Circolare 11.05.98 n. 121 - Ministero delle Finanze

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449. - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unita' immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti.


TESTO

       1. Premessa.                                                           

       Nella Gazzetta   Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13 marzo

1998 sono   stati pubblicati i decreti 18 febbraio 1998, n. 41 (concernente il

regolamento recante   norme   di   attuazione  e procedure di controllo di cui

all'articolo 1  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni

per le   spese  di ristrutturazione edilizia) e 6 marzo 1998 (di approvazione,

con le relative istruzioni, del modulo da utilizzare per trasmettere al Centro

di Servizio   delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione

concernente la   data di inizio lavori) nonche' la circolare 24 febbraio 1998,

n. 57/E,   del   Ministero  delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici,

illustrativa delle   disposizioni  riguardanti la detrazione del 41% spettante

per le   spese   sostenute   per  taluni interventi di recupero del patrimonio

edilizio e   di   ripristino delle unita' immobiliari dichiarate o considerate

inagibili in   seguito   agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia

Romagna e Calabria.                                                           

       Considerato che,   successivamente   alla pubblicazione dei citati atti

amministrativi, sono pervenuti alcuni quesiti in merito ad aspetti particolari

che interessano la materia di cui trattasi,  con la presente circolare vengono

forniti ulteriori   chiarimenti per consentire una uniforme applicazione delle

disposizioni in commento.                                                     

       2. Soggetti ammessi ad usufruire della detrazione.                     

       Con la    richiamata    circolare    n.  57/E e' stato precisato che la

detrazione ai   fini  dell'Irpef compete, se hanno sostenuto le spese e queste

sono rimaste   effettivamente   a   loro  carico, al possessore o al detentore

dell'immobile sul   quale sono eseguiti i lavori e cioe', al proprietario o al

nudo proprietario,   al   titolare   di   un  diritto reale sullo stesso (uso,

usufrutto, abitazione),   nonche'   all'inquilino  o al comodatario. E' stato,

inoltre, specificato   che tra i possessori dell'immobile sono compresi i soci

di cooperative  non a proprieta' indivisa, assegnatari di alloggi anche se non

ancora titolari    di    mutuo    individuale,  mentre i soci di cooperative a

proprieta' indivisa,   assegnatari  di alloggi, sono compresi, tra i detentori

dell'immobile. Nella   menzionata   circolare e' stato inoltre chiarito che il

possessore o    detentore    dell'unita'   immobiliare residenziale puo' anche

assumere la    qualifica    di    imprenditore individuale, anche agricolo, se

l'immobile relativo   all'impresa  sul quale vengono realizzati gli interventi

non costituisce   bene  strumentale per l'esercizio dell'impresa ne' bene alla

cui produzione o al cui scambio e' diretta L'attivita' dell'impresa medesima. 

       La stessa   circolare   ha precisato che la detrazione trova, altresi',

applicazione nei   confronti  dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che

producono redditi   in   forma  associata (cioe' le societa' semplici, in nome

collettivo, in   accomandita  semplice e  soggetti a questi equiparati nonche'

imprese familiari),   alle   stesse   condizioni previste per gli imprenditori

individuali con l'ulteriore precisazione che per l'individuazione dei soggetti

che hanno  diritto alla detrazione e dell'importo spettante, determinato sulla

base delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello

stesso articolo 5 del Tuir.                                                   

       Cio' premesso vengono ora forniti i seguenti ulteriori chiarimenti.    

       2.1. Familiari conviventi.                                             

       La detrazione   compete  anche al familiare convivente del possessore o

detentore dell'immobile   sul   quale  vengono effettuati i lavori, purche' ne

sostenga le   spese   (i   bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui

eseguiti e   le   fatture   devono essere a lui intestate). A tale riguardo e'

opportuno precisare   che   per  familiari, ai fini delle imposte sui redditi,

s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti

entro il   terzo   grado   e   gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre,

chiarito che,   in   questa   ipotesi,   il titolo che legittima e' costituito

dall'essere "un   familiare",   nel   senso  sopra chiarito, convivente con il

possessore intestatario dell'immobile.                                        

       Non e' richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato e,

pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell'apposito spazio del

modulo di   comunicazione   dell'inizio dei lavori che il soggetto che intende

fruire della  detrazione deve presentare al centro di servizio competente, ne'

al predetto   modulo va allegata alcuna altra documentazione atta a comprovare

tale situazione.   Si   fa   tuttavia  presente che la predetta documentazione

(consistente eventualmente   anche   in  una dichiarazione sostitutiva di atto

notorio attestante   i   fatti  in questione) dovra', invece, essere esibita o

trasmessa in   caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria. Si

precisa, infine,   che   nella   indicata ipotesi la detrazione compete, ferme

restando le   altre   condizioni,  anche se le abilitazioni comunali risultano

intestate al   proprietario   dell'immobile  e non al familiare convivente che

fruisce della detrazione.                                                     

