Circolare 12 del 16.01.98

MATERIA FISCALE: Registro

OGGETTO Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 21, commi 18, 19 e 20 - Disciplina dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili ai fini dell'imposta di registro.

TESTO

                                    INDICE                                    

1. GENERALITA'                                                                

2. NUOVA DISCIPLINA DELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO  

DI                                                                            

   BENI  IMMOBILI                                                             

3. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE                                               

   3.1. SOGGETTI OBBLIGATI                                                    

   3.2. UFFICI COMPETENTI                                                     

   3.3. TERMINI                                                               

4. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA                                                

   4.1. AFFITTO DI FONDI RUSTICI                                              

   4.2. LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DAGLI URBANI E DAI FONDI RUSTICI        

   4.3. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI DI DURATA PLURIENNALE                    

5. REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI                                                

   5.1. CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE DEI CONTRATTI                        

        5.1.1. CESSIONI                                                       

        5.1.2. PROROGHE                                                       

        5.1.3. RISOLUZIONI                                                    

6. MISURA MINIMA DELL'IMPOSTA                                                 

7. DECORRENZA                                                                 

8. REGIME TRANSITORIO                                                         

                                                                              

1. GENERALITA'                                                                

        La legge    27    dicembre    1997,    n.449,   recante "Misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica", con l'articolo 21, commi 18, 19 e 20,

e' intervenuta,  tra l'altro, nella disciplina dei contratti di locazione e di

affitto dei beni immobili.                                                    

        Le modifiche    riguardano    in    particolare   il Testo Unico delle

disposizioni concernenti  l'imposta di registro, approvato con D.P.R 26 aprile

1986, n.131  con specifico riferimento agli articoli 17 (Cessioni, risoluzioni

e proroghe   anche   tacite   dei  contratti di locazione e di affitto di beni

immobili), 31    (Cessione    del    contratto)    e    35 (Contratti a prezzo

indeterminato).                                                               

        Sono state, inoltre, introdotte modifiche alla tariffa, con l'aggiunta

di due   note   all'articolo   5  della parte prima nonche' con l'integrazione

dell'articolo 2 e la sostituzione dell'articolo 2-bis della parte seconda.    

        Infine, il  comma 19 del soprarichiamato articolo 21 della legge n.449

del 1997,   nello   stabilire   la  decorrenza dell'applicabilita' delle nuove

disposizioni, ha   regolamentato  il regime transitorio sia per i contratti di

durata pluriennale   gia' registrati sia per i contratti finora non registrati

in quanto con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000.             

        Come precisato   nella   relazione   al provvedimento in esame, con le

disposizioni di   cui si tratta si e' inteso perseguire il fine di acquisire i

dati relativi   ai   contratti   di locazione e di affitto, per contrastare il

fenomeno dell'evasione   delle   imposte sui relativi redditi fondiari; a tale

scopo e', infatti, previsto l'obbligo della registrazione per tutti i suddetti

contratti di qualsiasi ammontare, purche' di durata superiore ai trenta giorni

complessivi nell'anno.                                                        

                                                                              

2. NUOVA   DISCIPLINA DELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO

DI BENI IMMOBILI.                                                             

        La nuova disciplina tributaria recata dall'articolo 21, commi 18, 19 e

20 della  legge 27 dicembre 1997, n.449, dispone l'obbligo della registrazione

in termine  fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i

beni immobili     esistenti     nel    territorio nazionale, indipendentemente

dall'ammontare del canone annuo.                                              

        Unica eccezione    a    tale    regola    generale  e' quella prevista

dall'articolo 2-bis    della    tariffa    parte seconda del Testo Unico delle

disposizioni concernenti  l'imposta di registro  come sostituito dall'articolo

21, comma   18,   lettera e), punto 2), che introduce, tra gli atti soggetti a

registrazione soltanto   in  caso d'uso (individuati nella parte seconda della

tariffa del   gia'   richiamato   Testo  Unico), le locazioni e gli affitti di

immobili, non   formati   per atto pubblico o scrittura privata autenticata di

durata non   superiore   a   trenta   giorni complessivi nell'anno; al fine di

stabilire tale   durata  occorre far riferimento al rapporto di locazione e di

affitto dell'immobile    intercorso    nell'anno    con  lo stesso locatario e

affittuario.                                                                  

