Circolare 12 del 16.01.98
MATERIA FISCALE: Registro
OGGETTO Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 21, commi 18, 19 e 20
- Disciplina dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili ai
fini dell'imposta di registro.
TESTO
INDICE
1. GENERALITA'
2. NUOVA DISCIPLINA DELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO
DI
BENI IMMOBILI
3. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE
3.1. SOGGETTI OBBLIGATI
3.2. UFFICI COMPETENTI
3.3. TERMINI
4. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
4.1. AFFITTO DI FONDI RUSTICI
4.2. LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DAGLI URBANI E DAI FONDI RUSTICI
4.3. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI DI DURATA PLURIENNALE
5. REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI
5.1. CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE DEI CONTRATTI
5.1.1. CESSIONI
5.1.2. PROROGHE
5.1.3. RISOLUZIONI
6. MISURA MINIMA DELL'IMPOSTA
7. DECORRENZA
8. REGIME TRANSITORIO
1. GENERALITA'
La legge 27 dicembre 1997, n.449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", con l'articolo 21, commi 18, 19 e 20,
e' intervenuta, tra l'altro, nella disciplina dei contratti di locazione e di
affitto dei beni immobili.
Le modifiche riguardano in particolare il Testo Unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R 26 aprile
1986, n.131 con specifico riferimento agli articoli 17 (Cessioni, risoluzioni
e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni
immobili), 31 (Cessione del contratto) e 35 (Contratti a prezzo
indeterminato).
Sono state, inoltre, introdotte modifiche alla tariffa, con l'aggiunta
di due note all'articolo 5 della parte prima nonche' con l'integrazione
dell'articolo 2 e la sostituzione dell'articolo 2-bis della parte seconda.
Infine, il comma 19 del soprarichiamato articolo 21 della legge n.449
del 1997, nello stabilire la decorrenza dell'applicabilita' delle nuove
disposizioni, ha regolamentato il regime transitorio sia per i contratti di
durata pluriennale gia' registrati sia per i contratti finora non registrati
in quanto con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000.
Come precisato nella relazione al provvedimento in esame, con le
disposizioni di cui si tratta si e' inteso perseguire il fine di acquisire i
dati relativi ai contratti di locazione e di affitto, per contrastare il
fenomeno dell'evasione delle imposte sui relativi redditi fondiari; a tale
scopo e', infatti, previsto l'obbligo della registrazione per tutti i suddetti
contratti di qualsiasi ammontare, purche' di durata superiore ai trenta giorni
complessivi nell'anno.
2. NUOVA DISCIPLINA DELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO
DI BENI IMMOBILI.
La nuova disciplina tributaria recata dall'articolo 21, commi 18, 19 e
20 della legge 27 dicembre 1997, n.449, dispone l'obbligo della registrazione
in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i
beni immobili esistenti nel territorio nazionale, indipendentemente
dall'ammontare del canone annuo.
Unica eccezione a tale regola generale e' quella prevista
dall'articolo 2-bis della tariffa parte seconda del Testo Unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro come sostituito dall'articolo
21, comma 18, lettera e), punto 2), che introduce, tra gli atti soggetti a
registrazione soltanto in caso d'uso (individuati nella parte seconda della
tariffa del gia' richiamato Testo Unico), le locazioni e gli affitti di
immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di
durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno; al fine di
stabilire tale durata occorre far riferimento al rapporto di locazione e di
affitto dell'immobile intercorso nell'anno con lo stesso locatario e
affittuario.
Le novita' introdotte riguardano, quindi, sia i fabbricati che i
terreni, indipendentemente dall'uso cui vengono adibiti; non riguardano,
invece, i contratti di affitto di beni mobili nonche' quelli di azienda
ancorche' nell'ambito della stessa risultino essere compresi beni immobili
purche' funzionali alla attivita' produttiva.
L'Amministrazione Finanziaria in materia di affitto di azienda, fin
dal 24 febbraio 1975, con risoluzione n.301939 della soppressa Direzione
Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, si e' espressa nel
senso di ritenere che "Al fine di stabilire se (...) la locazione di beni
immobili e di macchinari possa considerarsi quale locazione di azienda, e'
necessario condurre una accurata indagine di fatto (...).
Trattasi infatti di accertare se, al momento della stipula del
contratto in questione, sussisteva un collegamento funzionale tra i vari beni
locati, tale da farli obiettivamente considerare come strumento di attivita'
produttiva, e quindi azienda secondo l'accezione giuridica di tale termine ai
sensi dell'art.2555 del codice civile".