       2.2. Futuro acquirente.                                                

       La detrazione   compete,   nel   rispetto  di tutte le altre condizioni

previste, anche  al promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso

dell'immobile stesso,   qualora   detto  soggetto esegua, a proprio carico, le

spese per gli interventi agevolabili.                                         

       In tale  ipotesi, per avere diritto alla detrazione, e' necessario che:

a) sia   stato   regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell'unita'

   immobiliare;                                                               

b) per  detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio del

   registro competente;                                                       

c) gli estremi di registrazione siano indicati nell'apposito spazio del modulo

   di comunicazione dell'inizio dei lavori, che il promissario acquirente deve

   presentare al centro di servizio competente.                               

       Non e'   richiesta   l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del

promittente venditore   cio'  in quanto l'autorizzazione stessa puo' ritenersi

implicitamente accordata    in    conseguenza   dell'anticipata immissione nel

possesso del   futuro   acquirente.   E'   appena  il caso di precisare che la

detrazione compete  soltanto per le spese relative agli interventi di recupero

e di ristrutturazione effettuati sull'unita' immobiliare e che, pertanto, tali

spese devono    essere    contabilizzate    distintamente   da quelle relative

all'acquisto dell'unita' immobiliare.                                         

       2.3. Opere eseguite da un imprenditore edile su una propria abitazione.

       L'imprenditore edile   che  esegue dei lavori agevolabili su una unita'

immobiliare tenuta   a propria disposizione ha diritto alla detrazione del 41%

delle spese   sostenute. Al riguardo si precisa che l'articolo 3, comma 3, del

DPR n.   633 del 1972, prevede che costituiscono prestazioni di servizio verso

corrispettivo anche    quelle    effettuate    per   uso personale o familiare

dell'imprenditore e,  pertanto, nella predetta ipotesi l'imprenditore edile e'

tenuto, ai fini dell'Iva, a quantificare l'importo dei lavori eseguiti secondo

il valore normale e ad emettere la relativa fattura.                          

       Analoga previsione   non   si rinviene ai fini della determinazione del

reddito d'impresa;  infatti l'articolo 53, comma 2, del citato Tuir stabilisce

che tra  i ricavi si comprende il valore normale dei beni indicati nel comma 1

dello stesso    articolo    53,    destinati  al consumo personale o familiare

dell'imprenditore, assegnati    ai    soci    o destinati a finalita' estranee

all'esercizio dell'impresa,   mentre  in detto articolo non sono menzionate le

prestazioni di   servizio  rese per le stesse finalita'. Pertanto, considerato

che le  predette prestazioni di servizio non rilevano nella determinazione del

reddito d'impresa,   ne   deriva   che le stesse sono indeducibili ai fini del

particolare reddito in quanto non inerenti all'attivita' svolta.              

       Tanto premesso   si  ritiene che l'imprenditore in questione ha diritto

alla detrazione    del    41%    sia  relativamente all'acquisto dei materiali

utilizzati per   l'esecuzione  dei suddetti lavori, sia per le spese sostenute

per il   personale   impiegato nonche', ovviamente, per le spese di interventi

realizzati da altre imprese.                                                  

       Per quanto  riguarda l'utilizzo di personale della propria impresa, non

e' necessario   che   le   relative spese siano comprovate da un pagamento con

bonifico poiche'   l'utilizzo   risultera'  comunque dalla contabilita' tenuta

dall'imprenditore e   dall'emissione della fattura prevista dalla legislazione

Iva.                                                                          

       2.4. Lavori eseguiti in proprio.                                       

       Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla

detrazione del 41%, sia pure limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto

dei materiali utilizzati.                                                     

       2.5. Soci di cooperative a proprieta' divisa e a proprieta' indivisa.  

       Come gia'  detto, hanno diritto alla detrazione del 41% anche i soci di

cooperative, sia  a proprieta' divisa, in quanto possessori dell'immobile, che

a proprieta'   indivisa,   in   quanto  detentori dell'immobile. Cio' premesso

vengono di seguito forniti ulteriori chiarimenti.                             

       2.5.1. Soci di cooperativa a proprieta' divisa.                        

       I soci   di cooperative a proprieta' divisa per gli interventi relativi

alle singole   unita'   immobiliari possedute devono attenersi alle istruzioni

impartite per   i   possessori   e,   quindi, non devono allegare al modulo di

comunicazione della  data di inizio dei lavori all'Amministrazione finanziaria

la dichiarazione   di   consenso   all'esecuzione  dei lavori rilasciata dalla

cooperativa.                                                                  

       Per le   spese   effettuate  sulle parti comuni dell'edificio, comprese

quelle di   manutenzione  ordinaria, il suddetto modulo puo' essere inviato al

Centro di   servizio   da  uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa. In

quest'ultimo caso,   nello  spazio del citato modulo riservato all'indicazione

del codice fiscale del condominio deve essere indicato il codice fiscale della

cooperativa. Devono   inoltre   essere osservate le istruzioni e i chiarimenti

forniti per   la   realizzazione   di  opere sulle parti condominiali, essendo

irrilevante la  circostanza che non sia formalmente costituito un condominio e

non sia stato nominato un amministratore.                                     