        Le novita'   introdotte   riguardano,   quindi, sia i fabbricati che i

terreni, indipendentemente   dall'uso   cui   vengono adibiti; non riguardano,

invece, i   contratti   di   affitto  di beni mobili nonche' quelli di azienda

ancorche' nell'ambito   della   stessa risultino essere compresi beni immobili

purche' funzionali alla attivita' produttiva.                                 

        L'Amministrazione Finanziaria   in  materia di affitto di azienda, fin

dal 24   febbraio   1975,   con risoluzione n.301939 della soppressa Direzione

Generale delle   Tasse   e  Imposte Indirette sugli Affari, si e' espressa nel

senso di   ritenere   che  "Al fine di stabilire se (...) la locazione di beni

immobili e   di   macchinari possa considerarsi quale locazione di azienda, e'

necessario condurre una accurata indagine di fatto (...).                     

        Trattasi infatti   di   accertare   se,   al momento della stipula del

contratto in questione, sussisteva un collegamento funzionale tra  i vari beni

locati, tale   da farli obiettivamente considerare come strumento di attivita'

produttiva, e  quindi azienda secondo l'accezione giuridica di tale termine ai

sensi dell'art.2555 del codice civile".                                       

Nessuna novita'    quindi    e'    intervenuta nel regime fiscale riservato ai

contratti di   affitto di azienda (vedi anche circolare della stessa Direzione

Generale n.26 del 19 marzo 1985).                                             

        E' appena   il   caso   di   precisare  che la normativa tributaria in

argomento riguarda   esclusivamente   i contratti di locazione e di affitto e,

cioe',  i contratti disciplinati dagli articoli 1571 e ss. del codice civile. 

Pertanto, non   avendo l'articolo 21, commi 18, 19 e 20, della legge n.449 del

1997, introdotto  modifiche per i contratti diversi da quelli di locazione, il

loro trattamento   fiscale,   ai   fini   dell'imposta di registro, e' rimasto

immutato.                                                                     

                                                                              

3. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE                                               

   3.1. SOGGETTI OBBLIGATI                                                    

        Ai sensi  della lettera b) dell'articolo 10 del D.P.R. n.131 del 1986,

sono obbligati   a chiedere la registrazione, qualora i contratti di locazione

siano redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, i notai e

gli altri   pubblici   ufficiali   per   gli  atti da essi redatti, ricevuti o

autenticati. Per   le   scritture   private  non autenticate e per i contratti

verbali sono obbligate invece le parti contraenti.                            

        Oltre ai     pubblici     ufficiali    sopraindividuati, al versamento

dell'imposta sono solidalmente obbligate le parti contraenti. Si puo', quindi,

affermare che, in caso di contratto di locazione posto in essere con scrittura

privata, sia   la   richiesta  di registrazione che il versamento dell'imposta

possono essere  eseguiti da una delle parti contraenti che dovra' provvedere a

versare l'intero   tributo,   in   quanto  ai fini fiscali non ha rilevanza il

disposto dell'articolo  8 della legge 27 luglio 1978, n.392, che pone le spese

di registrazione a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.      