Nessuna novita' quindi e' intervenuta nel regime fiscale riservato ai
contratti di affitto di azienda (vedi anche circolare della stessa Direzione
Generale n.26 del 19 marzo 1985).
E' appena il caso di precisare che la normativa tributaria in
argomento riguarda esclusivamente i contratti di locazione e di affitto e,
cioe', i contratti disciplinati dagli articoli 1571 e ss. del codice civile.
Pertanto, non avendo l'articolo 21, commi 18, 19 e 20, della legge n.449 del
1997, introdotto modifiche per i contratti diversi da quelli di locazione, il
loro trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, e' rimasto
immutato.
3. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE
3.1. SOGGETTI OBBLIGATI
Ai sensi della lettera b) dell'articolo 10 del D.P.R. n.131 del 1986,
sono obbligati a chiedere la registrazione, qualora i contratti di locazione
siano redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, i notai e
gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o
autenticati. Per le scritture private non autenticate e per i contratti
verbali sono obbligate invece le parti contraenti.
Oltre ai pubblici ufficiali sopraindividuati, al versamento
dell'imposta sono solidalmente obbligate le parti contraenti. Si puo', quindi,
affermare che, in caso di contratto di locazione posto in essere con scrittura
privata, sia la richiesta di registrazione che il versamento dell'imposta
possono essere eseguiti da una delle parti contraenti che dovra' provvedere a
versare l'intero tributo, in quanto ai fini fiscali non ha rilevanza il
disposto dell'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n.392, che pone le spese
di registrazione a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
3.2. UFFICI COMPETENTI
Non si ritiene di doversi soffermare sugli uffici competenti a
registrare gli atti pubblici e le scritture private autenticate in quanto,
nella generalita' dei casi per i contratti di locazione e di sublocazione si
ricorre alla scrittura privata o al contratto verbale; in tali ipotesi la
registrazione puo' essere eseguita da qualsiasi Ufficio del registro o, dove
esistenti, dagli Uffici delle entrate.
Il contribuente, individuato l'ufficio presso il quale presentare la
richiesta di registrazione, deve effettuare il versamento al concessionario
del servizio di riscossione dei tributi (articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.237) nel cui ambito territoriale ha sede il suddetto ufficio
finanziario. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto
Dirigenziale del 9 dicembre 1997 - concernente "Approvazione dei modelli e
modalita' di riscossione delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa
degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del
territorio" - il versamento puo' essere eseguito o direttamente al
concessionario stesso o presso una dipendenza di banca sita nell'ambito
territoriale di detto concessionario ovvero presso un ufficio postale,
sull'apposito conto corrente intestato al concessionario competente.
3.3. TERMINI
Si ritiene opportuno rammentare che l'obbligo della registrazione per
i contratti di locazione e di affitto formati in Italia, deve essere adempiuto
nel termine fisso di venti giorni (articolo 13, comma 1, del D.P.R. 26 aprile
1986, n.131).
Per i contratti scritti tale termine decorre dalla data di formazione
dell'atto; per i contratti verbali dalla data di inizio della loro esecuzione
(articolo 13, comma 2, del D.P.R. n.131 citato).
Il contribuente, prima di presentare all'ufficio competente i
contratti per la registrazione, deve determinare l'imposta dovuta e versarla -
cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n.131 del 1986,
sostituito dall'articolo 21, comma 18, della legge in oggetto - entro il
termine di venti giorni, presso uno dei soggetti incaricati della riscossione.
4. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Per determinare l'imposta di registro dovuta, si deve applicare
l'aliquota, prevista dall'articolo 5 della tariffa parte prima del gia' citato
T.U. dell'imposta di registro, alla base imponibile costituita dall'ammontare
del corrispettivo in denaro pattuito per l'intera durata del contratto
(articolo 43, comma 1, lett.h) dello stesso T.U.).
I versamenti di imposta sono eseguiti con arrotondamento a lire
10.000, per difetto se la frazione non e' superiore a lire 5.000 (da 1 a 5.000
lire ) e per eccesso se superiore (da 5001 a 9999 lire ) ai sensi
dell'articolo 41 del D.P.R. n.131 del 1986.
4.1. AFFITTO DI FONDI RUSTICI
Per i fondi rustici si dovra' applicare l'aliquota dello 0,50 per
cento al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualita'.
