrogazione   della  lett. g) del comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. n.

131 del 1986 che definisce la base imponibile per i suddetti contratti.       

        Il nuovo    regime    tributario    per i contratti di associazione in

partecipazione decorre   dal 1 gennaio 2000; vale, pertanto, quanto gia' detto

con riferimento agli atti societari.                                          

4.4     Proroga agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta'     

        contadina.                                                            

        Il termine   per   usufruire   dei  benefici tributari previsti per la

formazione e   l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina di cui alla

legge n.   604  del 1954, gia' fissato al 31 dicembre 1999, e' prorogato al 31

dicembre 2001.                                                                

4.5    Invim                                                                  

        L'articolo 7,    comma    4     l.f.,   stabilisce la riduzione di 1/4

dell'imposta comunale    sull'imposta    di    valore  degli immobili prevista

dall'articolo 2  del DPR 26 ottobre 1972 , n. 643 dovuta per i trasferimenti a

titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso

abitativo e relative pertinenze.                                              

        Sembra evidente che, per determinare l'importo da versare, deve essere

prima calcolata l'imposta e poi ridotta di 1/4.                               

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5.      IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI                                 

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5.1     Elevazione della franchigia                                           

        L' art.    8   l.f. stabilisce  che la tariffa allegata al Testo Unico

delle disposizioni   concernenti     l'imposta  sulle successioni e donazioni,

approvato con   Decreto     legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' sostituita

dalla tariffa di cui all'allegato A del provvedimento in esame.               

        In forza   di  tale modifica la franchigia di tassabilita' relativa al

valore imponibile    dell'imposta    sulle    successioni e donazioni, nonche'

dell'imposta sostitutiva   di  quella comunale sull'incremento di valore degli

immobili, e'   innalzata   da 250 milioni di lire a 350 milioni di lire per le

successioni apertesi   a   decorrere  dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre

2000.                                                                         

        La medesima   franchigia   e'   portata   a 500 milioni di lire per le

successioni apertesi a decorrere dal 1 gennaio 2001.                          

        Con apposito   decreto   dirigenziale saranno apportate le conseguenti

modifiche al   prospetto   di   autoliquidazione,  anche nelle Avvertenze, dei

tributi connessi   con   l'imposta sulle successioni, relativamente alla parte

concernente l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore

degli immobili.                                                               

        Per quanto   concerne   le   soluzioni interpretative,  si osserva che

l'articolo in esame non presenta problematiche sostanziali.                   

        Si ritiene   comunque  opportuno far rilevare che la nuova Tariffa, di

cui all'allegato   A  alla presente legge finanziaria, richiamata dall'art. 8,

si compone    di    due    parti, concernenti rispettivamente "l'imposta sulle

successioni aperte  e le donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino

al 31   dicembre   2000"  e "l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni

aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001".                                       

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6.      IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI  E REGIME AGEVOLATO IVA PER LE          

                    ASSOCIAZIONI SPORTIVE  DILETTANTISTICHE                   

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6.1      Premessa                                                             

        Con regolamento   di   attuazione degli articoli 10 e 18, comma 5, del

decreto legislativo   26 febbraio 1999, n. 60, in corso di emanazione, saranno

disciplinati gli adempimenti concernenti sia le attivita' soggette all'imposta

sugli intrattenimenti   di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente

della Repubblica    26    ottobre    1972,    n.    640, sia le manifestazioni

spettacolistiche e   assimilate,   soggette   all'imposta sul valore aggiunto,

elencate nella   Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633.                                                      

        Con decreti   ministeriali   in   via  di emanazione verranno altresi'

disciplinate:                                                                 

 - le caratteristiche  degli appositi  apparecchi misuratori  fiscali  e delle

biglietterie  automatizzate  idonee  all'emissione  di  titoli di accesso alle

manifestazioni di spettacolo e intrattenimento;                               

 - le  modalita' di determinazione e di utilizzo del credito d'imposta per gli

esercenti sale cinematografiche;                                              

 - le caratteristiche degli abbonamenti alle attivita' di intrattenimento.    

        Approssimandosi la  data dell'entrata in vigore della nuova disciplina

tributaria (1   gennaio   2000)  del settore spettacolistico e delle attivita'

assimilate, si   ritiene   utile illustrare le disposizioni piu' rilevanti dei

cennati provvedimenti   fornendo   i   primi  chiarimenti, al fine di porre in

condizione gli    operatori    del    settore di osservare tempestivamente gli

adempimenti a cui sono tenuti a decorrere dalla predetta data.                

6.2      Il nuovo sistema impositivo                                          

        Il citato decreto legislativo ha riformato il regime  tributario degli

spettacoli,  dei  giochi  e  degli   intrattenimenti,   secondo   i   seguenti

criteri-guida:                                                                

 a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli e istituzione della nuova imposta

    sugli   intrattenimenti   limitatamente   a   tre   categorie di attivita'

e precisamente:                                                               

 - esecuzione  di musica non dal  vivo individuata con i criteri illustrati al

   successivo punto 4.1, con   esclusione dei  concerti   musicali, vocali   e

   strumentali soggetti ad I.V.A.;                                            

 - utilizzazione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento;          

 - ingresso  nelle   case   da gioco   e nei luoghi  specificamente  riservati

   all'esercizio delle  scommesse, nonche'  esercizio del gioco  nelle case da

   gioco e negli altri luoghi a cio' destinati.                               

b) riconduzione di tutte le altre attivita' spettacolistiche nel regime I.V.A.

   ordinario,  caratterizzato cioe'  dalla  detrazione  di imposta da imposta.

        L'imposta sul   valore  aggiunto si  applica, in genere, a  tutte   le

attivita' di spettacolo con due distinte modalita':                           

 - le   attivita'   soggette  ad imposta sugli intrattenimenti, elencate nella

Tariffa allegata   al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972,

sono ricondotte  ad un regime forfetario di determinazione del tributo, avente

caratteristiche analoghe   a   quelle  previste dal vigente articolo 74, sesto

comma, del   decreto n. 633 del 1972, ad esclusione delle case da gioco esenti

dall'applicazione del tributo. L'I.V.A. e' calcolata, cioe', sulla stessa base

imponibile dell'imposta  sugli intrattenimenti, sempre che non sia manifestata

opzione per   l'applicazione   del   regime   ordinario ai sensi del D.P.R. 10

novembre 1997, n. 442;                                                        

 - le altre attivita' spettacolistiche e assimilate, invece, che dal 1 gennaio

2000 non   sono   piu'  assoggettate all'imposta sugli spettacoli, individuate

nella Tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, sono attratte nel campo di

applicazione dell'I.V.A. secondo il regime ordinario.                         