       Qualora invece  i lavori siano eseguiti direttamente dalla cooperativa,

i pagamenti   da   parte   dei   soci alla cooperativa devono avvenire tramite

bonifico; per   i lavori relativi alle parti comuni degli edifici, i pagamenti

possono essere   effettuati   tramite   bonifico   oltre che dai singoli soci,

direttamente dalla   cooperativa   se commissionati a terzi e in questo caso i

relativi bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.             

       Il possesso   dell'unita'   immobiliare da parte del singolo socio deve

almeno risultare    da    uno    specifico verbale di assegnazione dell'unita'

immobiliare da  parte della cooperativa. Per avere diritto alla detrazione, e'

necessario richiedere  la registrazione del suddetto verbale della cooperativa

ed indicare    i    relativi    estremi    nell'apposito  spazio del modulo di

comunicazione all'amministrazione finanziaria dell'inizio dei lavori.         

       2.5.2. Soci di cooperative a proprieta' indivisa.                      

       Per gli interventi relativi alle singole unita' immobiliari detenute, i

soci di   cooperative   a   proprieta' indivisa devono osservare le istruzioni

impartite per   i detentori. Pertanto tali soggetti  devono allegare al modulo

di comunicazione    della    data    di  inizio dei lavori all'Amministrazione

finanziaria anche   la   dichiarazione   di consenso all'esecuzione dei lavori

rilasciata dalla cooperativa.                                                 

       Per le   spese   effettuate  sulle parti comuni dell'edificio, comprese

quelle di   manutenzione  ordinaria, il suddetto modulo puo' essere inviato al

Centro di   servizio   da  uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa. In

quest'ultimo caso,   nello spazio riservato all'indicazione del codice fiscale

del condominio deve essere indicato il codice fiscale della cooperativa.      

       Devono inoltre   essere   osservate tutte le istruzioni e i chiarimenti

forniti per   la   realizzazione   di  opere sulle parti condominiali, essendo

irrilevante la  circostanza che non sia formalmente costituito un condominio e

non sia stato nominato un amministratore.                                     

       Qualora invece  i lavori siano eseguiti direttamente dalla cooperativa,

i pagamenti   da   parte   dei   soci alla cooperativa devono avvenire tramite

bonifico; per   i  lavori relativi alle parti comuni degli edifici i pagamenti

possono essere   effettuati   tramite   bonifico   oltre che dai singoli soci,

direttamente dalla   cooperativa, se commissionati a terzi, e in questo caso i

relativi bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.             

       La detenzione   dell'unita' immobiliare da parte del singolo socio deve

almeno risultare da uno specifico verbale della cooperativa. Per avere diritto

alla detrazione,   e'   necessario   richiedere  la registrazione del suddetto

verbale della  cooperativa ed indicare i relativi estremi nell'apposito spazio

del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori.                           

       2.6. Unico proprietario di un intero edificio.                         

       Qualora un   intero   edificio sia posseduto da un unico proprietario e

siano comunque    in    esso    rinvenibili   parti comuni a due o piu' unita'

immobiliari distintamente    accatastate,    detto    soggetto ha diritto alla

detrazione per   le   spese relative agli interventi realizzati sulle suddette

parti comuni   anche   se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si

configura la   comunione prevista dal codice civile. Infatti, tenuto conto che

la detrazione,  per espressa previsione legislativa, compete sia al possessore

che al   detentore   dell'immobile, si ritiene che la locuzione utilizzata dal

legislatore, "parti  comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117"

del codice   civile,   vada   considerata in senso oggettivo e non soggettivo,

riferibile, pertanto, alle parti comuni  a piu' unita' immobiliari e non  alle

parti comuni a piu' possessori.                                               

       3. Limite di spesa su cui calcolare la detrazione.                     

       E' stato   gia'   chiarito   che il limite di spesa su cui applicare la

percentuale del   41%,   al   fine   di determinare la detrazione in esame, va

riferito alla   persona   fisica e alla singola unita' immobiliare sulla quale

sono stati   effettuati gli interventi di recupero. Pertanto, se i lavori sono

eseguiti sia    sull'abitazione    che    sulla pertinenza dell'abitazione, il

contribuente puo' calcolare la detrazione su un importo massimo di 300 milioni

per ciascuno   degli  anni 1998 e 1999 qualora si tratti di unita' immobiliari

distintamente accatastate. Se, invece, la pertinenza e' accatastata unitamente

all'abitazione e,   quindi, e' priva di rendita catastale propria, trattandosi

di una   sola  unita' immobiliare il contribuente puo' calcolare la detrazione

d'imposta su un importo massimo di 150 milioni per ciascun anno.              