                                                                              

   3.2. UFFICI COMPETENTI                                                     

        Non si   ritiene   di   doversi   soffermare sugli uffici competenti a

registrare gli   atti   pubblici e le scritture private autenticate in quanto,

nella generalita'   dei casi per i contratti di locazione e di sublocazione si

ricorre alla   scrittura   privata  o al contratto verbale; in tali ipotesi la

registrazione puo'   essere eseguita da qualsiasi Ufficio del registro o, dove

esistenti, dagli Uffici delle entrate.                                        

        Il contribuente,   individuato l'ufficio presso il quale presentare la

richiesta di   registrazione,  deve effettuare il versamento al concessionario

del servizio  di riscossione dei tributi (articolo 4 del decreto legislativo 9

luglio 1997,   n.237)  nel cui ambito territoriale ha sede il suddetto ufficio

finanziario. Si   precisa  che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto

Dirigenziale del   9   dicembre 1997 - concernente "Approvazione dei modelli e

modalita' di riscossione delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa

degli uffici  dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del

territorio" -    il    versamento    puo'    essere eseguito o direttamente al

concessionario stesso   o   presso   una  dipendenza di banca sita nell'ambito

territoriale di    detto    concessionario   ovvero presso un ufficio postale,

sull'apposito conto corrente  intestato al concessionario competente.         

                                                                              

   3.3. TERMINI                                                               

        Si ritiene  opportuno rammentare che l'obbligo della registrazione per

i contratti di locazione e di affitto formati in Italia, deve essere adempiuto

nel termine  fisso di venti giorni (articolo 13, comma 1, del D.P.R. 26 aprile

1986, n.131).                                                                 

        Per i  contratti scritti tale termine decorre dalla data di formazione

dell'atto;  per i contratti verbali dalla data di inizio della loro esecuzione

(articolo 13, comma 2, del D.P.R. n.131 citato).                              

        Il contribuente,    prima    di    presentare all'ufficio competente i

contratti per la registrazione, deve determinare l'imposta dovuta e versarla -

cosi' come   stabilito   dall'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n.131 del 1986,

sostituito dall'articolo   21,   comma   18, della legge in oggetto - entro il

termine di venti giorni, presso uno dei soggetti incaricati della riscossione.

                                                                              

4. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA                                                

        Per determinare   l'imposta   di   registro  dovuta, si deve applicare

l'aliquota, prevista dall'articolo 5 della tariffa parte prima del gia' citato

T.U. dell'imposta  di registro, alla base imponibile costituita dall'ammontare

del corrispettivo   in   denaro   pattuito   per l'intera durata del contratto

(articolo 43, comma 1, lett.h) dello stesso T.U.).                            

        I versamenti   di   imposta   sono  eseguiti con arrotondamento a lire

10.000, per difetto se la frazione non e' superiore a lire 5.000 (da 1 a 5.000

lire )   e   per   eccesso   se   superiore   (da  5001 a 9999 lire ) ai sensi

dell'articolo 41 del D.P.R. n.131 del 1986.                                   

                                                                              

   4.1. AFFITTO DI FONDI RUSTICI                                              

        Per i   fondi   rustici  si dovra' applicare l'aliquota dello 0,50 per

cento al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualita'.     

        Ad esempio   se   un   fondo rustico viene affittato per 10 anni ed il

corrispettivo annuo  e' di lire 4.000.000, l'imposta di registro da versare e'

di lire 200.000 pari a:                                                       

0,50% di (L. 4.000.000 X 10)                                                  

e cioe'                                                                       

0,50% di  L. 40.000.000                                                       

                                                                              

   4.2. LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DAGLI URBANI E DAI  FONDI RUSTICI       

        Per tutti  gli altri immobili si dovra' applicare l'aliquota del 2 per

cento al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualita'.     