        Per quest'ultime attivita' il momento impositivo viene individuato dal

comma 1  dell'art. 74-quater nell'inizio della manifestazione spettacolistica,

mentre per gli abbonamenti nel momento del pagamento del corrispettivo.       

6.3      Aliquote I.V.A.                                                      

        Dal 1   gennaio   2000 la soppressione dell'imposta sugli spettacoli e

l'assoggettamento alla   sola   I.V.A.   delle attivita' spettacolistiche piu'

rilevanti comportera'    una    consistente   riduzione del complessivo carico

d'imposta.                                                                    

        In particolare il n. 123) della Tabella A, parte III, come modificata,

da ultimo,  dall'art. 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede

l'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta del 10 per cento:                 

 - per gli spettacoli cinematografici;                                        

 - per gli spettacoli  sportivi  di ogni genere per ingressi di prezzo fino a 

   lire 25.000 nette;                                                         

 - per gli  spettacoli teatrali  di qualsiasi  tipo, compresi balletto, opere 

   liriche,  prosa,  operetta, commedia  musicale, rivista, concerti vocali e 

   strumentali;                                                               

 - per le attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;                   

 - per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.               

        Le altre   attivita'  spettacolistiche diverse da quelle sopraindicate

scontano, invece, l'aliquota ordinaria del 20 per cento.                      

6.4      Caratteri dell'imposta sugli intrattenimenti                         

6.4.1   Presupposto impositivo                                                

        L'articolo 1   del   decreto   legislativo n. 60 del 1999 definisce il

presupposto dell'imposta     sugli     intrattenimenti,   individuandolo nello

svolgimento degli intrattenimenti, dei giochi e delle altre attivita' indicate

specificamente nella  Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972. Segnatamente

rientrano nel   campo   di  applicazione del nuovo tributo le tre tipologie di

attivita' di seguito indicate:                                                

 a) esecuzioni   musicali   di   qualsiasi  genere, ad esclusione dei concerti

musicali vocali   e   strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche svolti in

discoteche e  sale da ballo, quando l'esecuzione della musica dal vivo non sia

prevalente.                                                                   

Tale prevalenza   e'   determinata dalla durata dell'esecuzione se inferiore o

superiore al    cinquanta    per    cento  dell'orario di apertura al pubblico

dell'esercizio. Costituisce,    pertanto,    musica    dal    vivo, ai fini in

considerazione, l'effettiva   esecuzione   musicale con strumenti di qualsiasi

genere senza   l'utilizzo   o  con l'utilizzo meramente accessorio di supporti

preregistrati o   campionati,   qualora   la  durata dell'esecuzione stessa si

protragga per un periodo di tempo superiore al cinquanta per cento dell'orario

di apertura    al    pubblico;    naturalmente,  come chiarito dalla relazione

illustrativa del   richiamato  decreto legislativo n. 60 del 1999, allorquando

vengano svolte   all'interno   dello   stesso esercizio attivita' non soggette

all'imposta sugli   intrattenimenti  ed attivita' soggette, il requisito della

durata va commisurato esclusivamente all'attivita' soggetta all'imposta;      

 b) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di

qualsiasi tipo   di   apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda da

divertimento o    intrattenimento,    anche    se automatico o semiautomatico,

installati sia   nei   luoghi   pubblici  o aperti al pubblico, sia in circoli

privati o  associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti

multimediali; gioco del bowling; noleggio di  go-kart.                        

        Al riguardo   si   osserva che per i detti apparecchi da divertimento,

diversi da  quelli meccanici, l'assoggettamento ad imposta con il nuovo regime

non avverra'   piu'  sulla base di imponibili forfetari medi annuali stabiliti

con decreto   ministeriale,   come   accadeva   in  passato, ma con un sistema

analitico di determinazione dei proventi.                                     

        A tal   fine,   infatti, l'articolo 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972,

prescrive l'utilizzo   di  una scheda a deconto o di strumenti similari per la

determinazione ed   il   controllo   del  numero delle effettive giocate e dei

relativi incassi.                                                             

        Il nuovo  regime di tassazione non si applica, invece, agli apparecchi

da divertimento   meccanici   quali  bigliardi, bigliardini, flippers ecc. che

continueranno ad essere soggetti al vigente metodo di tassazione forfetario di

determinazione dell'imposta  secondo gli attuali imponibili e con le modalita'

attualmente previsti   dal decreto ministeriale 12 aprile 1990, con esclusione

degli apparecchi  che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma

dell'articolo 110  del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato

con regio   decreto   18   giugno   1931,  n. 773, per i quali, con un decreto

ministeriale in   corso di pubblicazione, sono stati rivalutati gli imponibili

forfetari medi,  in misura pari a lire 3.025.000, indipendentemente dal prezzo

praticato, tenuto   conto   della specifica redditivita' del settore economico

interessato.                                                                  

        Si rileva,   in   particolare,  che non e' soggetta alla nuova imposta

l'utilizzazione di   bigliardi,   bowling   e  assimilati, effettuata senza il

pagamento di corrispettivi, per finalita' sportive, compreso l'allenamento, in

particolare da  parte di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle

Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI.                              

        Si segnala,  tuttavia, che, per le prevedibili difficolta' tecniche di

adattamento degli   apparecchi   gia'   in  esercizio e di produzione di nuovi

apparecchi dotati   del   congegno   suindicato  (scheda a deconto o strumenti

similari), il    decreto    legislativo    2    dicembre 1999, n. 464, recante

disposizioni integrative  e correttive del decreto legislativo n. 60 del 1999,

in materia  di imposta sugli intrattenimenti, ha prorogato fino al 31 dicembre

2000 l'applicazione   degli   imponibili   forfetari stabiliti con decreto del

Ministro delle    finanze    12    aprile  1990, e le conseguenti modalita' di

liquidazione e   di   versamento  del tributo relativamente agli apparecchi da

divertimento e intrattenimento in questione, non muniti di schede magnetiche a

deconto o strumenti similari.                                                 

 c) ingresso nelle case  da gioco  o nei  luoghi riservati all'esercizio delle

scommesse, nonche' l'esercizio del gioco  nelle case da  gioco e  negli  altri

luoghi a cio' destinati.                                                      

6.4.2   Soggetti passivi                                                      

        Sono coloro   che organizzano le attivita' da intrattenimento elencate

nella Tariffa   allegata   al   D.P.R.  n. 640 del 1972, attratte nel campo di

applicazione dell'imposta   sia   nel   caso in cui lo spettacolo richieda una

previa licenza   di   pubblica   sicurezza, sia nel caso in cui, nonostante la

necessita' della licenza, l'organizzatore omette di fornirsene.               

        E' stato anche previsto che nell'ipotesi in cui l'esercizio delle case

da gioco   viene   riservato   per  legge ad enti pubblici, questi ultimi sono

considerati soggetti d'imposta anche se ne delegano la gestione a terzi.      

6.4.3   Base imponibile                                                       

        L'imposta si    applica    sull'ammontare  dei corrispettivi, comunque

denominati, nonche'   sugli   aumenti dei prezzi praticati e sulle prestazioni

accessorie, obbligatoriamente    imposte,    oltre    che   sui proventi delle

sponsorizzazioni, della   cessione  di diritti radiotelevisivi o, comunque, su

ogni altro   provento  connesso all'organizzazione dell'intrattenimento. E' in

sostanza confermata con il nuovo decreto legislativo n. 60 del 1999, la regola

enunciata dall'articolo   3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640

del 1972.                                                                     

        Nel caso    in    cui    enti, societa' o associazioni organizzano gli

intrattenimenti per   i   propri  soci, la base imponibile e' costituita dalle

quote o contributi associativi, per intero, se la struttura associativa ha per

scopo unicamente   l'organizzazione di intrattenimenti, parzialmente, nel caso

in cui oltre agli intrattenimenti vengono svolte anche altre attivita'.       

        E' da   segnalare,  inoltre, che per le manifestazioni organizzate per

scopo di  beneficenza, in considerazione delle particolari finalita' di queste

attivita' , e' stabilita per tali eventi la riduzione della base imponibile al

50 per cento.                                                                 

6.4.4   Regime forfetario                                                     

        Il decreto   legislativo   n.   60   del  1999 individua all'art. 8 le

fattispecie ammesse   al   particolare  regime, in considerazione della natura

degli spettacoli o delle attivita' da intrattenimento.                        

        Si tratta di:                                                         

 a) esecuzioni   musicali   non dal vivo effettuate in pubblici esercizi senza

    prestazioni sostitutive    o    accessorie    obbligatoriamente imposte ai

    partecipanti;                                                             

 b) attivita' di minima importanza;                                           

 c) attivita'  soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre  che non  vi

    sono soggette.                                                            

        Nella fattispecie sopra elencate l'imponibile e' determinato:         

 1. nella  misura  del  50  per  cento  dei  proventi  incassati  nel  caso di

    spettacoli di cui alla lettera a);                                        

 2. con la  riduzione al 50  per cento della base imponibile solo nell'ipotesi

    in cui i proventi realizzati  nell'anno solare precedente siano di importo

    non superiore a lire 50 milioni (per le attivita' di cui alle lettere b) e

    c).                                                                       

        Resta  ferma la facolta' di optare,  in alternativa, per il sistema di

determinazione dell'imponibile nei modi ordinari.                             

6.5      Obblighi dei contribuenti                                            

6.5.1   I.V.A.                                                                

        Dal principio       dell'assoggettamento       delle    manifestazioni

spettacolistiche ed   assimilate al regime ordinario I.V.A. discende l'obbligo

dell'applicazione degli   adempimenti   contabili   previsti dal Titolo II del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dalle relative norme

integrative. Detti   adempimenti,  nel rispetto della volonta' del legislatore

espressa sia   con   la   legge   di delega n. 288 del 1998 che con il decreto

legislativo n.   60   del  1999, sono stati, nel settore considerato, ridotti,

semplificati, razionalizzati e uniformati a quelli osservati nel campo I.V.A. 

da altre categorie di contribuenti.                                           

        Sono state,  infatti, abolite le formalita' proprie dell'imposta sugli

spettacoli quali    la    compilazione   della distinta della dichiarazione di

incasso, nonche'  la liquidazione e il pagamento del tributo presso gli Uffici

della SIAE.                                                                   

        I soggetti  interessati, pertanto, sono tenuti ad osservare i seguenti

obblighi:                                                                     

 a) certificazione  dei  corrispettivi  mediante rilascio di titoli di accesso

emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

 b) rilascio   della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10

maggio 1976,   n. 249, per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive,

anche a   domicilio,   con accesso condizionato effettuate in forma digitale a

mezzo di reti via cavo o via satellite;                                       

 c) emissione  della  fattura,  limitatamente alle prestazioni di pubblicita',

sponsorizzazione,  cessioni  o concessioni  di ripresa  radiotelevisiva  e  di

trasmissione radiofonica;                                                     

 d) annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi;                  

 e) tenuta del registro degli acquisti previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 633

del 1972, in cui annotare, in apposita sezione, anche le fatture emesse;      

 f) effettuazione  dei conseguenti  adempimenti di liquidazione, di versamento

con delega unificata modello F/24  e di dichiarazione  periodica e annuale; di

tenuta e  conservazione  delle scritture contabili  a norma  dell'art. 39  del

D.P.R. n. 633 del 1972.                                                       

6.5.2   Imposta sugli intrattenimenti                                         

        Ai fini     dell'applicazione     dell'imposta   sugli intrattenimenti

introdotta dal    decreto    legislativo    n. 60 del 1999, limitatamente alle

attivita' indicate   nella   tariffa   allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, gli

adempimenti da osservare in linea generale sono i seguenti:                   

 - emissione della fattura, limitatamente alle prestazioni di pubblicita' e di

sponsorizzazione,  nonche' per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa

televisiva e di trasmissione radiofonica;                                     

 - certificazione  dei  corrispettivi  mediante  rilascio di titoli di accesso

emessi   da  appositi   apparecchi  misuratori  fiscali  o   da   biglietterie

automatizzate;                                                                

 - tenuta     del    registro     degli    acquisti di cui all'articolo 25 del

D.P.R. n.   633   del   1972,   in cui annotare, in apposita sezione, anche le

predette fatture   emesse   relative   alle sponsorizzazioni e alle operazioni

assimilate;                                                                   

 - versamento del tributo mediante  delega unificata  mod.F/24 con le seguenti

modalita':                                                                    

 a) per le attivita' a  carattere  continuativo, svolte  in  un  mese  solare,

entro il giorno 16 del mese successivo;                                       

 b) per le attivita' occasionali, entro il quinto  giorno  successivo a quello

di conclusione della manifestazione;                                          

 c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese  

successivo a quello di chiusura all'anno sociale.                             

        Ai fini  dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 74,

sesto comma,   del  D.P.R. n. 633 del 1972, vale a dire le operazioni soggette

all'imposta sugli intrattenimenti e I.V.A. connessa, resta fermo l'esonero, ai

fini dell'I.V.A.    dagli    obblighi   di registrazione dei corrispettivi, di

liquidazione e di presentazione delle dichiarazioni annuale e periodica.      