       Va peraltro ribadito che la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui

i lavori    sono    eseguiti    soltanto  su una pertinenza di una abitazione,

autonomamente accatastata,   senza   che sull'abitazione stessa venga eseguita

alcuna opera.   In   tale   ipotesi  la detrazione puo' essere calcolata su un

importo massimo, per ciascun anno, di 150 milioni.                            

       Va, inoltre,   chiarito  che, ai fini dell'individuazione del limite di

spesa su   cui   calcolare la detrazione, e' necessario tener conto del numero

iniziale di   unita'   immobiliari   sul quale si eseguono i lavori. Pertanto,

qualora vengono   eseguiti  interventi su una unita' immobiliare la detrazione

spetta su   un   importo massimo di 150 milioni per ciascun periodo d'imposta,

anche se   al   termine  dei lavori saranno state realizzate due o piu' unita'

immobiliari autonome.                                                         

       4. Interventi che danno diritto alla detrazione.                       

       Nella circolare 57/E e' stato chiarito che danno diritto alla          

detrazione le spese sostenute per:                                            

a) interventi   di   manutenzione  ordinaria e straordinaria, di restauro e di

   risanamento conservativo   nonche'  di ristrutturazione edilizia realizzati

   sulle "parti   comuni   di edificio", cosi' come definite all'art. 1117 del

   codice civile;                                                             

b) interventi  di cui alla precedente lettera a) - con l'esclusione della sola

   manutenzione ordinaria   -   realizzate   sulle "singole unita' immobiliari

   residenziali".                                                             

       E' stato precisato, inoltre, che si tratta degli interventi di recupero

del patrimonio   edilizio   esistente, di cui all'art. 31 della legge 5 agosto

1978, n. 457, con esclusione, pertanto, degli interventi di nuova costruzione,

salvo il   caso   di parcheggi pertinenziali e che gli interventi in questione

devono riguardare    edifici    destinati    alla   residenza o singole unita'

immobiliari residenziali   siti  nel territorio dello Stato, rimanendo esclusi

gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Per espressa

previsione normativa,   e'   necessario,   inoltre,  che gli edifici sui quali

vengono realizzati   gli  interventi siano "censiti dall'ufficio del catasto",

oppure sia   stato  chiesto l'accatastamento; e che sia stata pagata l'Ici per

l'anno 1997, ove dovuta.                                                      

       Va ribadito   che   danno   diritto   alla detrazione gli interventi di

recupero del  patrimonio edilizio esistente con esclusione degli interventi di

nuova costruzione.   In   tale   condizione  ed in via generale si ritiene che

possono essere computati nella base di calcolo della detrazione fiscale, nella

misura prevista  dalla legge, i costi degli interventi di fedele ricostruzione

degli edifici    demoliti,    ferma    restando,    nel titolo abilitativo, la

corrispondenza di   detti   interventi   alla categoria della ristrutturazione

edilizia. Si   ritiene,   inoltre,  che possono essere ammessi alla detrazione

fiscale i   costi   degli   interventi di ampliamento degli edifici esistenti,

purche' con tale ampliamento non si realizzino unita' immobiliari utilizzabili

autonomamente: a titolo esemplificativo, e' ammesso alla detrazione fiscale il

costo sostenuto   per  rendere abitabile un sottotetto esistente, purche' cio'

avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita.             

       Occorre, inoltre,   precisare  che le categorie individuate dall'art. 1

della legge   27  dicembre 1997, n. 449 (finalizzate al contenimento acustico,

messa a  norma degli edifici, ecc.), sono da intendersi aggiuntive a quelle di

cui all'art.   31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e, pertanto, ai fini della

detrazione fiscale,   costituiscono  fattispecie autonome e indipendenti dalla

corrispondenza alle   categorie  di cui al citato art. 31. Ne deriva, a titolo

esemplificativo, che i costi delle opere finalizzate al contenimento acustico,

secondo i   parametri previsti dalla legge n. 447 del 1995, pur corrispondendo

ad interventi    di   manutenzione ordinaria, sono ammissibili alla detrazione

fiscale, a   condizione   che   la  scheda prodotto del costruttore certifichi

l'ottenimento dei   parametri   fissati  dalla predetta legge n. 447 del 1995;

nell'ambito di    tali    norme    specifiche  e' ammissibile, sempre a titolo

esemplificativo, la   detrazione   fiscale  per la realizzazione di un'antenna

comune, in   sostituzione delle antenne private, in quanto si ritiene che tale

opera possa rientrare nella finalita' di "cablaggio" degli edifici.           

