20-bis. 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa; b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.
Capo IV
21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni. 12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. é abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. é abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
22. 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2. 2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma o ai comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano. 3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati. 4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.
1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea): regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55; legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17; legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10; legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74; decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992; legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978; legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19. 2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari: legge 24 aprile 1941, n. 392; legge 25 giugno 1956, n. 702; legge 15 febbraio 1957, n. 26. 3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali: decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6; legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27. 4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato: decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860; legge 18 dicembre 1973, n. 836; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513; legge 26 luglio 1978, n. 417. 5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presìdi agli invalidi del lavoro: testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178. 6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 29 ottobre 1991, n. 358; decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; legge 23 dicembre 1994, n. 724. 7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio: legge 24 ottobre 1942, n. 1415; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19. 8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione: legge 9 gennaio 1991, n. 9. 9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche: regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. 10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante: decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989; decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. 11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi: decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447. 12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica: decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo: articoli 54 e 55 del codice della navigazione. 14. Procedimento di prevenzione degli incendi: legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;legge 7 dicembre 1984, n. 818. 15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL): regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497. 16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica: legge 30 dicembre 1991, n. 412. 17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti: codice civile, articoli 12, 16 e 17; disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7; legge 5 giugno 1850, n. 1037; regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; legge 21 giugno 1896, n. 218; regio decreto 26 luglio 1896, n. 361; legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65. 18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità: legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865. 19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 6 febbraio 1985, n. 15; legge 22 dicembre 1990, n. 401; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea: legge 30 dicembre 1986, n. 943; decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione: articolo 37 del codice della navigazione. 22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale: norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349): testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; legge 8 agosto 1991, n. 274; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349. 24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale: testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; legge 30 aprile 1969, n. 153; legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29; legge 23 dicembre 1978, n. 833; legge 11 marzo 1988, n. 67; legge 9 marzo 1989, n. 88; decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3. 25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali: legge 30 aprile 1969, n. 153; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. 26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi: legge 17 agosto 1942, n. 1150; decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 gennaio 1977, n. 10. 27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza: legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale. 28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria: decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7. 29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari: legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27. 30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra: legge 28 luglio 1971, n. 585; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi: legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2. 32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche: legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69; testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273. 33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale: testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199. 34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale: testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252. 35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola: legge 4 gennaio 1968, n. 15; testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580. 36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile: regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali: decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. 38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3); decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3, 4 e 5. 39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana: decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7. 40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione: legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164; legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità). 41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese: legge 12 agosto 1977, n. 675; legge 17 febbraio 1982, n. 46; legge 1û marzo 1986, n. 64; legge 5 agosto 1988, n. 346; legge 5 ottobre 1991, n. 317; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. 42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali: legge 12 agosto 1977, n. 675; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. 43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi: legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 gennaio 1977, n. 10; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 8 luglio 1986, n. 349; legge 9 gennaio 1991, n. 10; legge 26 ottobre 1995, n. 447. 44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. 45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue: legge 5 gennaio 1994, n. 36. 46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presìdi sanitari: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione: decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. 48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presìdi medici-chirurgici: regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie (articolo 189); decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128. 49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale: regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa: legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 51. Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato: legge 16 aprile 1987, n. 183; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; legge 18 maggio 1989, n. 183; legge 5 gennaio 1994, n. 36. 52. Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse: decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 53. Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno: legge 1û marzo 1986, n. 64; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile: legge 25 febbraio 1992, n. 215. 55. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali: legge 27 febbraio 1985, n. 49. 56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione: legge 24 maggio 1977, n. 227. 57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica: legge 31 maggio 1984, n. 193. 58. Procedimenti a favore dell'industria bellica: legge 24 dicembre 1985, n. 808; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6. 59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio: legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari: legge 28 febbraio 1986, n. 41. 61. Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile: decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. 62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia: decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156. 63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2. 64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3. 65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni: legge 29 ottobre 1954, n. 1083. 67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale: legge 24 maggio 1977, n. 227. 68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo: legge 26 febbraio 1987, n. 49. 69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero: legge 21 febbraio 1989, n. 83. 70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 71. Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all'estero: legge 1û luglio 1970, n. 518. 72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: legge 26 febbraio 1992, n. 212. 73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero: legge 24 aprile 1990, n. 100; legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2. 74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci: legge 6 giugno 1974, n. 298; decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32; decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56. 75. Procedimento in materia di strumenti per pesare: legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121. 76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti: articoli 33-37 del codice della navigazione; articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494; legge 28 gennaio 1994, n. 84; decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647. 77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 1û marzo 1975, n. 44; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 17 maggio 1983, n. 217. 78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali: legge 2 maggio 1976, n. 160. 80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina: legge 23 dicembre 1956, n. 1526; legge 16 giugno 1960, n. 623. 81. Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro: legge 11 aprile 1974, n. 138. 82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 12 ottobre 1982, n. 753. 83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto: decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 2 maggio 1976, n. 160. 84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 85. Procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli: regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643; regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; legge 28 marzo 1968, n. 415; decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464. 86. Procedimento per la certificazione antimafia: legge 31 maggio 1965, n. 575; legge 19 marzo 1990, n. 55; legge 17 gennaio 1994, n. 7; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni): legge 9 gennaio 1991, n. 9. 88. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali): legge 30 dicembre 1991, n. 412. 90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria: decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; legge 23 luglio 1991, n. 223; decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. 91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà: decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 93. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata: decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; legge 24 novembre 1981, n. 689; decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali: legge 11 giugno 1971, n. 426; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63; legge 12 agosto 1993, n. 310. 95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori: legge 10 gennaio 1935, n. 112; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; legge 30 aprile 1969, n. 153; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; legge 11 gennaio 1979, n. 12; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decreto-legge 1û ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane: decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 8 agosto 1985, n. 443; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. 97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti: legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392. 98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese: legge 5 febbraio 1992, n. 122; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387. 99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297; regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 29 novembre 1952, n. 2388; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47. 100. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati: decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63. 101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile: legge 15 ottobre 1990, n. 295. 102. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi: decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 103. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture: decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. 104. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo: legge 10 maggio 1976, n. 319. 105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie: legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31); legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4); decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4). 106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici: regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55; decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; legge 11 febbraio 1994, n. 109; decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. 107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori: legge 10 febbraio 1962, n. 57; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 19 marzo 1990, n. 55; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55. 108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. 110. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale: decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali: legge 7 agosto 1973, n. 519; decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267; decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754. 112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo: legge 21 dicembre 1978, n. 845; legge 14 febbraio 1987, n. 40; legge 16 aprile 1987, n. 183; decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1. 112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: legge 29 aprile 1949, n. 264; legge 28 febbraio 1987, n. 56; legge 23 luglio 1991, n. 223; decreto-legge 1û ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; legge 24 giugno 1997, n. 196. 112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente: regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; legge 10 aprile 1991, n. 125. 112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione: regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994; regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994; decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990. 112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità: testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; legge 9 gennaio 1989, n. 13. 112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio: legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39; decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783. 112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni: testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221. 112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali: regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; legge 2 febbraio 1960, n. 68; legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12; legge 25 marzo 1985, n. 106; decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207. |