        I contribuenti     che     organizzano    occasionalmente attivita' da

intrattenimento unitamente   ad   altre   attivita'   per le quali e' previsto

l'obbligo di    certificazione    dei   corrispettivi certificano con un unico

documento fiscale   anche  i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle

eventuali operazioni accessorie.                                              

        Per quanto riguarda le case da gioco, si evidenzia che gli adempimenti

sono sostanzialmente  analoghi a quelli previsti dalla previgente disciplina e

sono i seguenti:                                                              

 - compilazione  di apposite distinte  degli incassi per ogni mese solare e di

un'apposita distinta giornaliera, distinguendo i proventi del  gioco da quelli

degli ingressi e degli introiti connessi;                                     

 - compilazione  di  note  per  ciascun  tavolo da gioco e per il totale degli

apparecchi, da allegarsi alla distinta giornaliera;                           

 - conservazione  delle  distinte  ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del

1972.                                                                         

6.6      Apparecchi misuratori fiscali                                        

        L'art. 74-quater   del   decreto   del  Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633 e l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972,  n. 640 prescrivono che per gli eventi spettacolistici e per gli

intrattenimenti e     manifestazioni     assimilate     la  certificazione dei

corrispettivi deve   essere   effettuata  mediante titoli di accesso emessi da

misuratori fiscali  o da biglietterie automatizzate conformi alle prescrizioni

contenute nell'apposito decreto ministeriale in corso di emanazione.          

        Detti apparecchi   devono   essere idonei all'emissione, oltre che del

titolo di   accesso,   di   un   documento fiscale riepilogativo degli incassi

giornalieri e di uno riepilogativo degli incassi mensili.                     

        Il documento   riepilogativo   giornaliero  e' emesso al termine della

giornata di   attivita'   e   cioe'   entro le ore ventiquattro o, nel caso di

attivita' che    si    protraggono    oltre  tale limite, e' emesso al termine

dell'effettivo svolgimento  dell'attivita' con riferimento alla data di inizio

dell'evento; quello   mensile  viene emesso alla fine di ciascun mese, ai fini

dell'annotazione dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo.    

        In caso     di     guasto     dell'apparecchio,  la certificazione dei

corrispettivi avviene,   alternativamente,   con   l'uso  di un apparecchio di

riserva, con   la   tenuta del registro dei corrispettivi d'emergenza previsto

dall'art. 11   del  decreto ministeriale 23 marzo 1983 o con il rilascio della

ricevuta fiscale   o   degli   scontrini  manuali o prestampati a tagli fissi,

integrati con   le indicazioni costituenti il contenuto dei titoli di accesso,

elencate nel successivo punto 7.                                              

6.7      Titoli di accesso agli spettacoli e agli intrattenimenti             

        L'articolo 74-quater   del  decreto del Presidente della Repubblica n.

633 del   1972   e  l'articolo 6 del D.P.R. n. 640 del 1972, prevedono, in via

generale, ai fini della certificazione dei corrispettivi, sia per le attivita'

soggette all'I.V.A.  che per quelle soggette all'imposta sugli intrattenimenti

il rilascio   di   titoli   di  accesso alle manifestazioni spettacolistiche e

assimilate, nonche' per eventuali operazioni accessorie, emessi dagli appositi

apparecchi misuratori   fiscali sopra descritti. Il contenuto di detti titoli,

che sostituiscono   i   biglietti   utilizzati  con le modalita' prescritte in

materia di   imposte sugli spettacoli, e' costituito, oltre che dagli elementi

prescritti per  lo scontrino fiscale dall'articolo 12 del decreto del Ministro

delle finanze   23  marzo 1983, da una serie di informazioni specifiche per il

settore dello   spettacolo, intrattenimento e attivita' assimilate, di seguito

elencate:                                                                     

 - denominazione dell'esercizio;                                              

 - data e ora dello spettacolo o intrattenimento;                             

 - luogo in cui avviene l'evento predetto con   l'indicazione  della   sala  o

   dell'impianto, del numero e dell'ordine del posto;                         

 - titolo,  natura  ed  ogni  altro   elemento   identificativo   dell' evento

   spettacolistico o assimilato;                                              

 - ingresso gratuito o causale  della  riduzione  del prezzo di accesso ovvero

   avvenuto pagamento dell'imposta;                                           

 - ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;              

 - natura  delle  prestazioni  accessorie  o   comunque   connesse  e separata

   indicazione dei relativi corrispettivi.                                    

        Il momento   di emissione del titolo d'accesso in parola e' quello del

pagamento del corrispettivo.                                                  

        Per le    operazioni    effettuate    nel   corso della manifestazione

spettacolistica, il   documento di certificazione dei corrispettivi, avente le

caratteristiche definite   dal   decreto   del  Presidente della Repubblica 21

dicembre 1996,   n.  696, deve essere emesso quando si verifica il primo tra i

due momenti   costituiti   dal pagamento o dalla consegna dei beni ovvero, nel

caso di servizi, dall'ultimazione della prestazione.                          

6.8      Regime semplificato per i contribuenti minori e per gli spettacoli   

         viaggianti                                                           

        Un particolare   sistema   di   determinazione dell'I.V.A. e' previsto

dall'articolo 74-quater,  comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633  del 1972, per i contribuenti che hanno realizzato nell'anno precedente

un volume   d'affari  non superiore a cinquanta milioni di lire nell'esercizio

delle attivita'   elencate  nella tabella C allegata allo stesso D.P.R. n. 633

del 1972,   nonche'  per gli esercenti spettacoli viaggianti indipendentemente

dal volume d'affari conseguito.                                               

        Detti soggetti   determinano   ai  fini dell'I.V.A. la base imponibile

nella misura   del   50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi

riscossi, senza   poter   operare la detrazione analitica dell'imposta assolta

sugli acquisti.                                                               

        Non possono    beneficiare    di    tali   disposizioni agevolative le

associazioni sportive  dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e

le pro-loco  di cui alla legge n. 398 del 1991, in quanto gia' destinatarie di

uno specifico regime speciale di determinazione del tributo.                  

        I soggetti  predetti osservano i seguenti adempimenti, particolarmente

semplificati in considerazione della esigua dimensione economica:             

 - certificazione   dei   corrispettivi anche mediante rilascio della ricevuta

fiscale o  scontrino fiscale manuale o a tagli fissi, previsto dal decreto del

Ministro delle  finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni prescritte

per il   titolo   d'accesso,   elencate   al  punto 7. Sono peraltro esonerati

dall'obbligo le piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante;       

 - numerazione delle fatture ricevute;                                        

 - presentazione della dichiarazione annuale  e versamento annuale dell'I.V.A.

da effettuarsi con delega unificata mod.F/24,  limitatamente   ai soggetti con

volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire;                           

 - conservazione    dei    documenti    aventi   rilevanza tributaria, a norma

dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972.                                  