        Ad esempio   se per un immobile non classificato e non  classificabile

urbano, il canone di locazione annuo e' di lire 2.160.000 (pari a lire 180.000

mensili) e   la   durata  del contratto e' di 4 anni, l'imposta di registro da

versare e' di lire 170.000 pari a:                                            

2% di (L. 2.160.000 X 4)                                                      

e cioe'                                                                       

2% di  L. 8.640.000            =       L. 172.800 (da arrotondare per difetto)

                                                                              

   4.3. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI DI DURATA PLURIENNALE                    

        Alla regola   generale  fin qui esposta fanno eccezione i contratti di

locazione di  immobili urbani di durata pluriennale, la cui disciplina risulta

dalla nuova    formulazione    dell'articolo    17,   comma 3, e dalla nota I)

all'articolo 5   della   tariffa parte prima del piu' volte citato Testo Unico

delle disposizioni    concernenti    l'imposta    di  registro, come da ultimo

modificato.                                                                   

        Per tali    contratti,    infatti,    il    succitato  comma 3 prevede

espressamente che   "l'imposta  puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito

per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone

relativo a   ciascun anno" e la nota I) all'articolo 5 dispone che "l'imposta,

se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale

pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle

annualita';"                                                                  

        Per i   contratti   di  locazione e sublocazione di immobili urbani di

durata pluriennale,   quindi, l'imposta di registro dovuta puo' essere assolta

annualmente nella   misura   del 2% sull'importo del canone annuo di locazione

ovvero puo'   essere assolta per l'intera durata del contratto, mediante unico

versamento effettuato al momento della registrazione del contratto medesimo.  

        In tale   ultima   ipotesi  e' prevista una detrazione dall'imposta in

misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato

per il numero delle annualita'.                                               

        Per facilita' di calcolo si riporta di seguito una tabella nella quale

sono indicate  le detrazioni dall'imposta, calcolate tenendo conto del vigente

tasso d'interesse legale del 5 per cento.                                     

                                                                              

TABELLA                                                                       

Durata del contratto               Meta' del tasso di              Detrazioni 

espressa   in   anni               interesse   legale              percentuale

        10                               2,5 %                       25   %   

         9                               2,5 %                       22,5 %   

         8                               2,5 %                       20   %   

         7                               2,5 %                       17,5 %   

         6                               2,5 %                       15   %   

         5                               2,5 %                       12,5 %   

         4                               2,5 %                       10   %   

         3                               2,5 %                        7,5 %   

         2                               2,5 %                        5   %   

                                                                              

        Ad esempio   se per un immobile urbano il canone di locazione annuo e'

di lire   8.400.000 (pari a lire 700.000 mensili) e la durata del contratto e'

di quattro anni, il contribuente puo' eseguire o un versamento annuale di lire

170.000 -   calcolato   come alla successiva lettera A) - ovvero un versamento

unico di lire 600.000 - calcolato come alla successiva lettera B).            

A) 2% di  L. 8.400.000 = L. 168.000  (da arrotondare per eccesso a L. 170.000)

B) 2% di (L. 8.400.000 X 4) pari a                                            

2% di L. 33.600.000                =                  L. 672.000              

meno                                                                          

la detrazione del 10% (2,5% X 4)                      L.  67.200              

                                                   ----------------           

imposta                                               L. 604.800              

(da arrotondare per difetto a L. 600.000)                                     

        Nel caso   di   risoluzione   anticipata del contratto di locazione di

durata pluriennale,   per il quale sia stata versata l'imposta di registro sul

corrispettivo pattuito   per  l'intera durata contrattuale, il contribuente ha

diritto al    rimborso    della    parte dell'imposta relativa alle annualita'

successive a   quella   in corso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del piu'

volte citato   D.P.R.  n.131 del 1986, come modificato dall'articolo 21, comma

18, della legge n.449 del 1997 (vedi 5.1.3.).                                 

                                                                              

5. REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI                                                

        Il Decreto    Dirigenziale    9    dicembre   1997 sopracitato prevede

all'articolo 4,   che  il soggetto che chiede la registrazione degli atti deve

presentare all'ufficio    competente,    oltre  all'attestazione del pagamento

effettuato, anche   un  apposito modello (allegato n.6 al citato decreto), che

assolve alla   duplice   funzione   di   distinta degli atti presentati per la

registrazione nonche'   di ricevuta di deposito necessaria per il ritiro degli

atti stessi dopo la registrazione.                                            

        Anche per   la   registrazione dei contratti di locazione e di affitto

devono essere, quindi, osservate le stesse modalita'.                         