Ad esempio se un fondo rustico viene affittato per 10 anni ed il
corrispettivo annuo e' di lire 4.000.000, l'imposta di registro da versare e'
di lire 200.000 pari a:
0,50% di (L. 4.000.000 X 10)
e cioe'
0,50% di L. 40.000.000
4.2. LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DAGLI URBANI E DAI FONDI RUSTICI
Per tutti gli altri immobili si dovra' applicare l'aliquota del 2 per
cento al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualita'.
Ad esempio se per un immobile non classificato e non classificabile
urbano, il canone di locazione annuo e' di lire 2.160.000 (pari a lire 180.000
mensili) e la durata del contratto e' di 4 anni, l'imposta di registro da
versare e' di lire 170.000 pari a:
2% di (L. 2.160.000 X 4)
e cioe'
2% di L. 8.640.000 = L. 172.800 (da arrotondare per difetto)
4.3. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI DI DURATA PLURIENNALE
Alla regola generale fin qui esposta fanno eccezione i contratti di
locazione di immobili urbani di durata pluriennale, la cui disciplina risulta
dalla nuova formulazione dell'articolo 17, comma 3, e dalla nota I)
all'articolo 5 della tariffa parte prima del piu' volte citato Testo Unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come da ultimo
modificato.
Per tali contratti, infatti, il succitato comma 3 prevede
espressamente che "l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito
per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone
relativo a ciascun anno" e la nota I) all'articolo 5 dispone che "l'imposta,
se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale
pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle
annualita';"
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di
durata pluriennale, quindi, l'imposta di registro dovuta puo' essere assolta
annualmente nella misura del 2% sull'importo del canone annuo di locazione
ovvero puo' essere assolta per l'intera durata del contratto, mediante unico
versamento effettuato al momento della registrazione del contratto medesimo.
In tale ultima ipotesi e' prevista una detrazione dall'imposta in
misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato
per il numero delle annualita'.
Per facilita' di calcolo si riporta di seguito una tabella nella quale
sono indicate le detrazioni dall'imposta, calcolate tenendo conto del vigente
tasso d'interesse legale del 5 per cento.
TABELLA
Durata del contratto Meta' del tasso di Detrazioni
espressa in anni interesse legale percentuale
10 2,5 % 25 %
9 2,5 % 22,5 %
8 2,5 % 20 %
7 2,5 % 17,5 %
6 2,5 % 15 %
5 2,5 % 12,5 %
4 2,5 % 10 %
3 2,5 % 7,5 %
2 2,5 % 5 %
Ad esempio se per un immobile urbano il canone di locazione annuo e'
di lire 8.400.000 (pari a lire 700.000 mensili) e la durata del contratto e'
di quattro anni, il contribuente puo' eseguire o un versamento annuale di lire
170.000 - calcolato come alla successiva lettera A) - ovvero un versamento
unico di lire 600.000 - calcolato come alla successiva lettera B).
A) 2% di L. 8.400.000 = L. 168.000 (da arrotondare per eccesso a L. 170.000)
B) 2% di (L. 8.400.000 X 4) pari a
2% di L. 33.600.000 = L. 672.000
meno
la detrazione del 10% (2,5% X 4) L. 67.200
----------------
imposta L. 604.800
(da arrotondare per difetto a L. 600.000)
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione di
durata pluriennale, per il quale sia stata versata l'imposta di registro sul
corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale, il contribuente ha
diritto al rimborso della parte dell'imposta relativa alle annualita'
successive a quella in corso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del piu'
volte citato D.P.R. n.131 del 1986, come modificato dall'articolo 21, comma
18, della legge n.449 del 1997 (vedi 5.1.3.).
5. REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI
Il Decreto Dirigenziale 9 dicembre 1997 sopracitato prevede
all'articolo 4, che il soggetto che chiede la registrazione degli atti deve
presentare all'ufficio competente, oltre all'attestazione del pagamento
effettuato, anche un apposito modello (allegato n.6 al citato decreto), che
assolve alla duplice funzione di distinta degli atti presentati per la
registrazione nonche' di ricevuta di deposito necessaria per il ritiro degli
atti stessi dopo la registrazione.
Anche per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto
devono essere, quindi, osservate le stesse modalita'.
Per quanto attiene i contratti di locazione di durata pluriennale, per
i quali al momento della registrazione e' stata versata l'imposta relativa
soltanto alla prima annualita', si dovra' provvedere ad eseguire i versamenti
per le annualita' successive, entro venti giorni dalla scadenza di ciascuna di
esse, senza ulteriori adempimenti a carico del contribuente.