       In particolare,   nelle   ipotesi   di  interventi di adeguamento degli

impianti alla  legge n. 46 del 1990, non e' compresa la sostituzione integrale

dell'impianto ascensore, ma solamente le parti elettriche e le apparecchiature

soggette all'adeguamento    predetto,    mentre    invece tale sostituzione e'

ammissibile allo sgravio fiscale se realizza un adeguamento alle normative sul

superamento delle barriere architettoniche.                                   

       Per quanto   riguarda   la   categoria  dei parcheggi pertinenziali, il

richiamo alla   legge   n.   122   del   1989 deve intendersi nel senso che la

realizzazione di   nuove   superfici  di parcheggio, ai fini dell'applicazione

dello sgravio   fiscale,   deve   essere sempre accompagnata dall'asservimento

pertinenziale ad una unita' immobiliare esistente.                            

       5. Spese    che    danno    diritto  alla detrazione e disciplina della

          detrazione d'imposta.                                               

       Si e'   gia' detto che le spese sostenute, rispettivamente, nei periodi

di imposta   1998  e 1999 per la realizzazione degli interventi elencati nella

circolare 57/E   e ulteriormente chiarite nel paragrafo precedente, se rimaste

effettivamente a   carico,   danno  diritto ad una detrazione del 41 per cento

dall'Irpef dovuta   per gli stessi anni e che l'importo massimo delle suddette

spese, sul  quale e' possibile calcolare la detrazione, non puo' superare, per

ciascun avente   diritto, il limite complessivo di 150 milioni per ogni unita'

immobiliare sulla   quale   sono realizzati gli interventi. E' stato, inoltre,

chiarito, che   la disposizione fa riferimento alle spese sostenute e, quindi,

la detrazione  e' effettuata con riferimento al criterio di cassa. Pertanto le

spese devono intendersi sostenute allorquando viene eseguito il pagamento e il

momento del   pagamento   puo'   anche cadere in un periodo d'imposta diverso,

antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o e' emessa

la fattura delle spese.                                                       

       In merito   agli   interventi   eseguiti  sulle parti comuni di edifici

residenziali, ovvero   su unita' immobiliari residenziali di proprieta' di uno

dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, e' stato precisato che rileva, ai

fini dell'imputazione al periodo d'imposta, il momento in cui l'amministratore

o altro   soggetto   incaricato procede al pagamento delle spese e che ciascun

condomino deve    calcolare    la    detrazione tenendo conto delle sole quote

effettivamente saldate al condominio entro la fine del periodo d'imposta.     

       Cosi', ad    esempio,    se    il    pagamento    delle  spese da parte

dell'amministratore e'  avvenuto nel 1998, ciascun condomino puo' calcolare la

detrazione su   tutte   le   quote   di   spese che, in base alla ripartizione

millesimale e  alla delibera assembleare ha versato a tale titolo. In tal modo

rilevano i   versamenti eventualmente anticipati nel 1997 o in anni precedenti

per consentire   all'amministratore   di procedere nel 1998 al pagamento degli

interventi, mentre restano escluse le quote non saldate dal condomino entro il

31 dicembre   1998,  anche se l'amministratore ha provveduto al pagamento. E',

pertanto, esclusa  la possibilita' di calcolare la detrazione relativamente ad

opere eseguite   negli   anni  considerati dal legislatore, ma, per effetto di

rateazioni concordate, pagate dopo il 1999.                                   

       Nell'ambito delle   spese che danno diritto alla detrazione, nel limite

gia' esposto, sono state evidenziate le spese per:                            

. progettazione dei lavori;                                                   

. acquisto di materiali;                                                      

. esecuzione dei lavori;                                                      

. altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;           

. relazione di conformita' degli stessi alle leggi vigenti;                   

. perizie e sopralluoghi;                                                     

. imposta   sul   valore   aggiunto,  imposta di bollo e diritti pagati per le

  concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;               

. oneri di urbanizzazione;                                                    

. altri    eventuali    costi    strettamente  inerenti la realizzazione degli

  interventi e   gli   adempimenti   posti dal regolamento di attuazione delle

  disposizioni in esame.                                                      

       E' stato, inoltre, chiarito che la detrazione spettante va ripartita in

quote costanti  nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi

d'imposta successivi.   In   alternativa,   il  contribuente puo' scegliere di

ripartire la detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo.     