        I medesimi   contribuenti   con   volume  di affari non superiore a 50

milioni di    lire    sono    quindi esonerati dall'obbligo di annotazione dei

corrispettivi, di    liquidazione,    di    presentazione  delle dichiarazioni

periodiche e di versamento infrannuale dell'imposta.                          

6.9      Associazioni sportive dilettantistiche - pro-loco e associazioni     

         senza fine di lucro                                                  

        Nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco e

associazioni senza    fine    di    lucro    vengono confermate le particolari

agevolazioni recate  dalle leggi 16 dicembre 1991, n. 398, 13 maggio 1999, n. 

133 e dall'articolo 74, comma 6 del DPR n. 633 del 1972, in   materia   di    

determinazione forfetaria delle imposte e di osservanza degli adempimenti     

contabili.                                                                    

        Permangono i   medesimi   presupposti  per l'applicazione dei benefici

suindicati e precisamente:                                                    

 a) affiliazione alle federazioni  sportive nazionali o agli enti nazionali di

promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;                

 b) svolgimento di attivita' sportive dilettantistiche;                       

 c) conseguimento nel periodo d'imposta precedente di proventi commerciali non

superiori al limite aggiornato da ultimo in lire 360 milioni dall'articolo 25,

comma 2,   della   legge   13  maggio 1999, n. 133. Detto limite   e'   valido

anche nel    caso    in    cui   siano stati realizzati, nel periodo d'imposta

precedente, prima   dell'entrata   in  vigore della citata legge n. 133    del

1999, proventi      superiori      a lire 130.594.000, importo precedentemente

previsto per il godimento dell'agevolazione in questione;                     

 d) esercizio di apposita opzione, con le modalita' di seguito indicate.      

        Gli adempimenti   connessi   al particolare regime dei contribuenti in

esame, notevolmente   semplificati in ragione del mutato quadro normativo, che

sostituiscono le precedenti formalita', quali la compilazione della distinta o

dichiarazione d'incasso, sono i seguenti:                                     

 1. comunicazione dell'esercizio dell'opzione, diversamente da quanto avveniva

in passato, all'ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale

dell'associazione, prima   dell'inizio   dell'anno   solare per cui ha effetto

l'opzione medesima, e all'ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, con le

modalita' previste   dal   decreto  del Presidente della Repubblica n. 442 del

1997. L'opzione   e',  vincolante per un quinquennio. Si richiama l'attenzione

sul fatto   che   per l'anno 2000 l'opzione potra' essere comunicata alla SIAE

entro il termine del 30 giugno 2000.                                          

Naturalmente, i soggetti che non optano per l'applicazione del regime speciale

o che   perdono   in   corso   d'anno i requisiti per l'accesso ai benefici in

discorso, sono   assoggettati   alla disciplina I.V.A. ordinaria, ivi compreso

l'obbligo di   certificazione  dei corrispettivi mediante misuratore fiscale o

biglietterie automatizzate.                                                   

Qualora i   presupposti   vengano meno nel corso dell'anno, l'applicazione del

tributo con  il regime ordinario dovra' avvenire dall'anno successivo a quello

in cui sono venuti meno i cennati requisiti;                                  

 2. annotazione,  anche mensile, dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese

successivo a   quello   di riferimento, utilizzando anche l'apposito prospetto

previsto dal  decreto ministeriale 11 febbraio 1997, con eventuale annotazione

dei proventi    non    costituenti    reddito    imponibile, delle plusvalenze

patrimoniali e delle operazioni intracomunitarie;                             

 3. versamento   trimestrale  dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega

unica di   pagamento   (modello   F/24),   entro il giorno 16 del secondo mese

successivo al   trimestre  di riferimento, con possibilita' di avvalersi della

compensazione di   cui   all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241;                                                                          

 4. numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto a  norma

dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972.                                      

        Naturalmente resta fermo per i soggetti suindicati l'esonero dalla    

certificazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 2 del DPR 21 dicembre 

1996, n. 696 (rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale       

manuale o a tagli fissi).                                                     

6.10     Credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche            

        Con decreto   interministeriale  in corso di emanazione, in attuazione

dell'articolo 20    del    citato    decreto  legislativo n. 60 del 1999, sono

determinate le   modalita'   per   l'erogazione   di un credito d'imposta agli

esercenti sale   cinematografiche,   in sostituzione degli abbuoni previsti ai

fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.                            

        L'obiettivo perseguito  dal predetto decreto e' quello di semplificare

il meccanismo   di   concessione  del credito accorpando in poche categorie di

proiezioni cinematografiche le numerose preesistenti categorie di abbuoni.    

        Il credito   d'imposta,   che non concorre alla formazione del reddito

imponibile, e'   utilizzabile   in occasione delle liquidazioni dei versamenti

periodici dai    contribuenti    interessati    che    possono avvalersi della

compensazione prevista   dall'articolo   17 del decreto legislativo n. 241 del

1997.                                                                         

        Il riconoscimento   del   beneficio   e' subordinato al concorso delle

seguenti condizioni:                                                          

 a) effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;                    

 b) documentazione  dei  corrispettivi  mediante  titolo d'accesso o documenti

alternativi nelle ipotesi previste;                                           

 c) annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.    

6.11     Periodo transitorio                                                  

        Sono state   previste   alcune disposizioni transitorie in forza delle

quali, in   considerazione   delle prevedibili difficolta' di realizzazione da

parte dei    produttori    degli    appositi misuratori fiscali o biglietterie

automatizzate e   di reperimento degli stessi da parte dei soggetti obbligati,

viene consentita, in via temporanea e cioe' fino al 30 giugno 2000, l'adozione

di documenti    alternativi    di    certificazione   dei corrispettivi con la

provvisoria osservanza dei corrispondenti adempimenti.                        

        In particolare, in caso di indisponibilita' dei menzionati apparecchi,

i titoli    di    accesso    possono    essere  emessi all'atto dell'effettiva

installazione dei   misuratori,   che   deve avvenire, comunque, entro la data

suindicata del   30  giugno 2000. La certificazione dei corrispettivi riscossi

puo' avvenire,   nel   periodo   transitorio,  tramite il rilascio di ricevuta

fiscale o   scontrino   manuale   o  prestampato a tagli fissi, ferma restando

l'osservanza dei conseguenti obblighi contabili.                              

        Nello stesso   periodo   transitorio   e'  ammesso anche l'utilizzo di

biglietti vidimati   dalla  SIAE, con l'osservanza dei conseguenti adempimenti

contabili, escluso   il   pagamento   dei  tributi che deve essere effettuato,

comunque, dai contribuenti obbligati, mediante delega unica (Mod. F/24).      

