Legge 6-8-1967 n. 765

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

2. I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali applicano nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

3. Inserisce alcuni commi dopo il primo comma dell'art. 10, L. 17 agosto 1942, n. 1150

4. Abroga l'ultimo comma dell'art. 11, L. 17 agosto 1942, n. 1150

5. Sostituisce il primo e secondo comma e aggiunge alcuni commi dopo il terzo all'art. 16, L. 17 agosto 1942, n. 1150

6. Sostituisce l'art. 26, L. 17 agosto 1942, n. 1150

7. Sostituisce l'art. 27, L. 17 agosto 1942, n. 1150

8. Sostituisce i primi due commi dall'art. 28, L. 17 agosto 1942, n. 1150

9. Sostituisce l'art. 30, L. 17 agosto 1942, n. 1150

10. Sostituisce l'art. 31, L. 17 agosto 1942, n. 1150

11. Sostituisce il comma secondo dell'art. 35, L. 17 agosto 1942, n. 1150

12. Sostituisce l'art. 36, L. 17 agosto 1942, n. 1150

13. Sostituisce l'art. 41, L. 17 agosto 1942, n. 1150

14. Aggiunge l'art. 41-bis alla L. 17 agosto 1942, n. 1150

15. Aggiunge l'art. 41-ter alla L. 17 agosto 1942, n. 1150

16. Aggiunge l'art. 1-quater alla L. 17 agosto 1942, n. 1150

17. Aggiunge l'art. 41-quinquies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150

18. Aggiunge l'art. 41-sexies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150

19. Aggiunge l'art. 41-septies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150

20. Aggiunge l'art. 41-octies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150

21. Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione.

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo.