MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 luglio 2003
Modifiche alle procedure di vendita relative alla cartolarizzazione degli
immobili degli enti previdenziali. (GU n. 216 del 17-9-2003)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto
il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il «decreto-legge
n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione
dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, come di volta in volta integrati
(nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia
del demanio»);
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001, emanato in attuazione
del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società
di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili
pubblici S.r.l, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia
del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione del
possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli
stessi (nel seguito indicato come il «Primo decreto del Ministro
dell'economia»);
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato in attuazione del
comma 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo
dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei
beni immobili, le modalità di pagamento della parte residua del
prezzo, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione (nel seguito
indicata come la «Prima operazione di cartolarizzazione»),
la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei
beni (nel seguito indicato come il «Secondo decreto del Ministro
dell'economia»);Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio
2002, 31 luglio 2002 e decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanati in
attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, concernenti, tra l'altro, chiarimenti interpretativi
e modifiche al Secondo decreto del Ministro dell'economia;
Considerato che é emersa la necessità di apportare talune
integrazioni al Secondo decreto del Ministro dell'economia;
Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla
società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione
immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
n. 351, ulteriori immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia
del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed é
stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del
decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento
relativo alla seconda cartolarizzazione»);
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato in attuazione del
comma 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, concernente modalità e procedure di vendita dei beni immobili
trasferiti alla società di cartolarizzazione nell'ambito della
seconda operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicato come il
«decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda
cartolarizzazione»);
Visto l'ulteriore decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanato in attuazione
del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, concernente, tra l'altro, modifiche al decreto concernente le
procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;
Considerato che é emersa la necessità di disciplinare le
procedure di vendita degli immobili di pregio inclusi tra gli immobili
trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda
cartolarizzazione;
Considerato, altresì, che é emersa la necessità di
apportare modifiche ad alcune disposizioni del decreto concernente le
procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;
Decreta:
Art.
1.
All'allegato 3, punto 2, del Secondo decreto del Ministro dell'economia,
alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «senza prezzo base
d'asta.» sono inseriti i seguenti capoversi «Per detti turni
di aste senza prezzo base si procede, in ogni caso, ad aggiudicazione
provvisoria all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più
elevato; la S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici
S.r.l. può, sentita Patrimonio della Stato S.p.A., esercitare la
facoltà di non accettare le offerte ritenute non congrue e di non
procedere all'aggiudicazione definitiva dandone comunicazione al notaio
incaricato dell'espletamento della relativa asta a mezzo lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno da inviarsi entro i sette giorni successivi all'aggiudicazione
provvisoria.
Il soggetto incaricato della vendita degli immobili di cui al presente
allegato, al fine di ottimizzare il prezzo complessivo di vendita degli
immobili rimasti invenduti ad esito di aste in cui sia previsto un prezzo
base d'asta, in alternativa alla previsione del precedente capoverso in
merito ad una offerta in vendita degli immobili senza prezzo base d'asta,
può provvedere a suddividere tali immobili rimasti invenduti in
diversi lotti comprensivi di uno o più immobili secondo criteri
di omogeneità strutturale e/o di ubicazione geografica. La composizione
e la strategia di vendita, ivi inclusa la connessa determinazione di un
eventuale prezzo base d'asta, sono sottoposte, con la necessaria documentazione
di supporto, alla preventiva approvazione della Patrimonio dello Stato
S.p.A., che è tenuta a fornire le proprie indicazioni entro venti
giorni, inutilmente decorsi i quali l'approvazione si dà per ottenuta.
Per lo svolgimento di eventuali attività propedeutiche alla vendita
dei lotti previsti al precedente capoverso, il soggetto incaricato può
avvalersi della collaborazione della stessa Patrimonio dello Stato S.p.A.».
Art.
2.
All'allegato 3, punto3, del Secondo decreto del Ministro dell'economia,
alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «vi abbiano rinunciato»
sono inserite le seguenti parole «, fermo restando quanto previsto
al terzo e quarto capoverso del punto 2 che precede.».
Art.
3.
I beni immobili di pregio, ai fini del combinato disposto dei commi 8
e 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, trasferiti ai sensi del decreto
di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, sono alienati
con le modalità e secondo le procedure individuate nell'allegato
1 al presente decreto, nel rispetto del diritto di opzione e prelazione
eventualmente spettanti agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente;
i predetti diritti sono esercitati nei termini e con le modalità
individuate nel medesimo allegato 1.