Si rammenta che per il versamento del tributo dovuto per le annualita'
successive alla prima, ai fini della determinazione della base imponibile, si
deve tener conto anche degli aggiornamenti e degli adeguamenti del canone
intervenuti a norma della legge 27 luglio 1978, n.392, come stabilito
dall'articolo 35, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
Per completezza di argomento si ritiene opportuno evidenziare,
inoltre, che, secondo il disposto dello stesso articolo 35, integrato
dall'articolo 21, comma 18, lettera c), della piu' volte citata legge n.449
del 1997, gli aggiornamenti e gli adeguamenti del canone sopra indicati, non
hanno effetto per i contratti di locazione di immobili urbani di durata
pluriennale per i quali, al momento della registrazione, sia stata versata
l'imposta commisurata all'intera durata del contratto.
5.1. CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE DEI CONTRATTI
Le cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di
locazione e di affitto di beni immobili, sono regolate dal piu' volte citato
articolo 17 del D.P.R. n.131 del 1986 il quale, al comma 1, prevede che il
versamento dell'imposta venga effettuato entro venti giorni dal verificarsi
del relativo evento, con le stesse modalita' e allo stesso concessionario
presso il quale e' stato eseguito il pagamento al momento della registrazione.
Per l'individuazione dei soggetti presso i quali deve essere eseguito
il pagamento, si rinvia al precedente punto 3.2 e, per quel che concerne le
modalita' di liquidazione e versamento, a quanto precedentemente precisato.
Il successivo comma 2, inoltre, dispone espressamente che "L'attestato
di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve
essere presentato all'ufficio del registro presso cui e' stato registrato il
contratto entro venti giorni dal pagamento".
E' appena il caso di evidenziare che scopo della disposizione e'
quello di portare a conoscenza dell'ufficio impositore le vicende giuridiche
del contratto, evitando, comunque, gli ulteriori obblighi connessi alla
formalita' della registrazione.
Ferma restando la cura che dovra' porre il soggetto incaricato della
riscossione nel dare immediata comunicazione dell'avvenuto versamento
all'ufficio fiscale competente, il contribuente deve, comunque, presentare
l'attestato di versamento entro venti giorni successivi al pagamento.
Si perviene a tale conclusione anche nella considerazione che
l'Amministrazione Finanziaria gia' precedentemente, con la risoluzione
ministeriale n.260193 del 18 giugno 1990, emanata dalla soppressa Direzione
Generale della Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, si era espressa nel
senso di ritenere che "il tributo relativo alle cessioni, risoluzioni,
proroghe tacite e legali di precedenti contratti pluriennali di locazione e
sublocazione gia' registrati, si configuri come principale ( ... ).
Gli atti in oggetto, infatti, hanno natura autonoma ed innovano
rispetto ai precedenti contratti di locazione e sublocazione, facendo sorgere
diritti in capo a persone diverse, risolvendo o prolungando nel contempo i
passati rapporti contrattuali".
5.1.1. CESSIONI
Per quanto concerne le cessioni dei contratti, giova evidenziare che
l'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n.131 del 1986 stabilisce che l'aliquota
applicabile e' quella propria del contratto ceduto e il successivo articolo
43, comma 1, lett.d), dispone che la base imponibile e' costituita dal
corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni da
eseguire.
Nel caso di cessione senza corrispettivo che abbia per oggetto un
contratto pluriennale di locazione o sublocazione di immobile urbano, per il
quale l'imposta di registro sia stata versata per l'intera durata del
contratto, la nota I all'articolo 5 della tariffa parte prima del piu' volte
citato D.P.R. n.131 del 1986 prevede l'applicazione dell'imposta nella misura
fissa di lire 100.000.
5.1.2. PROROGHE
Con riferimento alla proroga dei contratti in argomento e' appena il
caso di rammentare che, qualora la stessa sia relativa ad un contratto di
locazione di immobile urbano di durata pluriennale, il pagamento puo' essere
eseguito annualmente ovvero, qualora il contratto sia prorogato per piu'
annualita', per l'intero periodo mediante unico versamento con le stesse
modalita' previste al punto 3.
A tale proposito occorre tener presente che e' stato integrato
l'articolo 35 del piu' volte citato D.P.R. n.131 del 1986 con la previsione
che, in caso di proroga del contratto, si deve tener conto, ai fini della
determinazione della base imponibile, degli aggiornamenti o adeguamenti del
canone.