       L'opzione, in   base   all'articolo 2 del regolamento di attuazione, e'

effettuata irrevocabilmente  nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno

in cui  sono sostenute le spese. L'importo della quota di detrazione spettante

per ciascun  periodo d'imposta, non fruita in uno degli anni perche' superiore

all'imposta dovuta   per   lo stesso anno, non puo' essere cumulata alla quota

spettante per   un   altro   periodo   d'imposta, non puo' essere richiesta in

diminuzione dalle   imposte   dovute   per l'anno successivo e non puo' essere

richiesta a   rimborso, ne' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del  D.Lgs. n. 241 del 1997. Va ora chiarito che in casi di spese sostenute

sia nell'anno   1998   che   nel  1999, l'opzione effettuata in un anno per la

ripartizione in   5  o 10 anni non vincola la scelta per la suddivisione delle

spese nel   secondo   anno; pertanto, e' possibile ripartire, ad esempio, in 5

anni le spese sostenute nel 1998 e in 10 anni quelle sostenute nel 1999.      

       6. Cumulabilita' con altre agevolazioni.                               

       E' stato precisato che, in caso di erogazione di contributi,           

sovvenzioni, etc.   per l'esecuzione degli interventi agevolabili (diversi dal

contributo, corrispondente   all'Iva   pagata a titolo di rivalsa, concesso ai

soggetti danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni

Umbria e   Marche   a  norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 449 del

1997), tali    contributi    devono   essere sottratti interamente dalle spese

sostenute prima  di effettuare il calcolo della detrazione. Detta riduzione e'

connessa alla circostanza che per fruire della detrazione e' necessario che le

spese siano   rimaste   effettivamente   a  carico; si ribadisce che qualora i

contributi in   questione   siano erogati in un periodo d'imposta successivo a

quello in   cui   il   contribuente   fruisce  della detrazione, si applica la

disposizione di   cui  all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, che

prevede l'assoggettamento   a   tassazione   separata delle somme conseguite a

titolo di   rimborso   di   oneri per i quali si e' fruito della detrazione in

periodi d'imposta precedenti.                                                 

       Va ora   ribadito   che i contributi in questione vanno sottratti dalle

spese sostenute   e   quelle   eventualmente  che residuano danno diritto alla

detrazione fino  al predetto limite di 150 milioni per ogni unita' immobiliare

sulla quale   sono   eseguiti   i lavori. Pertanto, ad esempio, in presenza di

quattro unita'   sulle quali sono eseguiti i lavori per un importo complessivo

di 800   milioni e per le quali e' stato erogato un contributo di 300 milioni,

la detrazione   puo'  essere calcolata sui 500 milioni che residuano dopo aver

sottratto il contributo.                                                      

       7. Adempimenti richiesti dal regolamento di attuazione per fruire della

          detrazione.                                                         

       Come gia'   precisato   con  decreto n. 41 del 1998, del Ministro delle

finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono state dettate le

modalita' di   attuazione   delle   disposizioni  in rassegna. Dette modalita'

contengono, altresi',  le procedure di controllo, da effettuare anche mediante

l'intervento delle    banche,    in    funzione  del contenimento del fenomeno

dell'evasione fiscale   e   contributiva,   ovvero mediante l'intervento delle

aziende unita'   sanitarie  locali, in funzione dell'osservanza delle norme in

materia di   tutela   della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei

cantieri, previste   dai   decreti  legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14

agosto 1996,  n. 494, e successive modificazioni e integrazioni; inoltre negli

anzidetti provvedimenti  vengono fissate alcune cause di decadenza dal diritto

alla detrazione d'imposta.                                                    

       Come precisato  nella circolare n. 57/E, l'articolo 1, comma 1, lettera

a), del regolamento di attuazione stabilisce che per fruire della detrazione i

contribuenti devono  trasmettere, mediante raccomandata, al Centro di servizio

delle imposte   dirette  e indirette, una comunicazione concernente la data in

cui avranno   inizio   i   lavori, redatta su apposito modulo approvato con il

decreto dirigenziale    6    marzo    1998.   Tale decreto, che contiene anche

l'individuazione dei  centri di servizio competenti, e' stato pubblicato nella

gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998, unitamente al regolamento stesso. 

       A norma   dello   stesso  comma 1, per i lavori iniziati (anche se gia'

terminati) prima   dell'entrata   in   vigore del regolamento (che si verifica

decorsi 15   giorni   dalla data della sua pubblicazione), la comunicazione va

effettuata entro   40   giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso e

cioe' entro il 7 maggio 1998.                                                 

       Al modulo,   che   deve recare i dati catastali dell'immobile sul quale

sono eseguiti   i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli atti di

acquisto) o     gli     estremi     della     domanda di accatastamento, vanno

obbligatoriamente allegati in fotocopia:                                      

. le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia

  per l'esecuzione dei lavori e cioe', a seconda della tipologia di lavori, la

  concessione, la autorizzazione o la comunicazione di inizio lavori. Nel caso

  della manutenzione  ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo

  e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, e' sufficiente

  inoltrare la delibera assembleare;                                          