Art.
4.
All'allegato 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative
alla seconda cartolarizzazione, nel titolo le parole «presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti parole «Primo decreto del Ministro
dell'economia».
Art.
5.
All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative
alla seconda cartolarizzazione, il punto 8 é sostituito dal seguente
«8. In caso di aggiudicazione definitiva di un immobile, la stipula
del contratto di compravendita, unitamente all'integrale pagamento del
relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva. Tale termine di quaranta giorni é posto nell'esclusivo
interesse della S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici
S.r.l.».
Art.
6.
All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative
alla seconda cartolarizzazione, dopo il punto 8 sono inseriti i seguenti
punti «8-bis. Il mancato versamento dell'ulteriore deposito cauzionale
eventualmente richiesto, la mancata stipula del contratto di compravendita
per causa imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale
del prezzo di acquisto, comportano la decadenza dall'aggiudicazione, dal
diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito
cauzionale versato.
8-ter. In caso di decadenza dall'aggiudicazione, si può procedere
ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all'offerente
che abbia presentato l'offerta di importo più elevato dopo quella
dell'offerente decaduto dall'aggiudicazione. In caso di decadenza dal
diritto all'acquisto da parte del soggetto che abbia esercitato il diritto
di prelazione, si può procedere ad offrire in vendita l'immobile
all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato;
ove questo non accetti, si procede per offerte successive, fatti salvi
i diritti di prelazione all'offerente che abbia presentato l'offerta di
importo più elevato successiva. Ove i depositi cauzionali fossero
stati nel frattempo restituiti, il nuovo
aggiudicatario é tenuto a ricostituire il deposito cauzionale originariamente
richiesto secondo quanto previsto dai disciplinari di gara e dai relativi
avvisi d'asta.».
Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti
e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 luglio 2003
p.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Armosino
Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Maroni
Registrato
alla Corte dei conti il 1° settembre 2003 Ufficio controllo Ministeri
economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 296
Allegato
1
Procedure
per la vendita dei beni immobili ad uso residenziale di pregio, ai fini
del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art. 3 del decreto-legge
n. 351, trasferiti alla S.C.I.P. società cartolarizzazione immobili
pubblici S.r.l., ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda
cartolarizzazione e modalità di esercizio dell'eventuale diritto
di opzione e di prelazione.
-
I beni immobili ad uso abitativo o oggetto di un contratto di locazione
ad uso abitativo trasferiti alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione
immobili pubblici S.r.l., ai sensi del decreto di trasferimento relativo
alla seconda cartolarizzazione (detti beni immobili sono definiti,
unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili abitativi»),
in relazione ai quali sussista un diritto di opzione ai sensi di legge
per l'acquisto, da parte del conduttore, della piena proprietà
ovvero del diritto di usufrutto, sono offerti in opzione agli aventi
diritto.
Il diritto é esercitato dagli aventi diritto, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in opzione,
pena la decadenza. La stipula del contratto definitivo di compravendita
o dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto ed il pagamento integrale
del relativo prezzo, avvengono, a pena di decadenza dal diritto di
acquisto, entro cinquanta giorni dall'invio della comunicazione di
esercizio del diritto di opzione. Tale termine di cinquanta giorni
é posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. Società
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.
-
Gli immobili abitativi in relazione ai quali il diritto di opzione
non sia stato esercitato ovvero sia stato esercitato limitatamente
al diritto di usufrutto (nel qual caso le aste di seguito descritte
hanno ad oggetto la vendita della sola nuda proprietà) o si
siano verificate decadenze dal diritto di opzione (tutti i predetti
immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato,
gli «immobili inoptati»), ovvero gli immobili abitativi
che risultino liberi (detti immobili sono definiti, unicamente ai
fini del presente allegato, gli «immobili liberi») sono
venduti mediante l'esperimento di aste. Nell'ambito di ogni asta,
ciascun immobile inoptato e ciascun immobile libero é offerto
in vendita singolarmente.
-
In relazione agli immobili inoptati ed agli immobili liberi le date
di espletamento delle prime aste e delle aste successive sono stabilite
nel business plan allegato al contratto di gestione di cui all'ultimo
capoverso dell'art. 4 del decreto di trasferimento relativo alla seconda
cartolarizzazione.
-
Le aste aventi ad oggetto immobili abitativi sono gestite da
notai.