5.1.3. RISOLUZIONI
Nell'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto di locazione
di immobile urbano di durata pluriennale, per il quale sia stata corrisposta
l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto, come gia' precedentemente
accennato, il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alle
annualita' successive a quella in corso; quindi, riprendendo l'esempio del
punto 4.3, qualora il contribuente, per il contratto di locazione di durata
quadriennale con canone annuale di lire 8.400.000, abbia eseguito il
versamento di lire 600.000, se il contratto si risolve nel corso della seconda
annualita' il rimborso dovuto e' pari a lire 300.000
e cioe'
(L. 600.000 : 4) X 2 = L. 300.000
6. MISURA MINIMA DELL'IMPOSTA
Tra le altre modifiche introdotte nel testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, e' stata aggiunta la nota II) all'articolo
5 della tariffa parte prima che espressamente prevede: "In ogni caso
l'ammontare dell'imposta per le locazioni e gli affitti di beni immobili non
puo' essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000"; in tal modo
l'imposta fissa da corrispondere per la registrazione dei contratti in
argomento e' stata ridotta da lire 150.000 a lire 100.000.
Anche nelle ipotesi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti
di locazione e sublocazione e affitto di durata pluriennale, l'imposta dovuta
non puo' essere inferiore alla misura fissa prevista dalla norma sopra
riportata. Cio' in quanto, come gia' precedentemente affermato da questa
Amministrazione (Ris.n.260193 del 18 giugno 1990, gia' citata al punto 5.1),
il tributo dovuto nelle suddette ipotesi si configura come principale poiche'
"Gli atti in oggetto hanno natura autonoma ed innovano rispetto ai precedenti
contratti di locazione e sublocazione".
Con riferimento ai contratti di locazione di immobili urbani di durata
pluriennale per i quali sia stato versato soltanto il tributo commisurato al
canone relativo alla prima annualita', l'imposta da versare per le annualita'
successive puo' essere anche di importo inferiore a quello della imposta fissa
(attualmente lire 100.000). Cio' in quanto l'imposta deve ritenersi di natura
complementare, come ribadito nella risoluzione sopra richiamata.
E' appena il caso, infine, di precisare che, qualora oggetto di
registrazione sia un contratto relativo ad un immobile il cui corrispettivo e'
assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, resta ferma l'applicazione
dell'imposta fissa di registro nella misura di lire 100.000.
7. DECORRENZA
Il comma 19 dell'articolo 21 della legge in commento stabilisce la
decorrenza delle nuove disposizioni relative ai contratti di locazione,
prevedendo che queste si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture
private autenticate, alle scritture private non autenticate e alle denunce
presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge
che, a norma del successivo articolo 65, e' fissata al 1 gennaio 1998.
La nuova disciplina dei contratti di locazione e affitto si applica,
inoltre, alle proroghe, anche tacite, intervenute dalla predetta data.
8. REGIME TRANSITORIO
Oltre a fissare la decorrenza della nuova normativa, l'articolo 21,
comma 19, gia' richiamato, detta anche il regime transitorio per i contratti
che, alla data del 1 gennaio 1998, siano gia' stati posti in essere e quindi
in corso di esecuzione.
In proposito la norma regola due ipotesi:
a) contratti di locazione gia' in essere ma non registrati in quanto con
corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000;
b) contratti gia' registrati.
Con riferimento ai contratti di cui alla lettera a) - che, in virtu'
delle modifiche in commento, sono soggetti all'obbligo della registrazione
dal 1 gennaio 1998 - e' previsto che la registrazione deve essere richiesta
entro 20 giorni dall'inizio dell'annualita' successiva a quella in corso.
Ad esempio per un contratto pluriennale avente durata dal 1 maggio
1997 al 30 aprile 2001 l'annualita' in corso alla data del 1 gennaio 1998 che,
come gia' detto, e' la data di entrata in vigore della legge n.449 del 1997,
scadra' il 30 aprile 1998.
In tal caso, quindi, il versamento dell'imposta e la registrazione del
contratto dovranno essere effettuati entro il 20 maggio 1998.
In particolare i contratti di locazione di durata pluriennale con
scadenza in data successiva al 1 gennaio 1998 e con corrispettivo annuo non
superiore a lire 2.500.000 le cui annualita' hanno decorrenza 1 gennaio-31
dicembre, devono essere registrati entro il 20 gennaio 1999; cio' in quanto
per essi l'annualita' in corso alla data di entrata in vigore della legge (1
gennaio 1998), corrisponde all'inizio dell'annualita' che scadra',
evidentemente, il 31 dicembre 1998.
