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D.L.
del 20-5-2002 n° 122/2002
(G.U.
144 del 21-6-2002)
Proroga sfratti 20 giugno 2002
Articolo 1
- La sospensione
delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, già
disposta per gli immobili a uso abitativo ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata
fino al 30 giugno 2003.
- Su ricorso
del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza
in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione,
il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo
11, commi 5 e 6 del dl 23 gennaio 1982, n. 9, disponendo o meno la prosecuzione
dell'esecuzione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione
al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità
di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.
Articolo 2
- Il termine
di entrata in vigore del decreto del presidente della repubblica del
6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 1° gennaio
2003.
Articolo 3
- Il termine
di entrata in vigore del decreto del presidente della repubblica dell'8
giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
è prorogato al 1° gennaio 2003.
Articolo 4
- Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato
alla camera per la conversione in legge.
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