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7.      FISCALITA' LOCALE                                                     

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7.1     Detrazioni Irpeg                                                      

        L'art. 6,   comma  2, l.f., apporta una modifica al D.Lgs. 30 dicembre

1992, n.   504,   disciplinante  l'ICI. La norma interessata dalla modifica e'

l'art. 17,   comma   3, concernente la detrazione dall'IRPEG prevista a favore

delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa che da lire 270.000  e' stata

fissata in   lire   500.000   per   ognuna delle unita' immobiliari adibite ad

abitazione principale   dei  soci assegnatari. Si ricorda che detta detrazione

deve essere  rapportata al periodo durante il quale sussiste tale destinazione

e compete   fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unita'

immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.             

        E' opportuno precisare che il successivo comma 6, dello stesso art. 6,

stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 in commento non hanno effetto

ai fini   della   determinazione  delle imposte da versare a titolo di acconto

dovute per il periodo di imposta 1999.                                        

7.2     Cosap                                                                 

        L'art. 18   l.f. apporta "Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre

1997, n.   446"   che   sono limitate all'art. 63, disciplinante il canone per

l'occupazione di   spazi ed aree pubbliche (Cosap). Dette modifiche, apportate

al comma   3  dell'art. 63, ad opera del comma 2 dell'art. 18 in commento, pur

interessando un'entrata     di     carattere    extratributario hanno comunque

un'incidenza determinante   sulla   tassa   per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche (Tosap),   in quanto estendono alla tassa la nuova disciplina per la

determinazione forfettaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate

con cavi,   condutture,   impianti   o qualsiasi altro manufatto da aziende di

erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai

servizi stessi.                                                               

        I nuovi   criteri   di determinazione forfetaria del canone sono stati

introdotti dal   comma  1 dello stesso art. 18, che hanno determinato la nuova

formulazione dell'art.   63, comma 2, lettera f), del citato D.Lgs. n. 446 del

1997.                                                                         

        Le innovazioni  consistono essenzialmente nell'eliminazione di uno dei

metodi di   commisurazione  del canone che l'originaria formulazione del testo

individuava nella "speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella

minima prevista    nel    regolamento   per ubicazione, tipologia e importanza

dell'occupazione, ridotta    non    meno    del  50%".Di conseguenza il metodo

alternativo di  determinazione forfetaria del canone che avrebbe dovuto essere

seguito soltanto   "in   sede   di prima applicazione", e' divenuto il normale

criterio di   quantificazione   del   Cosap,  che andra' commisurato al numero

complessivo delle   utenze   relative   a   ciascuna azienda di erogazione del

pubblico servizio,  per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di

comuni.                                                                       

        E' previsto,  altresi', un  aumento a  L.  1.500  (dalle precedenti L.

1.250) per   l'importo   da   applicare per le utenze dei comuni fino a 20.000

abitanti, ed   un aumento a L. 1.250 (dalle precedenti L. 1.000) per l'importo

da applicare per le utenze dei comuni con oltre  20.000 abitanti.             

        Anche i  criteri di determinazione del Cosap dovuto per le occupazioni

effettuate nel   territorio  provinciale hanno subito alcune modificazioni che

hanno di  gran lunga semplificato l'attivita' di determinazione della corretta

entita' dell'entrata   in questione. Infatti, mentre l'originaria formulazione

del punto   2)  della lettera f ) del comma 2 dell'art. 63 in esame, stabiliva

che il   canone   dovuto  alla provincia era determinato "nella misura del 20%

dell'importo complessivamente   corrisposto   ai  comuni compresi nel medesimo

ambito territoriale",   il   nuovo   testo   della norma prevede invece che la

suddetta misura     debba     essere     parametrata    all'importo risultante

dall'applicazione dalla   misura   unitaria   di tariffa prevista per il Cosap

comunale per   il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi

nel medesimo    ambito    territoriale.    Il nuovo sistema, poiche' prescinde

dall'entita' degli   importi  concretamente corrisposti dai soggetti tenuti al

pagamento degli   stessi,   si basa in sostanza su modalita' di commisurazione

certe ed   offre   pertanto  un notevole grado di affidabilita' in ordine alla

trasparenza che deve guidare l'attivita' amministrativa.                      

        La disposizione   contenuta nel punto 3) e' meramente ripetitiva della

norma gia'   in  vigore poiche', precisa che ogni caso l'ammontare complessivo

dei canoni dovuti a ciascun  comune o provincia  non puo' esser  inferiore   a

L. 1.000.000.   E'   stato inoltre sottolineato che la stessa misura di canone

annuo e'   dovuta    complessivamente    per    le  occupazioni permanenti che

vengono effettuate   dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici

servizi.                                                                      

        Gli importi   del canone comunale devono essere rivalutati annualmente

in base   all'indice   Istat   dei   prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre

dell'anno precedente.   Per  quanto attiene invece al Cosap provinciale cui la

norma non   fa   piu'   cenno,  e' bene precisare che la rivalutazione risulta

comunque applicabile  poiche' anche per detta entrata valgono oramai le stesse

regole stabilite per il Cosap comunale.                                       

        Riguardo alla   determinazione   del   numero complessivo delle utenze

soccorre il   punto   5) aggiunto alla lettera f) in esame, che stabilisce che

detto numero   e'   quello che risulta al 31 dicembre dell'anno precedente. La

norma in   questione prevede inoltre le modalita' di versamento del Cosap, che

deve esser   corrisposto  in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun

anno. Gli   importi   dovuti   devono essere versati a mezzo di conto corrente

postale - recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446

del 1997  - intestato al comune o alla provincia. La norma precisa inoltre che

sia i   comuni   che   le   province  possono naturalmente prevedere termini e

modalita' di   versamento  diversi da quelli suggeriti dal legislatore, avendo

pero' cura   di  inviare entro il mese di gennaio di ciascun anno, un'apposita

comunicazione alle   aziende   di   erogazione di pubblici servizi e fissare i

termini per   i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di

ricezione della   comunicazione.   Si   tratta   quindi di un particolare iter

procedurale che  la legge impone nell'eventualita' in cui l'ente locale decida

di voler     esercitare     la   potesta'  regolamentare prevista dall'art. 52

dello stesso    provvedimento      normativo,     disciplinando la materia con

modalita' piu' adeguate alle proprie esigenze gestionali.                     