        Per quanto attiene i contratti di locazione di durata pluriennale, per

i quali   al   momento della registrazione e' stata versata l'imposta relativa

soltanto alla  prima annualita', si dovra' provvedere ad eseguire i versamenti

per le annualita' successive, entro venti giorni dalla scadenza di ciascuna di

esse, senza ulteriori adempimenti a carico del contribuente.                  

        Si rammenta che per il versamento del tributo dovuto per le annualita'

successive alla  prima, ai fini della determinazione della base imponibile, si

deve tener   conto   anche  degli aggiornamenti e degli adeguamenti del canone

intervenuti a   norma   della   legge   27  luglio 1978, n.392, come stabilito

dall'articolo 35, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.                   

        Per completezza    di    argomento   si ritiene opportuno evidenziare,

inoltre, che,    secondo    il    disposto dello stesso articolo 35, integrato

dall'articolo 21,   comma  18, lettera c), della piu' volte citata legge n.449

del 1997,   gli aggiornamenti e gli adeguamenti del canone sopra indicati, non

hanno effetto   per   i   contratti  di locazione di immobili urbani di durata

pluriennale per   i   quali, al momento della registrazione, sia stata versata

l'imposta commisurata all'intera durata del contratto.                        

                                                                              

   5.1. CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE DEI CONTRATTI                        

        Le cessioni,   risoluzioni  e proroghe, anche tacite, dei contratti di

locazione e   di affitto di beni immobili, sono regolate dal piu' volte citato

articolo 17   del   D.P.R. n.131 del 1986 il quale, al comma 1, prevede che il

versamento dell'imposta   venga  effettuato entro venti giorni dal verificarsi

del relativo   evento,   con  le stesse modalita' e allo stesso concessionario

presso il quale e' stato eseguito il pagamento al momento della registrazione.

        Per l'individuazione  dei soggetti presso i quali deve essere eseguito

il pagamento,   si  rinvia al precedente punto 3.2 e, per quel che concerne le

modalita' di liquidazione e versamento, a quanto precedentemente precisato.   

        Il successivo comma 2, inoltre, dispone espressamente che "L'attestato

di versamento   relativo  alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve

essere presentato   all'ufficio del registro presso cui e' stato registrato il

contratto entro venti giorni dal pagamento".                                  

        E' appena   il   caso   di evidenziare che scopo della disposizione e'

quello di   portare a conoscenza dell'ufficio impositore le vicende giuridiche

del contratto,   evitando,   comunque,   gli  ulteriori obblighi connessi alla

formalita' della registrazione.                                               

        Ferma restando   la cura che dovra' porre il soggetto incaricato della

riscossione nel    dare    immediata    comunicazione dell'avvenuto versamento

all'ufficio fiscale   competente,  il contribuente deve, comunque,  presentare

l'attestato di versamento entro venti giorni successivi al pagamento.         

        Si perviene    a    tale    conclusione anche nella considerazione che

l'Amministrazione Finanziaria    gia'    precedentemente,   con la risoluzione

ministeriale n.260193   del  18 giugno 1990, emanata dalla soppressa Direzione

Generale della   Tasse   e Imposte Indirette sugli Affari, si era espressa nel

senso di   ritenere   che   "il   tributo relativo alle cessioni, risoluzioni,

proroghe tacite   e  legali di precedenti contratti pluriennali di locazione e

sublocazione gia' registrati, si configuri come principale ( ... ).           