. in mancanza dei dati catastali, copia della domanda di accatastamento. Per i

  fabbricati rurali  che hanno perso i requisiti di ruralita' e non sono stati

  ancora accatastati   in forza dell'articolo 14, comma 13, della legge n. 449

  del 1997,    che    ha    differito  il termine originariamente previsto per

  l'accatastamento al    31    dicembre    1998,    la  copia della domanda di

  accatastamento deve   essere   trasmessa   non appena presentata, cio' anche

  nell'ipotesi che il suddetto accatastamento venga richiesto dopo la scadenza

  del termine previsto nell'articolo in questione in quanto i lavori non siano

  ultimati a   detta   data.  In quest'ultimo caso, cioe' per l'accatastamento

  oltre il termine previsto, si perdono i benefici previsti dalle disposizioni

  specifiche in   materia   di  accatastamento di fabbricati che hanno perso i

  requisiti di ruralita';                                                     

. fotocopia   delle  ricevute di pagamento dell'Ici relativa all'anno 1997, se

  dovuta. Non   va   allegata   la   copia, ad esempio, se la comunicazione e'

  trasmessa dall'inquilino   o   dal possessore che nel 1997 non era tenuto al

  pagamento dell'Ici  in quanto non possedeva l'immobile. Per semplificare gli

  adempimenti dei  contribuenti, si ritiene opportuno precisare che in caso di

  effettuazione di lavori sulle parti comuni, nessuna fotocopia delle ricevute

  di pagamento   dell'Ici  eventualmente dovuta sulle parti comuni deve essere

  allegata. Resta   fermo   che   tale  documentazione dovra' essere esibita o

  trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;                              

. fotocopia   della   delibera   assembleare che ha approvato l'esecuzione dei

  lavori (se   si   tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera

  assembleare) e   della  tabella millesimale relativa alla ripartizione delle

  spese in   caso   di   interventi  di recupero effettuati su parti comuni di

  edifici residenziali.    Qualora    successivamente  alla trasmissione della

  tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga

  superato, e'   necessario   spedire   la nuova tabella di ripartizione delle

  spese all'ufficio   che   ha   ricevuto  la comunicazione e non va trasmesso

  nuovamente il   modulo   relativo   alla comunicazione di inizio lavori gia'

  presentato preventivamente;                                                 

. dichiarazione  del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso

  di lavori   eseguiti   dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari

  conviventi del  possessore o detentore dell'immobile sul quale sono eseguiti

  i lavori.                                                                   

       Conformemente alle   disposizioni   recate  dall'articolo 4 della legge

n. 15 del  1968,   il   contribuente  puo' allegare, in luogo della suindicata

documentazione, una   dichiarazione   sostitutiva  di atto notorio nella quale

attesti di  essere in possesso di tutta la suddetta documentazione e di essere

pronto ad   esibirla  o trasmetterla a richiesta degli uffici finanziari. Tale

dichiarazione, con   firma   autenticata,   e'   esente da imposta di bollo in

applicazione dell'art.   5,  comma 1, della Tabella allegato B, annessa al DPR

26.10.1972, n.    642.    In    questo  caso devono comunque essere barrate le

specifiche caselle   del modulo anche se l'unica documentazione allegata e' la

dichiarazione sostitutiva di atto notorio.                                    

       Va precisato    che    vanno    trasmesse   al Centro di servizio tante

comunicazioni quante   sono  le unita' immobiliari sulle quali sono eseguiti i

lavori e   per ogni abilitazione amministrativa. Inoltre e' opportuno chiarire

che, poiche' la comunicazione al Centro di servizio va fatta prima dell'inizio

dei lavori   (ovvero   entro   il  7 maggio per quelli gia' iniziati, anche se

terminati), nessuna   ulteriore  comunicazione va trasmessa se cambia la ditta

che esegue i lavori o se questi si protraggono per piu' anni.                 

       Qualora siano   eseguiti congiuntamente lavori su parti comuni e lavori

su parti   di singole proprieta' ma che generalmente sono effettuati insieme a

quelli delle parti comuni (ad esempio i "frontalini" dei balconi), puo' essere

trasmesso all'Amministrazione  finanziaria un solo modulo per la comunicazione

della data    di    inizio    lavori    da    parte    di  uno dei condomini o

dall'amministratore del condominio.                                           

       La lettera   b)   dell'articolo   1,   comma 1, del regolamento prevede

l'attivazione della   vigilanza   in  materia di sicurezza dei cantieri. Detta

previsione normativa    stabilisce,    infatti,    che  per poter fruire della

detrazione e'   necessario  inoltrare preventivamente alla ASL, competente nel

territorio in   cui   si svolgono i lavori, una comunicazione con raccomandata

A.R., nella quale sono riportate le seguenti informazioni:.                   

