LEGGE 1 agosto 2002, n.185

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione. (GU n. 193 del 19-8-2002) testo in vigore dal: 20-8-2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Roma, addì 1 agosto 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n.122 Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 185 recante:
"Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione". (GU n. 193 del 19-8-2002)
Avvertenze:Il testo coordinato qui pubblicato é stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, é prorogata fino al 30 giugno 2003.
  2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di
    procedura civile.

Art. 2.
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al ((30 giugno 2003.))

Art. 3.
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, é prorogato al ((30 giugno 2003.))

Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2893):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lunardi) il 21 giugno 2002.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 24 giugno 2002 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 25, 26 giugno 2002; il 2 luglio 2002.
Esaminato in aula l'8 luglio 2002 ed approvato il 10 luglio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1589):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 13a (Territorio), in sede referente, l'11 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 luglio 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite 2a e 13a, in sede referente, il 17 e 24 luglio 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2002.

Avvertenza:
Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002.
A norma dell'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione é pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 57.

Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, recante: "Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2002, n. 49, è il seguente:
"Art. 1
(Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo).
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, é prorogata fino al 30 giugno 2002.".
- Il testo dell'art. 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, recante: "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1982, n. 84, é il seguente: "Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza. Il provvedimento é immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario.".
- Il testo dell'art. 618 del codice di procedura civile é il seguente:
"Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). – Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istituzione della causa, che é poi decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente, primo comma.".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2002, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", é pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.