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ISTRUZIONE PUBBLICA:
ISTRUZIONE SUPERIORE
Studenti, esami e tasse
L. 14/11/2000, n. 338
Disposizioni in materia
di alloggi e residenze per studenti universitari.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274.
Epigrafe
1. Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.
L.
14 novembre 2000, n. 338
Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274.
1.
Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.
1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi
necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento
alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione
straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già
esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti
universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto
di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi
regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle università
statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari
di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi
universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e
di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel
settore del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di lire
60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal
2003 l'ammontare della spesa è determinato dalla legge finanziaria
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente
comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione
e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali
pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente
capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un
contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto da
progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma
1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi
non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse
già stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti
dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono
concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti
beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle università
italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure
e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione
dei relativi finanziamenti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità
di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche
agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica
e alla ricerca e attività culturali e ricreative. A tale fine,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi
degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla
presente legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici
ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti
in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione
degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente
legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia
di controlli da parte delle competenti autorità regionali. Il decreto
di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi
di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi
di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici
degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze
relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria,
nonché alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni
del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione
degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al
comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita
presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa
con la stessa Conferenza, in modo da assicurare rappresentanza paritetica
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e delle regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria
effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento
nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi
con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono
effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori
secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede
anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso
in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati
per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti
ammessi con riserva.
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente
legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze
degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri
di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria
degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di
prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della
stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province
autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze
per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse
regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale
pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli
organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e
alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge
5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle disposizioni del
decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione
che permanga la destinazione delle opere alle finalità della presente
legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia
di controlli da parte delle competenti autorità regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è
abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui
all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata
dalla legge medesima.
2.
1. é autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di
lire annue con decorrenza dall'anno 2001 e di un miliardo di lire annue
con decorrenza dall'anno 2002, a favore dell'università degli studi
di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di
interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui all'articolo
1, comma 1, nell'àmbito della realizzazione del polo universitario
di Cuneo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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