CODICE DI PROCEDURA CIVILE art. 700-705

Sezione V

Dei provvedimenti d'urgenza

700. Condizioni per la concessione.

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso [Oggetto] [c.p.c. 125] al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito [Oggetto] [c.c. 915].

701. Competenza.

[E' competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito] [Oggetto] [c.p.c. 18].

702. Procedimento.

[Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.

Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio [Oggetto] [c.p.c. 153] entro il quale l'istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all'articolo 700 ].

Capo IV

Dei procedimenti possessori

703. Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso.

Le domande di reintegrazione [Oggetto] [c.c. 1168] e di manutenzione [Oggetto] [c.c. 1170] nel possesso si propongono con ricorso [Oggetto] [c.p.c. 125] al giudice competente a norma dell'articolo 21 [Oggetto] [c.c. 374, n. 5; c.p.c. 8, 28].

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti.

704. Domande di procedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio.

Ogni domanda relativa al possesso [Oggetto] [c.c. 1140], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

La reintegrazione del possesso [Oggetto] [c.c. 1168] può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703 , il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.

705. Divieto di proporre giudizio petitorio.

Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.

Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che la esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.