A tale proposito si rinvia a quanto gia' precisato per la
registrazione dei contratti.
Con riferimento ai contratti individuati alla lettera b), cioe' quelli
gia' registrati alla data del 1 gennaio 1998, la norma dispone che il
pagamento dell'imposta relativa alle successive annualita' deve essere
eseguito con le modalita' previste dall'articolo 17 del D.P.R. n. 131 del
1986, nel testo attualmente vigente.
In tale ipotesi, tuttavia, non sara' necessario che il contribuente
produca l'attestato di versamento all'ufficio fiscale competente.
E' evidente, anche per i suddetti contratti, che il contribuente puo'
optare per il versamento dell'imposta in unica soluzione, usufruendo della
detrazione in misura percentuale calcolata in relazione al numero delle
annualita' residue, ovvero puo' continuare a corrispondere l'imposta anno per
anno, fermo restando il termine previsto per il versamento di 20 giorni dalla
scadenza dell'annualita'.
L'art. 21, comma 20, stabilisce che apposite procedure per
l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e
delle relative formalita', con particolare riferimento alla registrazione,
potranno essere previste con apposito decreto dirigenziale.
Le Direzioni Regionali in indirizzo, considerata l'importanza delle
modifiche introdotte dall'art.21, commi 18, 19 e 20 della legge n.449 del 1997
nonche' il rilevante numero di soggetti interessati, provvederanno a dare la
piu' ampia diffusione alle istruzioni contenute nella presente circolare.
Sara' cura delle stesse Direzioni Regionali adottare tutti i
provvedimenti ritenuti necessari al fine di facilitare gli adempimenti dei
contribuenti, soprattutto in considerazione del fatto che, contemporaneamente
all'entrata in vigore delle novita' in argomento, e' stata data attuazione
alla norma con la quale sono stati soppressi i servizi di cassa operanti
presso gli Uffici del Registro fino al 31 dicembre 1997 .
A tale fine, si suggerisce di adoperarsi affinche', presso gli Uffici
fiscali competenti, siano fornite adeguate informazioni al contribuente in
modo che lo stesso sia in grado di assolvere autonomamente le incombenze
connesse con l'obbligo della registrazione, quali ad esempio,
l'autoliquidazione prevista dall'articolo 17, comma 1, del D.P.R. 26 aprile
1986, n.131, nel testo modificato dalla norma in oggetto richiamata.
Tali informazioni potrebbero essere fornite anche mediante appositi
prospetti esemplificativi esposti nei locali degli uffici dai quali risultino
in evidenza i codici di uso piu' comune, che per l'imposta di registro di cui
si tratta sono:
107 T IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE
108 T IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE TERRENI
Si potrebbe, inoltre, evidenziare quanto gia' riportato nelle
avvertenze al modello allegato 1 al Decreto Dirigenziale 9 dicembre 1997 piu'
volte richiamato e cioe' che, qualora il versamento riguardi l'imposta dovuta
per la registrazione del contratto di locazione o di affitto, non devono
essere compilati i campi del modello di pagamento che individuano il numero di
riferimento e la descrizione del tributo.
Si evidenzia che, nel caso invece di versamento relativo ad annualita'
successive alla prima nonche' relativo a cessioni, risoluzioni e proroghe di
un contratto gia' registrato, occorre indicare con precisione gli estremi di
registrazione del contratto stesso (anno nonche' serie e numero di
registrazione separati da una barra).
Sara' opportuno segnalare, inoltre, gli uffici competenti presso i
quali devono essere eseguite le formalita' ed effettuati i pagamenti, anche
riguardanti le annualita' successive alla prima e le ulteriori vicende del
contratto, specificando i codici degli uffici fiscali da riportare nel modello
di versamento.
Si dovra', infine, dare opportuno rilievo alla necessita' che i
versamenti siano arrotondati per eccesso o per difetto a lire 10.000, come
precisato nel punto 4 della circolare.
Le Direzioni Regionali provvederanno al necessario coordinamento con
tutti i soggetti operanti sul territorio, presso i quali possono essere
effettuati i versamenti, al fine di limitare le eventuali difficolta' che i
contribuenti potrebbero incontrare nel periodo di prima applicazione della
normativa in commento, concordando anche le iniziative da adottare per
garantire una corretta informazione.