        Gli atti   in   oggetto,   infatti,  hanno natura autonoma ed innovano

rispetto ai  precedenti contratti di locazione e sublocazione, facendo sorgere

diritti in   capo   a persone diverse, risolvendo o prolungando nel contempo i

passati rapporti contrattuali".                                               

                                                                              

        5.1.1.  CESSIONI                                                      

        Per quanto   concerne le cessioni dei contratti, giova evidenziare che

l'articolo 31,   comma  1, del D.P.R. n.131 del 1986 stabilisce che l'aliquota

applicabile e'   quella  propria del contratto ceduto e il successivo articolo

43, comma   1,   lett.d),   dispone   che la base imponibile e' costituita dal

corrispettivo pattuito   per   la   cessione e dal valore delle prestazioni da

eseguire.                                                                     

        Nel caso   di   cessione  senza corrispettivo che abbia per oggetto un

contratto pluriennale   di locazione o sublocazione di immobile urbano, per il

quale l'imposta   di   registro   sia   stata  versata per l'intera durata del

contratto, la   nota I all'articolo 5 della tariffa parte prima del piu' volte

citato D.P.R.  n.131 del 1986 prevede l'applicazione dell'imposta nella misura

fissa di lire 100.000.                                                        

                                                                              

        5.1.2.  PROROGHE                                                      

        Con riferimento   alla proroga dei contratti in argomento e' appena il

caso di   rammentare   che,  qualora la stessa sia relativa ad un contratto di

locazione di   immobile urbano di durata pluriennale, il pagamento puo' essere

eseguito annualmente    ovvero,   qualora  il contratto sia prorogato per piu'

annualita', per   l'intero   periodo   mediante unico versamento con le stesse

modalita' previste al punto 3.                                                

        A tale   proposito   occorre   tener   presente che e' stato integrato

l'articolo 35   del piu' volte citato D.P.R. n.131  del 1986 con la previsione

che, in   caso   di  proroga del contratto, si deve tener conto, ai fini della

determinazione della   base  imponibile, degli aggiornamenti o adeguamenti del

canone.                                                                       

                                                                              

        5.1.3.  RISOLUZIONI                                                   

        Nell'ipotesi della  risoluzione anticipata  del contratto di locazione

di immobile   urbano di durata pluriennale, per il quale sia stata corrisposta

l'imposta dovuta  per l'intera durata del contratto, come gia' precedentemente

accennato, il   contribuente  ha diritto al rimborso del tributo relativo alle

annualita' successive   a   quella in corso; quindi, riprendendo l'esempio del

punto 4.3,   qualora  il contribuente, per il contratto di locazione di durata

quadriennale con    canone    annuale    di  lire 8.400.000, abbia eseguito il

versamento di lire 600.000, se il contratto si risolve nel corso della seconda

annualita' il rimborso dovuto e' pari a lire 300.000                          

e cioe'                                                                       

(L. 600.000 : 4) X 2 = L. 300.000                                             

                                                                              

6. MISURA MINIMA DELL'IMPOSTA                                                 

        Tra le   altre modifiche introdotte nel testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta  di registro, e' stata aggiunta la nota II) all'articolo

5 della    tariffa    parte    prima  che espressamente prevede: "In ogni caso

l'ammontare dell'imposta   per le locazioni e gli affitti di beni immobili non

puo' essere   inferiore   alla   misura   fissa  di lire 100.000"; in tal modo

l'imposta fissa   da   corrispondere   per   la registrazione dei contratti in

argomento e' stata ridotta da lire 150.000 a lire 100.000.                    

        Anche nelle  ipotesi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti

di locazione e sublocazione e affitto di durata  pluriennale, l'imposta dovuta

non puo'   essere   inferiore   alla   misura fissa prevista dalla norma sopra

riportata. Cio'   in   quanto,   come gia' precedentemente affermato da questa

Amministrazione (Ris.n.260193  del 18 giugno 1990,  gia' citata al punto 5.1),

il tributo  dovuto nelle suddette ipotesi si configura come principale poiche'

"Gli atti  in oggetto hanno natura autonoma ed innovano rispetto ai precedenti

contratti di locazione e sublocazione".                                       

        Con riferimento ai contratti di locazione di immobili urbani di durata

pluriennale per   i quali sia stato versato soltanto il tributo commisurato al

canone relativo  alla prima annualita', l'imposta da versare per le annualita'

successive puo' essere anche di importo inferiore a quello della imposta fissa

(attualmente lire  100.000). Cio' in quanto l'imposta deve ritenersi di natura

complementare, come ribadito nella risoluzione sopra richiamata.              

