Regolamento
per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale
interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della
legge 23 marzo 2001, n. 93. (GU n. 106 del 9-5-2003)
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente disposizioni in campo
ambientale e, in particolare, l'articolo 20 che prevede la realizzazione
di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate
dalla presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica
di particolare urgenza;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative
alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;
Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto necessario procedere alla individuazione dei soggetti competenti,
alla determinazione dei criteri e delle modalita' per l'accesso al finanziamento;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Realizzazione della mappatura
-
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione
della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attivita'
di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo
i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.
-
Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi,
mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore
di sanita' (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei
criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione
degli interventi di bonifica urgenti.
-
I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi
da effettuare e le relative priorita', nonche' i dati relativi agli
interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
-
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con
proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a
favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Al finanziamento delle attivita' di mappatura e' destinato, secondo
quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale
delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note
alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in
campo ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2001, e' il seguente:
«Art. 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonfica).
- 1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di
amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente,
e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire
8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro dell'ambiente, e' emanato, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione
del comma 1, contenente:
a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi
di bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo
il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero
dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1992.
- L'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica» e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 233
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
- L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni, recante: «Attivazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, e' il seguente:
«Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione
d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di
bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che
facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di
batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono
estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento
e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente
rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone,
eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle
tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti
oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei
limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto
ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali
deriva il pericolo di inquinamento. A ta fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia
ed alla regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo
sanitario e ambientale, e a situazione di inquinamento ovvero del pericolo
concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera
a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla
regione territorialmente competenti degi interventi di messa in sicurezza
adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o sul pericolo
di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario
ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero
dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato
al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono
superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida
il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche'
alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi
previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto
medesimo e ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa
i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo.
Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa
nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati
ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica
la regione puo' richiedere al comune che siano apportate modifiche ed
integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici
in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione
che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al
comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire
danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria
con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita'
per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra,
variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti,
sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese
qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze
di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti
contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10
e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica,
comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita'
dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni,
i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma
2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla
provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili,
gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove
questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici.
Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono
istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3.
L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica
ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale delle aree inquinate nonche' per la realizzazione delle eventuali
misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio
speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare
anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le
predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita'
giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti
ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati
ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti
da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti
presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio
in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13.
Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti
l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di
bonifica sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal comune
ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica
e' effettuato, dalla provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica
e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono
essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente
dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati
nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale
sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione territorialmente
competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con
esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce,
ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale
degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i
progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione
agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni
ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative,
consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a
incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie
di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente,
la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note
alle premesse.
Art.
2.
Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti
-
La mappatura consiste: a) in una prima fase di individuazione e delimitazione
dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale
o costruito; b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati
ai sensi della lettera a), nei quali e' accertata la presenza di amianto,
nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi
di bonifica urgenti.
- La
prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera a), e' realizzata
secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato
A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i
siti - compresi quelli per i quali sono gia' disponibili dati derivati
da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei quali sia effettivamente
accertata una presenza di amianto, nonche' le ulteriori localizzazioni
che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano.
- La
seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), e' realizzata
sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 2.
- A
supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono
essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici
relativi a patologie asbesto-correlate.
Art.
3.
Strumenti per la realizzazione della mappatura
-
La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve
essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su
base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni
e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo
nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo: a)
gestione anagrafica dei punti; b) gestione dei dati del sito e dei
monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2;
c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei
siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti
amianto, corredati dai dati sulla loro quantita' suddivisa tra materiali
friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione
percentuale nelle varie matrici ambientali.
- Ai fini
della mappatura i siti devono essere georeferenziati.
Art.
4.
Interventi di bonifica
-
In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione
di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche
per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province
autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto
dei criteri di cui all'allegato B, individua e finanzia gli interventi
di bonifica di particolare urgenza.
-
Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con
proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi
di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente.
Al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza,
di cui al comma 1, e' destinato secondo quanto indicato nell'allegato
C, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo
20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
-
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano
gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative
priorita' di attuazione.
-
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto
al riparto delle risorse disponibili.
-
Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni
e dalle province autonome vengono individuate le modalita' di finanziamento
degli interventi urgenti e le modalita' di cofinanziamento pubblico
e privato.
-
Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei
rifiuti derivanti dalle medesime e' tenuto presso le sezioni regionali
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,
nell'ambito delle relative attivita' e finanziamenti, ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche
e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo
stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo
dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.
Nota all'art. 4:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note
alle premesse.
Art.
5.
Copertura finanziaria
-
Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la
mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di particolare
urgenza, si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 20 della
legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi.
-
Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati
e sulle somme effettivamente erogate. Il presente regolamento, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 marzo 2003
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio,
registro n. 1, foglio n. 277
Note all'art. 5: - L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato
nelle note alle premesse.
allegato
A (in
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Nota
all'allegato A:
- L'art. 10 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:
«Art. 10 (Piani regionali e delle province autonome).
- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 5, piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizato amianto
nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese che operano
nelle attivita' di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivita' estrattiva
dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita'
di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza
del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unita'
sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto;
g) il controllo delle attivita di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e
il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attivita' di
rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate,
che e' condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie locali
per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle
attivita' di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorita' per gli
edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva
e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni
e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non
adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al medesimo comma 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante «Indirizzo
e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento amianto» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 ottobre 1994.
Nota
all'allegato B:
- Il decreto ministeriale 6 settembre 1994, recante
«Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3,
e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell'impiego dell'amianto» e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
Nota all'allegato C: - L'art. 20 della citata legge 23 marzo 2001, n.
93, e' riportato nelle note alle premesse.
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