        Come innanzi   precisato   quanto   e' stato esposto per il Cosap deve

essere esteso   anche   alla  Tosap dovuta dai soggetti di cui all'art. 46 del

D.Lgs. 15   novembre   1993, n. 507, per le occupazioni che il nuovo testo del

comma 3   dell'art.  63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 indica nella lettera f) del

comma 2    dello    stesso    articolo,  vale a dire le occupazioni permanenti

effettuate con   cavi,   condutture,   impianti o qualsiasi altro manufatto da

aziende di   erogazione   dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita'

strumentali ai servizi stessi.                                                

        Per tale   tipologia   di  occupazioni, quindi, dal 1 gennaio 2000, si

abbandona il  criterio di determinazione forfetaria della tassa per chilometro

lineare in   favore   di  un criterio piu' semplice che agevola soprattutto le

attivita' di  quantificazione e di accertamento del tributo da parte dell'ente

impositore.                                                                   

        Un altro   aspetto che rileva anche per la Tosap e' l'estensione della

disposizione, dettata   inizialmente  solo per il Cosap, contenuta nell'ultimo

periodo del   comma 3 dell'art. 63 in commento, che prevede che dall'ammontare

complessivo della   tassa   deve   essere   detratto l'importo di altri canoni

previsti da   disposizioni di legge, riscossi dal comune o dalla provincia per

la medesima   occupazione   (e  non piu' per la medesima "concessione"), fatti

salvi quelli   connessi   a prestazioni di servizi. Si tratta dunque, anche in

questo caso,    di    un'estrema    semplificazione che produce i suoi effetti

soprattutto a   favore   del  contribuente nei cui confronti il carico fiscale

risultera' sicuramente alleggerito.                                           

7.3     Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione             

        L'art. 30, comma 10, l.f., dispone lo slittamento al 31 dicembre  2000

dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione sulla base delle

dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi

all'Ici dovuta per l'anno 1993.                                               

        Alla stessa data sono inoltre fissati i termini per la notifica:      

a) degli  avvisi di  liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente

   all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;                       

b) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;                    

c) degli atti di contestazione  delle  violazioni  non collegate all'ammontare

   dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.                        

7.4     I.C.I. - Sanzioni                                                     

        Il successivo    comma    11    dell'art.    30  l.f. inserisce alcune

significative disposizioni   all'art.   5, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1993

finalizzate a  garantire maggiormente la posizione del contribuente ICI che si

trovi in particolari situazioni e ad evitare che gli vengano irrogate sanzioni

ed interessi.                                                                 

        E' infatti   previsto   che il termine per la proposizione del ricorso

avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre

dalla data   in  cui il contribuente abbia avuto piena conoscenza del relativo

avviso. A tal fine, gli uffici competenti devono provvedere alla comunicazione

dell'avvenuto classamento   delle   unita'   immobiliari  a mezzo del servizio

postale con   modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del

contribuente e   senza   che  venga leso il suo diritto alla privacy. La norma

stabilisce inoltre    che    fino    alla  data dell'avvenuta comunicazione al

contribuente, gli   uffici   comunali   non   dovranno comminare le sanzioni e

calcolare gli    interessi  sul tributo che risulterebbero dovuti determinando

l'imposta sulla base della nuova  rendita catastale.                          

        Per quanto    riguarda    le    sanzioni,   la legge fa comunque salva

l'applicazione dell'art.   3,   del  D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Occorre

richiamare a   questo   proposito l'attenzione sui principi contenuti in detta

norma poiche'   il   caso  di specie si inserisce proprio nella previsione del

comma 2,   secondo il quale nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un

fatto che,  secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile;

se la   sanzione  e' stata pero' gia' irrogata con provvedimento definitivo il

debito residuo si estingue, ma non e' ammessa la ripetizione di quanto pagato.

        La norma prevista dall'art. 30, comma 11, l.f.,  riconosce in sostanza

la natura   non   colposa  delle condotte dei contribuenti ai quali la rendita

definitiva non    sia    stata    portata  a conoscenza con gli adeguati mezzi

attualmente previsti   dal   legislatore,   ma  attraverso il ricorso ad altri

strumenti, quali   la   immediata pubblicazione nell'Albo pretorio, che seppur

legittimi, non    abbiano    comportato   l'effettiva conoscenza del contenuto

dell'atto da parte dell'interessato.                                          

7.5     I.C.I. - Delibere comunali                                            

        L'art. 30 l.f., nei commi 12 e 13, contiene disposizioni relative alla

riduzione dell'aliquota  ICI che puo' essere deliberata dai comuni , in misura

non inferiore al 4 per mille, per gli immobili di cui all'art. 4, comma 1, del

d.l. 8   agosto   1996,  n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

ottobre 1996,   n.   556.   Si  tratta degli immobili direttamente adibiti  ad

abitazione principale   da   persone  fisiche soggetti  passivi  e  da soci di

cooperative edilizie   a  proprieta' indivisa,  residenti  nel comune, nonche'

degli immobili  locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi

come abitazione principale.                                                   

        L'articolo in   commento  al comma 12 stabilisce che, fino all'anno di

imposta 1999 compreso, l'eventuale riduzione di aliquota e' limitata alla sola

abitazione principale,    con    esclusione  degli immobili qualificabili come

pertinenze, ai  sensi dell'art. 817 del codice civile. Nel successivo comma 13

e' invece   previsto  che la disposizione appena commentata non ha effetto nei

riguardi dei    comuni    che    nel  periodo anzidetto abbiano gia' applicato

l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.                  

        Si ricorda   inoltre   che, con circolare n. 114/E del 25 maggio 1999,

sono state   impartite   istruzioni   in ordine alla identita' di  trattamento

fiscale fra   l'abitazione  principale  e  le  sue   pertinenze, a seguito del

parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione terza,  nell'adunanza  del  24

novembre 1998 che ha richiamato l'applicabilita' anche per l'ICI dell'art. 817

del codice civile.                                                            

        A tal   riguardo   occorre  soffermarsi sulla circostanza che anche in

materia di   imposte   sui   redditi  si e' ritenuto necessario esplicitare il

concetto di   pertinenza attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 10 del

d.P.R.  22   dicembre  1986, n. 917, operata dall'art. 6, comma 1, lettera a),

l.f. In   tale   norma si afferma che "sono pertinenze le cose immobili di cui

all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie

diverse da  quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in

modo durevole   a   servizio   delle  unita' immobiliari adibite ad abitazione

principale delle  persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella

nella quale  la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro

diritto reale,   o   i   suoi  familiari dimorano abitualmente. E' considerata

adibita ad   abitazione  principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di

proprieta' o  usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata".                                            

        L'ultimo inciso della disposizione richiamata costituisce praticamente

l'introduzione in   materia   di  imposte dirette di un principio che era gia'

vigente per   l'ICI in quanto l'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996,

n. 662,   aveva   attribuito   ai comuni la potesta' di considerare abitazione

principale quella   posseduta   dagli  anziani e disabili che si trovano nelle

condizioni indicate dalla norma in commento.                                  