-
Ove l'asta abbia ad oggetto (i) immobili inoptati per i quali è
posta in vendita la piena proprietà, ovvero (ii) immobili inoptati
per i quali, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione per il
solo diritto di usufrutto, é posta in vendita la nuda proprietà
, ovvero (iii) immobili liberi, il prezzo base d'asta per la prima
asta é pari al valore della nuda proprietà o della piena
proprietà (a seconda del caso) di tali immobili, quale determinato
ai sensi del art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 351.
Gli immobili inoptati, ivi compresi quelli in relazione ai quali il
diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di
usufrutto ovvero gli immobili liberi, nel caso in cui non siano venduti
nella prima asta, sono offerti in vendita in una seconda asta con
un prezzo base d'asta pari al 70% del valore di tali immobili (o della
nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso), quale determinato
ai sensi del art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 351; gli immobili
inoptati e gli immobili liberi che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento
della seconda asta, sono offerti in vendita nelle aste successive
senza prezzo base d'asta.
-
I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono, entro i
termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi indicata
e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale eventualmente
richiesto e presentano offerte segrete in aumento nei termini e secondo
le modalità indicate nell'avviso d'asta.
Nell'ipotesi in cui in relazione alla vendita di un immobile il prezzo
più elevato sia contenuto in più offerte segrete, i
soggetti che abbiano presentato le medesime offerte segrete risultate
più elevate presentano ulteriori offerte nei termini e secondo
le modalità indicate nell'avviso d'asta. Ove previsto dai disciplinari
di gara e dai relativi avvisi d'asta ed in conformità con quanto
ivi disposto é consentita la presentazione di offerte residuali,
ad un prezzo pari al prezzo base d'asta, per l'acquisto degli immobili
in relazione ai quali non siano pervenute valide offerte segrete.
Si procede ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda del
caso) anche quando sia stata presentata una sola offerta. Gli immobili
sono aggiudicati in via provvisoria o definitiva (a seconda del caso)
all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più
elevato. Nel caso di presentazione di più offerte residuali
relative al medesimo bene, l'immobile é aggiudicato in via
provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all'offerente che sarà
determinato secondo le modalità indicate nei disciplinari di
gara e nei relativi avvisi d'asta.
-
In relazione agli immobili inoptati per i quali é posta in
vendita la piena proprietà, nel caso in cui sussistano diritti
di prelazione, l'aggiudicazione é effettuata in via provvisoria,
e diviene definitiva alla scadenza del periodo di sessanta giorni
successivi alla data dell'offerta in prelazione, laddove gli aventi
diritto non abbiano esercitato la prelazione. L'offerta in prelazione
agli aventi diritto degli immobili inoptati per i quali é posta
in vendita la piena proprietà, avviene entro tre giorni lavorativi
dalla data dell'aggiudicazione provvisoria.
L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni
dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di
esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula
del relativo contratto di compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto,
unitamente all'integrale pagamento del relativo
prezzo, avvengono entro i quaranta giorni successivi alla comunicazione
di esercizio della prelazione. La mancata stipula del contratto di
compravendita per causa imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento
integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza dal diritto
di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito
cauzionale versato.
-
In caso di aggiudicazione definitiva di un immobile, la stipula del
contratto di compravendita, unitamente all'integrale pagamento del
relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva. Tale termine di quaranta giorni è posto nell'esclusivo
interesse della S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili
pubblici S.r.l.
8-bis. Il mancato versamento dell'ulteriore deposito cauzionale
eventualmente richiesto, la mancata stipula del contratto di compravendita
per causa imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale
del prezzo di acquisto, comportano la decadenza dall'aggiudicazione,
dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione
del deposito cauzionale versato.
8-ter. In caso di decadenza dall'aggiudicazione, si può
procedere ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda del
caso) all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più
elevato dopo quella dell'offerente decaduto dall'aggiudicazione. In
caso di decadenza dal diritto all'acquisto da parte da parte del soggetto
che abbia esercitato il diritto di prelazione, si può procedere
ad offrire in vendita l'immobile all'offerente che abbia presentato
l'offerta di importo più elevato; ove questo non accetti si
procede per offerte successive, fatti salvi i diritti di prelazione,
all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più
elevato successiva. Ove i depositi cauzionali fossero stati nel frattempo
restituiti, il nuovo aggiudicatario é tento a ricostituire
il deposito cauzionale originariamente richiesto secondo quanto previsto
dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta.
|