. ubicazione dei lavori da effettuare e committente;                          

. natura delle opere da realizzare;                                           

. impresa   esecutrice   delle opere e assunzione di responsabilita', da parte

  dell'impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa

  vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del

  lavoro;                                                                     

. data di inizio dei lavori.                                                  

       La comunicazione alla ASL effettuata a norma dei decreti legislativi 19

settembre 1994,   n.   626   e   14 agosto 1996, n. 494 libera il contribuente

dall'obbligo dell'invio    di    questa   ulteriore raccomandata. Va, inoltre,

precisato che la comunicazione in questione non va effettuata nelle ipotesi in

cui i   decreti  legislativi richiamati non prevedono l'obbligo della notifica

preliminare alla    ASL.    Per    i    lavori gia' iniziati o terminati prima

dell'entrata in   vigore   del   regolamento   n. 41 del 1998 la comunicazione

mediante lettera    raccomandata    puo'    non essere effettuata. Si ricorda,

tuttavia, che,   come   precisato   al paragrafo 8, il contribuente decade dal

diritto alla   detrazione  qualora risultino violate le disposizioni di cui ai

citati decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996.                 

       In base   all'articolo 1, comma 1, lettera d), del regolamento, in caso

di lavori   il cui importo complessivo supera la somma di lire 100 milioni, va

trasmessa, entro   il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

del periodo   d'imposta in cui sono eseguiti i lavori il cui importo supera il

predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta

da un   soggetto   iscritto  negli albi degli ingegneri, architetti e geometri

ovvero da    altro    soggetto    abilitato  all'esecuzione degli stessi. Tale

dichiarazione va    comunque    indirizzata    all'ufficio  che ha ricevuto la

comunicazione e   non  e' necessario trasmettere nuovamente il modulo relativo

alla comunicazione   di   inizio   lavori  gia' presentato preventivamente. Al

riguardo si   precisa che il limite di cento milioni va visto complessivamente

in relazione  all'intervento di recupero del patrimonio edilizio che s'intende

realizzare.                                                                   

       L'articolo 1,  comma 3, del regolamento stabilisce che per poter fruire

della detrazione   e'   necessario   che  le spese siano pagate esclusivamente

mediante bonifico bancario dal quale risulti:                                 

. la causale del versamento (lavori di ristrutturazione o articolo 1, comma 3,

  Decreto n. 41 del 1998);                                                    

. il codice fiscale del beneficiario della detrazione;                        

. il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale

  il bonifico e' effettuato.                                                  

       Si ritiene,   inoltre,  necessario consentire la detrazione delle spese

indipendentemente dall'effettuazione del bonifico bancario, per tutte le spese

pagate entro la data di entrata in vigore del regolamento in questione e cioe'

il 28   marzo   1998,   15   giorni   dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale.                                                                    

       8. Decadenza dai benefici.                                             

       L'articolo 4 del regolamento di attuazione stabilisce che la detrazione

non viene    riconosciuta    e,    quindi,  l'importo eventualmente fruito dal

contribuente e'   recuperato   dagli  uffici finanziari nelle ipotesi elencate

nella circolare   n. 57/E del 1998. A tale riguardo vengono forniti i seguenti

ulteriori chiarimenti:                                                        

. non    e'    prevista    la  decadenza nell'ipotesi che l'Ici risulti pagata

  tardivamente;                                                               

. non  e' richiesta la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione

  dei lavori,   in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile qualora

  questi sia un familiare convivente;                                         

. l'omissione  della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la

  vigilanza in  materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori

  provoca la   decadenza   dalla   detrazione  solo qualora risulti che per la

  tipologia di  lavori eseguiti o per le modalita' di svolgimento degli stessi

  il contribuente   vi  era tenuto sulla base della legislazione extra-fiscale

  vigente;                                                                    

. il  pagamento non effettuato mediante bonifico bancario provoca la decadenza

  della detrazione  solo fuori dei casi di esonero dello stesso previsti nella

  circolare n. 57/E e nella presente circolare;                               

. qualora    nell'esecuzione    dello    specifico  intervento presso l'unita'

  immobiliare siano violate le norme in materia di tutela della salute e della

  sicurezza sul  luogo di lavoro e nei cantieri, nonche', con riferimento agli

  operai utilizzati   dalla ditta durante l'esecuzione dei lavori nella unita'

  immobiliare, vengano   violate  le obbligazioni contributive accertate dagli

  organi competenti   e   comunicate   alla  Direzione Regionale delle Entrate

  territorialmente competente,    il    contribuente    perde  il diritto alla

  detrazione.                                                                 

       La detrazione   comunque non si perde se il contribuente e' in possesso

di una   dichiarazione   della   ditta   esecutrice  dei lavori, resa ai sensi

dell'articolo 4   della   legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'osservanza

delle suddette disposizioni.                                                  

       Gli uffici   in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al

contenuto della presente circolare.