7.6     Termini                                                               

        L'art. 30,   comma   14,   l.f.,   ha una portata piu' ampia in quanto

contiene disposizioni che riguardano l'intera materia della fiscalita' locale;

e' infatti   sancito che per l'anno 2000 il termine previsto per deliberare le

tariffe, le   aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali,

nonche' per  l'approvazione dei regolamenti, e' stabilito contestualmente alla

data di  approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti

sono fissati  al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato

per il   bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto a decorrere dal 1

gennaio dello stesso anno.                                                    

        La norma   in   esame   ripropone alcuni principi che erano gia' stati

sanciti in altre disposizioni normative, in particolare: l'art. 55 della legge

8 giugno   1990,  n, 142, come modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 3

agosto 1999,   n.  265, che ha stabilito che i comuni e le province deliberano

entro il   31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; l'art.

31, comma   1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che aveva gia' fissato in

via generale la data del 31 dicembre per gli adempimenti in questione.        

        L'aver agganciato attraverso la norma in esame il termine previsto per

deliberare le   tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali relative

all'anno 2000  alla data di approvazione del bilancio costituisce un ulteriore

esempio di   semplificazione,   poiche'  anziche' fissare una data certa si e'

preferito effettuare    un    rinvio    alle  disposizioni che potranno essere

contenute, a   norma   del   citato  art. 55 della legge n. 142 del 1990 in un

decreto del   Ministro  dell'interno di intesa con il Ministro del tesoro, del

bilancio e  della programmazione economica. Tale potesta' e' stata esercitata,

per l'anno   2000,  con decreto emanato il 15 dicembre 1999, n. 3162/E3 con il

quale e'   stato  prorogato al 29 febbraio 2000 il termine di approvazione dei

bilanci di previsione degli enti locali. E' quindi entro quest'ultima data che

dovranno essere adottate le deliberazioni relative alle entrate locali.       

7.7     Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche          

        affissioni                                                            

        L'art. 30,   comma 17, l.f., modifica l'art. 11, comma 10, della legge

27 dicembre  1997, n. 449, in base alla quale le tariffe dell'imposta comunale

sulla pubblicita'   ed  il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I

del decreto    legislativo    15    novembre    1993,   n. 507,  e  successive

modificazioni, possono   essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo

del 20 % a decorrere dal 1 gennaio 1998. Alla potesta' di aumentare le tariffe

in questione   nel  limite appena esposto il comma 17 attribuisce ai comuni il

potere di   estendere   la   misura dell'aumento fino ad un massimo del 50 % a

decorrere dal   1 gennaio 2000. Detto aumento ha pero' una portata meno ampia,

in quanto  puo' essere deliberato esclusivamente per le superfici superiori al

metro quadrato.                                                               

        Sembra invece  del tutto superflua la precisazione che "le frazioni di

esso si   arrotondano   al   mezzo   metro  quadrato"  in quanto gia' prevista

nell'art. 7,   comma   2, del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, che disciplina le

modalita' di applicazione del tributo in questione.                           

7.8    Riscossione ruoli non erariali                                         

        Il comma    19    dell'art.    30  l.f. affronta la problematica della

riscossione dei   ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000. Per

detti ruoli  la norma in esame prevede che non si applicano le disposizioni di

cui all'art.   12, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base alle

quali nel  ruolo deve  essere  comunque  indicato il numero del codice fiscale

del contribuente ed in difetto non puo' farsi luogo all'iscrizione.           

        Bisogna sottolineare   che   la necessita' dell'indicazione del codice

fiscale nel   ruolo  era gia' stata prevista dall'art. 24, comma 1, lettera a)

della legge   27 dicembre 1997, n. 449, ed attualmente e' stata ribadita nella

nuova formulazione   dell'art.   12   del d.P.R. n. 602  del 1973, predisposta

dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.                               

        Il comma 19 nell'ultima parte stabilisce inoltre che sono prorogati al

29 febbraio   2000   i   termini  scadenti il 31 dicembre 1999 previsti per la

sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali.                          

7.9    Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani                      

        L'articolo 33  l.f., che contiene "Disposizioni concernenti la tariffa

per la   gestione   dei rifiuti urbani", al comma 1\ stabilisce che la data di

soppressione della  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

di cui   al  capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non e'

piu' quella   del 1gennaio 2000, ma e' fissata dai termini previsti dal regime

transitorio entro   i quali i comuni devono provvedere all'integrale copertura

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la cosiddetta

"tariffa Ronchi".                                                             

        Il regime    transitorio    e'    stato  disciplinato dall'art. 11 del

regolamento approvato   con   d.P.R.  27 aprile 1999, n. 158, con cui e' stato

elaborato il   metodo   normalizzato   per definire la tariffa del servizio di

gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Quest'ultimo articolo e' stato peraltro

modificato dal   comma  6 dell'art. 33 l.f. che ha abrogato il secondo periodo

della lettera   d)   del comma 1 ed i commi 2, 3 e 4 che prevedevano ulteriori

disposizioni transitorie    per    i    comuni che si trovavano in particolari

condizioni in   merito  al raggiungimento del tasso di copertura del costo del

servizio di gestione dei rifiuti urbani. Pertanto l'art. 11 in questione si e'

ridotto al  solo comma 1, in cui e' stato previsto per tutti i comuni un unico

periodo transitorio, articolato in vari anni.                                 

        Il nuovo   assetto   della   disciplina transitoria ha reso necessaria

l'abrogazione, disposta   dal   comma   4   dell'art. 33 in esame, del comma 3

dell'art. 5 del d.P.R. n. 158 del 1999 che prevedeva disposizioni per i comuni

tenuti a   dare   immediata   applicazione al metodo normalizzato, nonche' del

numero 5    dell'allegato    1    dello stesso provvedimento, che stabiliva le

modalita' di determinazione della tariffa durante la fase transitoria.        

        Il comma   2  dell'art. 33 introduce nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del

1999 il   comma   1-bis   con   cui  si stabilisce che resta comunque ferma la

possibilita' per    i    comuni    di    attivare il sistema tariffario in via

sperimentale, anche   prima del termine previsto per l'entrata in vigore della

tariffa.                                                                      

       Il comma   3   dell'art. 33 inserisce nell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del

1999 il comma 4-bis che impone alcuni adempimenti a carico dei comuni i quali,

a decorrere  dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in

vigore della    tariffa,     sono    tenuti    ad    approvare ed a presentare

all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la sua relazione

previsti dall'art.   8   del   citato   d.P.R.   n. 158 del 1999. Questa nuova

disposizione ha   comportato conseguentemente l'abrogazione dell'art. 9, comma

1, disposta dal comma 5 dell'art. 33 in commento.                             

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.