        E' appena   il   caso,   infine,  di precisare che, qualora oggetto di

registrazione sia un contratto relativo ad un immobile il cui corrispettivo e'

assoggettato all'imposta   sul   valore   aggiunto, resta ferma l'applicazione

dell'imposta fissa di registro nella misura di lire 100.000.                  

                                                                              

7. DECORRENZA                                                                 

        Il comma   19   dell'articolo 21 della legge in commento stabilisce la

decorrenza delle   nuove   disposizioni   relative  ai contratti di locazione,

prevedendo che  queste si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture

private autenticate,   alle   scritture private non autenticate e alle denunce

presentate per   la  registrazione dalla data di entrata in vigore della legge

che, a norma del successivo articolo 65, e' fissata al 1 gennaio 1998.        

        La nuova   disciplina dei contratti di locazione e affitto si applica,

inoltre, alle proroghe, anche tacite, intervenute dalla predetta data.        

                                                                              

8. REGIME TRANSITORIO                                                         

        Oltre a   fissare  la decorrenza della nuova normativa, l'articolo 21,

comma 19,   gia' richiamato, detta anche il regime transitorio per i contratti

che, alla   data del 1 gennaio 1998, siano gia' stati posti in essere e quindi

in corso di esecuzione.                                                       

        In proposito la norma regola due ipotesi:                             

a) contratti   di   locazione   gia' in essere ma non registrati in quanto con

   corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000;                        

b) contratti gia' registrati.                                                 

        Con riferimento   ai contratti di cui alla lettera a) - che, in virtu'

delle modifiche   in   commento, sono soggetti all'obbligo della registrazione

dal 1   gennaio  1998 - e' previsto che la registrazione deve essere richiesta

entro 20 giorni dall'inizio dell'annualita' successiva a quella in corso.     

        Ad esempio   per   un contratto pluriennale avente durata dal 1 maggio

1997 al 30 aprile 2001 l'annualita' in corso alla data del 1 gennaio 1998 che,

come gia'   detto, e' la data di entrata in vigore della legge n.449 del 1997,

scadra' il 30 aprile 1998.                                                    

        In tal caso, quindi, il versamento dell'imposta e la registrazione del

contratto dovranno essere effettuati entro il 20 maggio 1998.                 

        In particolare   i   contratti  di locazione di durata pluriennale con

scadenza in   data  successiva al 1 gennaio 1998 e con corrispettivo annuo non

superiore a   lire   2.500.000 le cui annualita' hanno decorrenza 1 gennaio-31

dicembre, devono   essere  registrati entro il 20 gennaio 1999; cio' in quanto

per essi   l'annualita' in corso alla data di entrata in vigore della legge (1

gennaio 1998),     corrisponde     all'inizio     dell'annualita' che scadra',

evidentemente, il 31 dicembre 1998.                                           

        A tale    proposito    si    rinvia    a  quanto gia' precisato per la

registrazione dei contratti.                                                  

        Con riferimento ai contratti individuati alla lettera b), cioe' quelli

gia' registrati   alla   data   del   1  gennaio 1998, la norma dispone che il

pagamento dell'imposta    relativa    alle   successive annualita' deve essere

eseguito con    le   modalita' previste dall'articolo 17 del D.P.R. n. 131 del

1986, nel testo attualmente vigente.                                          

        In tale   ipotesi,  tuttavia, non sara' necessario che il contribuente

produca l'attestato di versamento all'ufficio fiscale competente.             

        E' evidente,  anche per i suddetti contratti, che il contribuente puo'

optare per   il   versamento dell'imposta in unica soluzione, usufruendo della

detrazione in   misura   percentuale   calcolata  in relazione al numero delle

annualita' residue,  ovvero puo' continuare a corrispondere l'imposta anno per

anno, fermo  restando il termine previsto per il versamento di 20 giorni dalla

scadenza dell'annualita'.                                                     

        L'art. 21,    comma    20,    stabilisce    che apposite procedure per

l'acquisizione telematica   dei   dati  concernenti i contratti di locazione e

delle relative   formalita',   con particolare riferimento alla registrazione,

potranno essere previste con apposito decreto dirigenziale.                   

        Le Direzioni   Regionali  in indirizzo, considerata l'importanza delle

modifiche introdotte dall'art.21, commi 18, 19 e 20 della legge n.449 del 1997

nonche' il   rilevante numero di soggetti interessati, provvederanno a dare la

piu' ampia diffusione alle istruzioni contenute nella presente circolare.     

        Sara' cura    delle    stesse    Direzioni  Regionali adottare tutti i

provvedimenti ritenuti   necessari   al fine di facilitare gli adempimenti dei

contribuenti, soprattutto  in considerazione del fatto che, contemporaneamente

all'entrata in   vigore   delle novita' in argomento, e' stata data attuazione

alla norma   con   la   quale sono stati soppressi i servizi di cassa operanti

presso gli Uffici del Registro fino al 31 dicembre 1997 .                     

        A tale  fine, si suggerisce di adoperarsi affinche', presso gli Uffici

fiscali competenti,   siano   fornite adeguate informazioni al contribuente in

modo che   lo   stesso   sia in grado di assolvere autonomamente le incombenze

connesse con     l'obbligo     della     registrazione,     quali  ad esempio,

l'autoliquidazione prevista   dall'articolo  17, comma 1, del D.P.R. 26 aprile

1986, n.131, nel testo modificato dalla norma in oggetto richiamata.          

        Tali informazioni potrebbero essere fornite anche mediante appositi   

prospetti esemplificativi esposti nei locali degli uffici dai quali risultino 

in evidenza i codici di uso piu' comune, che per l'imposta di registro di cui 

si tratta sono:                                                               

107 T  IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE                         

108 T  IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE TERRENI                                     

        Si potrebbe,    inoltre,    evidenziare    quanto gia' riportato nelle

avvertenze al  modello allegato 1 al Decreto Dirigenziale 9 dicembre 1997 piu'

volte richiamato  e cioe' che, qualora il versamento riguardi l'imposta dovuta

per la   registrazione    del  contratto di locazione o di affitto, non devono

essere compilati i campi del modello di pagamento che individuano il numero di

riferimento e la descrizione del tributo.                                     

        Si evidenzia che, nel caso invece di versamento relativo ad annualita'

successive alla   prima nonche' relativo a cessioni, risoluzioni e proroghe di

un contratto   gia' registrato, occorre indicare con precisione gli estremi di

registrazione del    contratto    stesso    (anno    nonche' serie e numero di

registrazione separati da una barra).                                         

        Sara' opportuno   segnalare,   inoltre, gli uffici competenti presso i

quali devono   essere  eseguite le formalita' ed effettuati i pagamenti, anche

riguardanti le   annualita'   successive alla prima e le ulteriori vicende del

contratto, specificando i codici degli uffici fiscali da riportare nel modello

di versamento.                                                                

        Si dovra',   infine,   dare   opportuno  rilievo alla necessita' che i

versamenti siano   arrotondati   per eccesso o per difetto a lire 10.000, come

precisato nel punto 4 della circolare.                                        

        Le Direzioni   Regionali provvederanno al necessario coordinamento con

tutti i   soggetti   operanti   sul  territorio, presso i quali possono essere

effettuati i   versamenti,  al fine di limitare le eventuali difficolta' che i

contribuenti potrebbero   incontrare   nel periodo di prima applicazione della

normativa in   commento,   concordando   anche   le iniziative da adottare per

garantire una corretta informazione.